Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 21 aprile 2000 |
Aggiornamento, per il bimestre maggio-giugno 2000, delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 82/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 aprile 2000; Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 40/00), gli indici dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale e Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorita' con le deliberazioni dell'Autorita' 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 28 dicembre 1999 e con deliberazione n. 40/00 richiamata in premessa; Delibera: Art. 1. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 27,0 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc. 1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard. |
| Art. 2. Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas
2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 80,6 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg). 2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard. |
| Art. 3. Disposizioni finali
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1o maggio 2000. Milano, 21 aprile 2000 Il presidente: Ranci |
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