Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 15 febbraio 2000, n. 96
Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il "riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare a l'articolo 22, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modifiche, con legge 15 novembre 1995, n. 480, concernente le camere iscritte nell'albo tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere;
Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, con cui e' stato adottato il "regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia";
Ritenuto di modificare detto regolamento, sulla base dell'esperienza avuta nella sua applicazione, e di sostituirlo, per chiarezza espositiva, con altro regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999, n. 176/99;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, effettuato con nota dell'8 ottobre 1999, protocollo n. 36094;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (di seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge del 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, su:
denominazione;
data di costituzione;
sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione;
data di iscrizione all'albo;
data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo;
nominativi e funzioni degli amministratori;
servizi alle imprese.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. Si riporta il testo
dell'art. 22:
"Art. 22 (Uso della denominazione camera di commercio).
- 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge,
possono assumere nel territorio nazionale la denominazione
"camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti
ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo
Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non
abbiano riportato condanne per reati punibili con la
reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano
in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica
dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518,
ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con
decreto del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso
la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto
dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti gli altri organismi che usino la
denominazione "camera di commercio" e che non risultino
disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la
propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire
cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e,
previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione
nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede
con decreto del presidente del tribunale territorialmente
competente, con oneri a carico degli amministratori".
- Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle
camere di commercio", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 settembre 1995, n. 218. Si riporta il testo
dell'art. 3-quater:
"Art. 3-quater. - 1. Al comma 1 dell'art. 22 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole "siano iscritti"
sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".
2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' nuovamente stabilito al
30 giugno 1996".
- La legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, sopra citato, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1995, n.
269.
- Il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488,
concernente "Regolamento recante norme per l'istituzione e
la disciplina dell'albo delle camere di commercio
italo-estere o estere in Italia", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1996, n. 222".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del
vigente art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
citato alle note premesse.
- L'art. 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, e' citato nelle note premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1985, n. 947, e' pubblicato sotto forma di
comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo
1986.



 
Art. 2
Domanda di iscrizione all'albo

1. Le associazioni cui partecipino enti e imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano presentano la domanda di iscrizione all'albo al Ministero del commercio con l'estero, direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
2. La denominazione "camera di commercio" puo' essere assunta dopo l'iscrizione all'albo e deve essere abbandonata se l'iscrizione viene successivamente revocata.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) atto costitutivo e statuto in copia autenticata con specifica
menzione dell'eventuale statuizione relativa al divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione; b) nominativi dei soci, in elenco firmato dal legale rappresentante,
con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel
registro delle imprese presso le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura; c) nominativi di coloro che compongono gli organi statutari, in
elenco firmato dal legale rappresentante; d) bilanci e relazioni annuali sulla attivita' programmata e su
quella eseguita relativamente almeno ai due anni precedenti a
quello in cui viene domandata l'iscrizione all'albo, unitamente ai
verbali dell'assemblea e dell'organo di controllo; e) eventuale riconoscimento dello Stato estero.
 
Art. 3
Iscrizione all'albo

1. Per l'ammissione della domanda di iscrizione all'albo e per la conferma dell'avvenuta iscrizione sono stabiliti i seguenti requisiti:
lo statuto deve prevedere il collegio dei revisori, la partecipazione paritaria dei soci nell'elezione degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci;
lo statuto inoltre deve prevedere la finalita' di operare per lo sviluppo dei rapporti economicocommerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti statutariamente. I Paesi possono essere piu' di uno purche', per favorire l'effettiva incidenza dell'attivita' svolta, siano compresi in aree aventi omogenee caratteristiche geo-economiche;
assenza nei confronti degli amministratori aventi la cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. Si acquisira' d'ufficio la documentazione;
benestare della rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza per gli amministratori aventi la cittadinanza non italiana.
2. Il Ministero del commercio con l'estero, sentiti in conferenza di servizi il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, decide sulla domanda di iscrizione all'albo valutando l'adeguatezza dell'attivita' programmata ed eseguita per sviluppare i rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti nello statuto dell'associazione, tenendo presenti gli indicatori allegati al presente regolamento. Per consentire tale valutazione, l'associazione deve aver svolto attivita' in almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione non puo' essere disposta o deve essere revocata se non sussiste il possesso anche di uno dei requisiti stabiliti nel presente articolo.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2532 secondo comma, del
codice civile:
"Art. 2532 (Assemblea). - Ogni socio ha un voto,
qualunque sia il valore della quota o il numero delle
azioni".



 
Art. 4
Obblighi informativi delle camere

1. Le camere di commercio iscritte all'albo comunicano al Ministero del commercio con l'estero le informazioni utili affinche' il Ministero stesso valuti la sussistenza del possesso dei requisiti e eventualmente provveda a revocare l'iscrizione. In particolare, esse informano con comunicazione del legale rappresentante:
entro trenta giorni dalla variazione, sulla sede, sugli amministratori, sul benestare succitato, sui servizi alle imprese, sulle modifiche statutarie (da documentare con copia autenticata);
entro trenta giorni dalla data in cui e' stata tenuta l'assemblea ordinaria, sui soci in regola con le quote associative al 31 dicembre con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese, sul bilancio chiuso al 31 dicembre, sulla relazione concernente l'attivita' eseguita nell'anno precedente, sulla relazione concernente il programma di attivita' per l'anno entrante (ai tre documenti sono unite le deliberazioni degli organi assembleari e di controllo), sui nominativi di coloro che compongono gli organi sta-tutari.
 
Art. 5
Attivita' di collaborazione con le camere

1. Per sviluppare le relazioni economico-commerciali italiane con l'estero, le amministrazioni pubbliche esercitano le funzioni di competenza anche mediante la collaborazione con le camere, da rendersi su base convenzionale secondo le forme previste dall'ordinamento.
 
Art. 6
Abrogazione del precedente regolamento

1. E' abrogato il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1996, n. 222.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro del commercio con l'estero
Fassino

Il Ministro degli affari esteri
Dini

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 12



Nota all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, e'
citato nelle note alle premesse.



 
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