Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 95 |
Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine; Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche; Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170; Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione. 2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - La direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio 1998. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non pu'o' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". - Per quanto riguarda la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 vedasi la nota al titolo. - La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996. - La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, reca disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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| Art. 2 Disposizioni applicabili
1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in conformita' delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) istituito dall'articolo 1 del predetto decreto (in prosieguo: "l'assicuratore"), si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attivita' rientranti nel campo d'applicazione previsto all'articolo 1, ai principi comuni definiti dall'allegato stesso. 2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse modificare modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie e' disposto dal CIPE mediante propria delibera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 2: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, vedasi le note al preambolo. L'art. 2, comma 3, del decreto cosi' recita: "3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato". Nota all'allegato - Capitolo 1, Sezione 1, punto 2, lettera b): - L'art. 48 (ex art. 58) del trattato cosi' recita: "Art. 48 (ex art. 58). - Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro".
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| Allegato
----> vedere allegato <---- |
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