Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 ottobre 1999 |
Programma coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ed IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, recante attuazione della direttiva n. 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che istituisce il Ministero della sanita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale, tra l'altro, e' stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla repressione delle frodi agroalimentari; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986 concernente individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione; Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 460/1998 prevedendo un programma coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale, nonche' le relative modalita' esecutive; Decretano: Art. 1. 1. Il programma coordinato di controllo sugli alimenti per animali o qualsiasi sostanza utilizzata in alimentazione animale nonche' i relativi criteri e modalita' sono definiti nei seguenti articoli. |
| Art. 2. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, e per esso il suo organo tecnico di vigilanza l'Ispettorato centrale repressione frodi, assicura nel territorio nazionale i controlli di cui all'art. 1 ai vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia al fine di garantire la qualita' merceologica dei prodotti di cui al medesimo art. 1 e la correttezza delle transazioni commerciali. 2. Il Ministero della sanita', attraverso le regioni e province autonome, assicura sul territorio nazionale i controlli di cui all'art. 1 al fine di garantire la qualita' igienico-sanitaria dei prodotti di cui al medesimo art. 1, anche tramite la verifica delle attivita' svolte ai vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia. |
| Art. 3. 1. Gli assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome e l'Ispettorato centrale repressione frodi - uffici periferici, di cui agli allegati numeri 1 e 2, procedono al reciproco scambio d'informazioni sulle attivita' di vigilanza svolte nelle materie oggetto del presente decreto. |
| Art. 4. 1. I prodotti oggetto dei controlli di cui all'art. 1 sono quelli individuati all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, nonche' gli altri prodotti considerati rilevanti ai fini dei controlli merceologici e sanitari. |
| Art. 5. 1. I controlli di cui all'art. 1 sono effettuati secondo le modalita', i criteri e le frequenze di cui agli allegati numeri 1 e 2 del presente decreto. |
| Art. 6. 1. Entro il 1 marzo di ciascun anno e per la prima volta entro il 1 marzo 2000 il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e gli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome trasmettono al Ministero della sanita' i risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo, unitamente alla relazione redatta in conformita' ai criteri di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460/1998. |
| Art. 7. 1. Il programma coordinato di controllo di cui al presente decreto e' aggiornato e/o modificato in funzione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del medesimo programma. |
| Art. 8. 1. Gli organi di controllo di cui all'art. 2 nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460/1998 impongono, al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, le operazioni previste al comma 3 del summenzionato art. 8 precisando l'intervallo temporale entro il quale le stesse devono essere effettuate. 2. Ai fini dell'individuazione dell'operazione piu' adeguata al caso, ci si avvale dei parametri di valutazione delineati in allegato 3. Qualora il destinatario o altre figure commerciali autorizzate, non provvedono - entro il termine stabilito - all'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma l'Ispettorato centrale repressioni frodi e le aziende sanitarie locali procedono all'applicazione delle sanzioni previste in materia o, ove se ne ravvisi la necessita', ad interessare l'autorita' giudiziaria competente. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 1999
Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro Il Ministro della sanità Bindi Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91 |
| Allegato 1 ----> vedere allegato <---- |
| Allegato 2 ----> vedere allegato <---- |
| Allegato 3 ----> vedere allegato <---- |
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