Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" in data 18 novembre 1998 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", riconosciuta con decreto ministeriale 20 settembre 1996, successivamente modificata. con decreto ministeriale 22 maggio 1997, in sostituzione della denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla predetta istanza;
Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE 823/1987 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nei territori dei comuni di Cavriago e Reggiolo, entrambi in provincia di Reggio-Emilia, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa"; ha espresso, nella riunione del 19 gennaio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "colli di Scandiano e di Canossa"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione "Colli di Scandiano e di Canossa" seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, (anche nella tipologia Passito): Sauvignon in misura non inferiore al 90%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, (anche nella tipologia spumante): Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore al'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot, (anche nella tipologia spumante): Pinot bianco e/o Pinot nero per il 100%.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay, (anche nella tipologia spumante): Chardonnay in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa: Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosso: Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosato: Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina. Le uve devono essere vinificate in bianco.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino (anche nella tipologia novello): Marzemino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile (anche nella tipologia novello): Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%.
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole, o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
"Colli di Scandiano e Canossa" bianco (anche nella tipologia spumante): Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolino) in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio. E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia aromatica fino ad un massimo del 5%.
Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco prodotto nella zona di origine piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la qualificazione "Classico".
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni di Reggio Emilia, Casina S. Ilario d'Enza e Cavriago.
In particolare la zona di produzione e' cosi' delimitata:
partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimita' del villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimita' di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo fino alla localita' Roncaglio dove si immette sulla strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la localita' Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via Fratelli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio-Rivalta, indi in prossimita' di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in localita' Cristo con la strada Reggio Emilia-Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimita' della localita' S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in localita' Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in localita' Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in localita' Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata conduce a Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il torrente Enza fino a congiungersi in prossimita' di localita' Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa bianco con la menzione "classico" devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano-Scandiano-Casalgrande-Castellarano e Reggio Emilia.
La descrizione della zona e' la seguente:
partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le localita' Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte dei Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa, localita', prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in localita' Molini. Da questa localita', la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla localita' Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cal de Prodi, Telarolo, Rondinara, Cal de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Cal del Vezzoli, Regnano, Cal di Regnano, Cal Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima localita' incontra il confine comunale di Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, 10% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot, 10,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot spumante, 9,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay, 10,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay spumante, 9,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, 9,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante, 9,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco, 10% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco spumante, 9,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico, 10% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Grasparossa, 10% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco, 9,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon, 11% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino, 10,50% vol;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile, 10,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potra' stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, 15 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, 16 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot, 15 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay, 15 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa, 16 t per Ha
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco, 16 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino, 16 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon 15 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile, 16 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco, 16 t per Ha;
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico, 15 t per Ha.
Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la D.O.C. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" seguita dal riferimento al nome dei vitigni, puo' essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La menzione "Riserva", e' riservata ai vini tranquilli Sauvignon e Cabernet Sauvignon con un invecchiamento minimo di ventiquattro mesi (di cui almeno sei in botti di legno) a decorrere dal 1o novembre dello stesso anno della vendemmia.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territori della provincia di Reggio Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purche' dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" gia' "bianco di Scandiano" d.o.c. nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa".
La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
zuccheri residui: secondo normativa CEE;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' prevista tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: sapido, fresco., armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
zuccheri residui: secondo normativa CEE;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico anche intenso;
sapore: aromatico, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
zuccheri residui: secondo normativa CEE;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco anche classico:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco armonico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" bianco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico, sapido; fresco, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
zuccheri residui: secondo normativa CEE;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa:
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, dolce, amabile abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosso e rosato:
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l per la tipologia "rosso" e 15 g/l per la tipologia "rosato".
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet-Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed etereo;
sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.
Tale vino puo' essere prodotto con la menzione "Riserva" come previsto dal precedente art. 6.
"Colli di Scadiano e di Canossa" Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: gradevole pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino novello:
deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso intenso fruttato;
sapore: gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
E' prevista la tipologia frizzante.
"Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile novello.
Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso;
odore: vinoso intenso fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Art. 9.
La tipologia "Colli di Scandiano e di Canossa" "passito" e' riservata al vino ottenuto dalla uve dei vitigno Sauvignon per almeno il 90%.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" "passito" deve avvenire dopo che le stesse sono state sottoposte a parziale appassimento secondo i seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in locali termoigrocondizionati onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento.
Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" "passito", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10% vol;
acidita' totale minima: non inferiore a 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 g/l:
Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" "passito" puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.
Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.
Art. 10.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 11.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa; Lambrusco Montericco, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacita' inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato nel rispetto delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive modifiche.
Tali vini, nella tipologia frizzante, devono recare in etichetta la locuzione di secco con residuo zuccherino da 0 a 15 g/l, di semisecco o abboccato da 12 a 35 g/l, di amabile da 30 a 50 g/l e di dolce oltre i 45 g/l e possono indicare l'annata di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot e Chardonnay, Malvasia, bianco classico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco. Montericco, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.
I vini frizzanti, a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, bianco blassico, bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Malbo Gentile devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a tre litri.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per le tipologie "novello" e "Riserva".
 
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