Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRENTO
DECRETO RETTORALE 8 marzo 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 537;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 2430, di data 1o dicebre 1995 ed in particolare l'art. 26;
Visto il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1 che detta disposizioni in merito ai nuclei di valutazione interna degli Atenei;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione integrato dell'Universita' di Trento in data 24 febbraio 2000, con la quale si approva la modifica della composizione e definizione delle attribuzioni previste dalla legge n. 370/1999;
Decreta:
L'art. 26 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trento e' modificato dal presente decreto con la conseguente nuova formulazione:
Art. 26.
Sistema di controllo
(Omissis).
2. In accordo con le disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 1, l'universita' si dota di un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, verificando il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 2 sono affidate al nucleo di valutazione di ateneo, composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Al nucleo viene assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della norma a tutela della riservatezza.
4. Il nucleo viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, e rimane in carica per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. Il nucleo puo' essere riconfermato. L'incarico di componente del nucleo di valutazione di ateneo e' incompatibile con le nomine a rettore, pro-rettore, membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica. Nella sua attivita' di valutazione, il nucleo puo' avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le societa' di revisione. All'atto della nomina ilconsiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.
5. Il nucleo provvede agli adempimenti previsti dalla normativa, oltre ad eventuali indagini valutative che il consiglio intendesse richiedere. Il consiglio definisce il funzionamento del nucleo di valutazione d'Ateneo.
Trento, 8 marzo 2000
Il rettore: Egidi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone