Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 10 febbraio 2000, n. 101 |
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali"; Considerato che l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in particolare estendendo la possibilita' di utilizzazione del conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalita' indicate dalla medesima legge; Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione): "Art. 4. - 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma 1. (Le modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo). 3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1998, n. 61. - La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1998, n. 299. - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, vedasi nelle note alle premesse. Nota all'art. 1: - Per l'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale , progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attivita' teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi ".
Nota all'art 2: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 1. - 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale", progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attivita' teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi . 2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento e' fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000 milioni. 3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori".
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| Art. 3
1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole "hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari destinati stabilmente e con carattere di continuita'", sono inserite le seguenti: "ancorche' non esclusivamente,".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 2. - 1. Sono ammissibili le sole istanze che: a) hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari stabilmente e con carattere di continuita' ancorche' non esclusivamente, destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali, o comunque dal vivo".
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| Art. 4
1. Nell'articolo 3, comma 1, le parole "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero per i beni e le attivita' culturali".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato. "Art. 3. - 1. La istanza per l'ammissione al finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, e' presentata, prima dell'inizio dei lavori, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, entro il 31 gennaio di ciascun anno".
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| Art. 5
1. Nell'articolo 4, comma 1, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato: "Art. 4. - 1. Il finanziamento, della durata massima di cinque anni, e' disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo. 2. A tal fine, gli interventi sono programmati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande complete della documentazione prescritta, nel rispetto del seguente ordine di priorita': a) interventi in immobili di proprieta' di enti pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089; a-bis) interventi in immobili di proprieta' di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni; b) interventi in immobili di proprieta' di enti pubblici territoriali; c) interventi in immobili soggetti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089; d) interventi in altri immobili diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere. 3. L'erogazione del finanziamento e' disposta in una unica soluzione anticipata, per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e' stata disposta l'erogazione. 4. Il soggetto gestore del fondo puo' condizionare l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiano di idonee garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione della somma da erogare. 5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare comunicazione di ciascuna effettiva erogazazione al dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 6. Per quanto non disposto del presente articolo, alla erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento si applicano le stesse modalita' e condizioni applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione delle somme di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, compatibilmente con la natura e la destinazione del finanziamento medesimo, con il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente regolamento".
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| Art. 6
1. Nell'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) interventi in immobili di proprieta' di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni;". |
| Art. 7
1. Nell'articolo 4, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. L'erogazione del finanziamento e' disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e' stata disposta l'erogazione.". |
| Art. 8
1. Nell'articolo 4, comma 5, le parole "della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero per i beni e le attivita' culturali". |
| Art. 9
1. Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilita' del conto speciale e' utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in: a) mutui concessi, per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalita' richiamate nella lettera a). 2. L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e' fissato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Con il medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione". "Art. 4-ter. - 1. L'istanza ai fini del contributo di cui all'articolo 4-bis e' presentata nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze e' attuato nel rispetto delle priorita' di cui all'articolo 4, comma 2. 2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento puo' essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento". "Art. 4-quater. - 1. Il contributo di cui all'articolo 4-bis e' disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo. 2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo. 4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento, che sono responsabili della loro esattezza. 5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalita' e condizioni applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili". |
| Art. 10
1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo. 2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto gestore del fondo, puo' disporre la decadenza dal finanziamento o dal contributo nei seguenti casi: a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione; b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del beneficio la sala non e' divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per la sua destinazione; c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento o del contributo. 3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 90 |
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