Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. 99
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, recante disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante, tra l'altro, disposizioni modificative al citato decreto legislativo n. 472 del 1997;
Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:
1) al comma 1, primo periodo, la parola "periodica" e' soppressa;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "anche se e' omessa
la dichiarazione" sono inserite le seguenti: "periodica o quella";
3) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "se la
violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la
sanzione prevista dal comma 3"; b) nell'articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e
alla documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le
parole "dell'imposta sul valore aggiunto" sono aggiunte le
seguenti, "compresa quella periodica"; c) nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi
alla contabilita', al comma 4, le parole "gli obblighi indicati
nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette"; d) nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1,
lettera a), dopo le parole "prescritta dalla legge tributaria"
sono inserite le seguenti "anche se non"; e) nell'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Per i versamenti riguardanti crediti assistiti
integralmente da forme di garanzia reale o personale previste
dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la
sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri
471, 472 e 473, si veda nelle note alle premesse. Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303 - supplemento
ordinario:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta
da quindici senatori e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari,
sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e previo parere della commissione di cui
al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive".
"133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica e il completamento della disciplina
delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita',
imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura
variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero
in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la
violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica
autrice o coautrice della violazione secondo il regime del
concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e previsione della intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della
persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita'
giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono
gli effetti economici della violazione anche con
riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,
fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di
accertare tale obbligazione anche al verificarsi della
morte dell'autore della violazione e indipendentemente
dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della
responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal
codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di
errore causato da indeterminatezza delle richieste
dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola
disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una che prevede una sanzione
amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della
sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della
violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni
economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita'
desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di
natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in
capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene
non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di
intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
abbia indotto o determinato la commissione della violazione
da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso
formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti
dall'art. 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie
non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire
cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di
appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti,
sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni
amministrative, abilitazioni professionali e simili o
sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione
dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie
secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
sanzione principale; previsione di un sistema di misure
cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei
crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa
pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e
aggravanti strutturate in modo da incentivare gli
adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle
ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare
danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto
doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi
di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento
unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la
sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della
riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base
della decisione di primo grado salvo il potere di
sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di
accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine
previsto per la sua impugnazione; revisione della misura
della riduzione della sanzione prevista in caso di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile,
unificazione dei procedimenti di adozione delle misure
cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in
conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui
essa si riferisce; previsione della possibile rateazione
del debito e disciplina organica della sospensione dei
rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie
attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai
principi e criteri direttivi dettati con il presente comma
e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente
previste con loro migliore commisurazione all'effettiva
entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da
assicurare uniformita' di disciplina per violazioni
identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo
conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli
ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni
incompatibili con quelle dei decreti legislativi da
emanare".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5 -
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5 - supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
recante: "Revisione delle sanzioni amministrative in
materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui
consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma
dell'art. 3, comma 3, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1998, n. 5 - supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203,
recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n.
472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni
amministrative tributarie", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1o luglio 1998, n. 151.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422,
recante: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 9 luglio 1997, n. 241, 4
dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e
18 dicembre 1997, n. 472", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 287.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 5, 8, 9, 11 e 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, gia' citato
nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta dall'art.
50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. Se la violazione riguarda la
dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del
minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni
dall'invito dell'ufficio".
"Art. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni). - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai
fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto, compresa quella periodica, non e' redatta in
conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta".
"Art. 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla
contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i
registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i
documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei
quali e' imposta da altre disposizioni della legge
tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire quindici milioni.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del
minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei
registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,
sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento
delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se
vengono accertate evasioni dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente
superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
risultano non rispettati in dipendenza del superamento,
fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per
l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del
regime speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 dello
stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi
semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e
contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni
di cui all'art. 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
5. I componenti degli organi di controllo delle
societa' e degli enti soggetti all'imposta sui redditi
delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione
dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle
scritture contabili sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire quattro milioni a lire venti
milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali
dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni".
"Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell
esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia
di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio
di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. (Abrogato).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non
esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un
corrispettivo inferiore a quello reale si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire due
milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni".
"Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica
sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, e'
citato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662).
"1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione
non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione".



 
Art. 2 Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e
continuazione:
1) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente
rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente
impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e
alle imposte sulla produzione e sui consumi";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in
periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base
aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte
le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente
rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del
precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno
luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a
giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di
essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle
violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate"; b) nell'articolo 13, riguardante il ravvedimento:
1) al comma 1, lettera b), le parole "ad un sesto del minimo" sono
sostituite dalle seguenti "ad un quinto del minimo";
2) alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa
viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni"; c) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle
sanzioni:
1) al comma 3, le parole: "Nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso";
2) al comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "sempre
entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione";
3) al comma 6, le parole: "di sessanta giorni dalla sua
notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "previsto per la
proposizione del ricorso"; d) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata delle
sanzioni, al comma 2, le parole: "entro sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento", sono sostituite dalle seguenti:
"entro il termine previsto per la proposizione del ricorso"; e) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma
1, primo periodo, la parola "maggior" e' sostituita dalla
seguente: "diverso"; f) nell'articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma
3-bis sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle
dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le
sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro
regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.
3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi
esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale
delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini
delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della meta' per i
contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei
tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime,
contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il
secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al
comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della
comunicazione stessa.
3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle
eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono
integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma
3-quater, il debitore e' tenuto a pagare l'intero importo iscritto
a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della
relativa cartella.
3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle
somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al
comma 3-quater e' determinata con decreto del Ministro delle
finanze".



