Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 aprile 2000
Revoca della somma di L. 67.979.175 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990 concernente interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3054).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
delegato al coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale e' stata assegnata al comune di Mirandola la somma di L. 610.000.000 per l'esecuzione di interventi urgenti sul patrimonio edilizio pubblico;
Vista la nota datata 7 marzo 2000 con la quale il comune di Mirandola ha comunicato che l'importo residuo di L. 67.979.175 a valere sulla suddetta assegnazione e' da considerare economia di bilancio;
Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9341 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 67.979.175 assegnata al comune di Mirandola con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887 del 29 marzo 1990.
2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2000
Il Sottosegretario di Stato: Barberi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone