Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2000 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PALERMO |
DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2000 |
Riordinamento della scuola di specializzazione in istituzioni e politiche dei diritti umani. |
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IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73"; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni"; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1996; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 7 settembre 1999; Decreta: Viene riordinata la scuola di specializzazione in istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani, presso la facolta' di scienze della formazione dell'Universita' degli studi di Palermo, adeguandola al decreto ministeriale 16 dicembre 1996. Art. 1. La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla elaborazione ed applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel campo dei diritti umani in ambito nazionale ed internazionale. Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola concorre la facolta' di scienze della formazione. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per un totale di quarantacinque specializzandi. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel rispetto della normativa vigente. |
| Art. 2. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati di qualsiasi facolta' nelle universita' italiane e straniere con titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola e dal senato accademico, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole. Non e' richiesta per l'ammissione alla scuola alcun diploma di abilitazione. |
| Art. 3. Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento. La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole diverse e' affidata alla struttura didattica competente. |
| Art. 4. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalita' degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto. Il consiglio determina pertanto: all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti, nonche' le modalita' delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste. Le finalita' formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potra' fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione. |
| Art. 5. La scuola rilascia il titolo di specialista in istituzioni e politiche per la tutela dei diritti umani. Il diploma di specializzazione e' rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneita', l'esame finale. |
| Art. 6. Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovra' individuare insegnamenti per un totale di almeno 300 ore e potra' prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da settori scientifico-disciplinari diversi di quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attivita' didattica per il seguente minimo totale di ore per ciscuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati: (M04X) Area della storia contemporanea: 60; (M05X - Q05A) Area delle discipline demoetnoantropologiche e della sociologia: 60; (N01X) Area del diritto delle persone e della famiglia: 30; (N01X - N09X) Area dei diritti del cittadino e del consumatore: 60; (N02X) Area dei sistemi giuridici comparati: 60; (N07X) Area della tutela del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori: 30; (N10X) Area del diritto dell'ambiente: 30; (N10X - Q02X) Area della pubblica amministrazione: 60; (N11X) Area dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato: 90; (N14X) Area della tutela internazionale dei diritti umani: 90; (N16X - N17X) Area delle pene, dell'esecuzione della pena, della legislazione minorile e del diritto penale militare comparati: 60; (N19X) Area della storia del pensiero giuridico moderno: 60; (N20X) Area dei diritti dell'uomo e della filosofia del diritto: 60; (P01B - 01H) Area delle istituzioni e della politica dello sviluppo: 30. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del "Regolamento in materia di autonomia didattica", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'Universita' adeguera' l'ordinamento didattico del presente corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento, ed a quelle del decreto ministeriale che individuera' la classe relativa al corso stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 29 febbraio 2000 Il rettore: Silvestri |
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