Note all'art. 2:
- Il testo vigente degli articoli 12, 13, 16, 17, 20 e
25 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, gia'
citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'Ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
anzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzion".
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione".
"Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'art. 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22".
"Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo
cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3".
"Art. 20 (Decadenza e prescrizione). - 1. L'atto di
contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di
irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine
previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli
stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei
quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art.
17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini
previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori
dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il
termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento".
"Art. 25 (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle
violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione
non sia stata irrogata alla data della sua entrata in
vigore.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai
procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
3. I procedimenti in corso possono essere definiti,
quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli
autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido
con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato
ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima
sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la
ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica
alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3.
3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle
dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate,
presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, non si
applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni
provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta
giorni dall'invito dell'ufficio.
3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle
dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si
applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni
provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta
giorni dall'invito dell'ufficio.
3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in
ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di
controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni
dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli
anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, sono ridotte della meta' per i contribuenti che
aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi
dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime,
contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione
entro il secondo mese successivo a quello di consegna del
ruolo.
3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione
di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale,
sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di invio della comunicazione stessa.
3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o
quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela,
non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui
al comma 3-quater, il debitore e' tenuto a pagare l'intero
importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del
concessionario, della relativa cartella.
3-septies, La remunerazione spettante al concessionario
sulle somme riscosse a seguito dell'invio della
comunicazione di cui al comma 3-quater e' determinata con
decreto del Ministro delle finanze".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, e'
citato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e'
citato nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). - 1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la
fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la
presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di
accesso). - 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle
operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si
applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per
cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente
documentato o registrato, con un minimo di lire un milione.
Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi
indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta
inferiore a quella dovuta.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta
dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione
della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli
reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il
duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei
documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per
l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali,
si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione
si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro
dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori
fiscali";
b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la sanzione da
lire cinquecentomila a lire due milioni per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri
e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della
vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli
incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di
attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di
contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo
74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi
degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori
fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la
sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di
certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi
accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle
immediate adiacenze, non esibiscei predetti documenti o li
esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli
reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due
milioni".
2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente"; b) nell'articolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni
relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni,
la parola "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente:
"centomila"; c) nell'articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di
imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni:
1) nella lettera a), le parole: "il comma 10" sono sostituite
dalle seguenti: "l'ultimo comma";
2) nella lettera b), all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, la parola: "duecentomila" e' sostituita dalla
seguente: "centomila".



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, e'
citato nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, recante: "Imposta sugli spettacoli", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
294 - supplemento ordinario n. 2. Si riporta il testo
dell'art. 17 del succitato decreto:
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei
tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed
editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo
Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la
convenzione di cui al primo comma".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti,
in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche'
modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello
spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, recante: "Regolamento recante
norme per la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti
Preambolo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 2000, n. 40. Si riporta il testo degli articoli
2 e 3 del succitato decreto del Presidente della
Repubblica:
"Art. 2 (Intrattenimenti organizzati da enti societa' o
associazioni). - 1. Qualora per gli intrattenimenti
elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata
dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, organizzati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3,
del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia
previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per
l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli
di accesso a tutti gli intervenuti.
2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di
cui all'art. 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero
all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni
dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione
dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai
soci.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate
le specifiche attivita' esercitate, rientranti o meno
nell'area di applicazione dell'imposta sugli
intrattenimenti occasionali e prestazioni accessorie
attivita' da intrattenimenti".
"Art. 3 (Prestazioni occasionali e prestazioni
accessorie alle attivita' da intrattenimento). - 1. I
soggetti che organizzano occasionalmente attivita' da
intrattenimento unitamente ad attivita' soggette alla
certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo
stesso decreto anche i corrispettivi relativi
all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie.
I soggetti non esercenti impresa che organizzano
occasionalmente le attivita' di cui alla tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,
come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 60
del 1999, producono la dichiarazione di cui all'art. 19
dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente
all'effettuazione dell'evento e presentano al
concessionario di cui all'art. 17 del decreto dei
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero
all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto
giorno successivo al termine della data della
manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli
elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei
corrispettivi percepiti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento
ordinario. Si riporta il testo dell'art. 74-quater del
succitato decreto del Presidente della Repubblica:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui, si trattiene nel lungo in cui si
svolge la manifestazione settacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifesiazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera. ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972".
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990
recante: "Determinazione forfettaria degli imponibili e
relativa regolamentazione ai fini della liquidazione
dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli
introiti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi da
trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici
o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di
qualunque specie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 aprile 1990, n. 92.
- Il testo vigente degli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, gia' citato nelle
note alle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 12 (Sanzioni in materia di imposta comunale sulla
pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni di tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. Al decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'art. 23, concernente le sanzioni relative
all'imposta comunale sulla pubblicita' e' sostituito dal
seguente: "Art. 23 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per
l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.
8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con
un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o
l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla
determinazione di questi, si applica la sanzione da lire
centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto,
se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e
per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano
interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni
semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti
importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute
a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento ;
b) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le
parole "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono
sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina
generale delle sanzioni amministrative per le violazioni
delle norme tributarie ;
c) l'art. 53, concernente le sanzioni relative alla
tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e'
sostituito dal seguente: "Art. 53 (Sanzioni ed interessi).
- 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica
la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal
cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non
incidenti sulla determinazione di questa, si applica la
sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e
della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano
interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni
semestre compiuto ;
d) l'art. 76, concernente le sanzioni relative alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e'
sostituito dal seguente: "Art. 76 (Sanzioni ed interessi).
- 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di
variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa
dovuta.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione
dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa
dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma
4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale
si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo
nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere
dal semestre successivo a quello in cui doveva essere
eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei
ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e'
effettuata l'iscrizione delle somme predette ".
"Art. 13 (Sanzioni in materia di imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni). - 1. Al
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, l'ultimo comma e' abrogato;
b) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5
(Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione
della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo
dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta; si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte
ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 5 ".
- Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale".



 
Art. 4
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1o aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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