Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 6 marzo 2000, n. 102
Regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone l'abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni;
Ritenuta la necessita' che, in relazione alla peculiarita' del ruolo della magistratura militare, sia prevista una deroga per il reclutamento degli uditori giudiziari militari volta a stabilire in quaranta anni, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della magistratura militare, il limite di eta' per la partecipazione ai relativi concorsi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133 del 1° dicembre 1999;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per l'ammissione ai concorsi per esami o titoli a uditore giudiziario militare e' richiesta una eta' non superiore ai quaranta anni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- II testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessita' dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2

1. Il limite di eta' di quaranta anni e' elevato: a) di un anno per i candidati coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni per i candidati iscritti all'albo degli avvocati
che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense entro il quarantesimo anno di eta'; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, a favore dei cittadini che abbiano prestato
servizio militare di leva ovvero di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni, anche in caso di cumulo dei benefici di cui al comma l.
3. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni ancorche' cessati dal servizio.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 marzo 2000
Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 137



Nota all'art. 2:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 gennaio 1987, n. 11, supplemento ordinario.



 
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