Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 5 aprile 2000 |
Indizione delle elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 21, comma 3, che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti cui sono attribuiti compiti consultivi in materia di provvedimenti a carico di dirigenti, adottati a seguito di grave inosservanza delle direttive impartite, ripetuta valutazione negativa, recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante la disciplina di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo II sulle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, con il quale e' istituito l'ufficio del ruolo unico della dirigenza e della banca dati informatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica; Vista la circolare n. 320/00/RUD del 9 febbraio 2000, con la quale il Ministro per la funzione pubblica ha dettato chiarimenti in ordine alla procedura elettorale di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sulle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti; Decreta: Art. 1. Indizione delle elezioni 1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si terranno nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2000, dalle ore 8 alle ore 18, secondo le modalita' individuate nel capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e nella circolare del Ministro della funzione pubblica citata nelle premesse. 2. L'ufficio incaricato del servizio elettorale e' l'ufficio del ruolo unico della dirigenza del dipartimento per la funzione pubblica. 3. Con apposito decreto e' nominata la Commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta da cinque dirigenti della prima fascia del ruolo unico. |
| Art. 2. Presentazione ed ammissione delle candidature 1. Entro le ore 14 del 3 maggio 2000, i dirigenti della prima fascia del ruolo unico che intendono presentare la propria candidatura trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica anche via telefax, ai seguenti numeri 06/68997391 e 06/68997059, dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticita'. 2. La Commissione elettorale centrale, entro il 5 maggio 2000, provvede a predisporre, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature ammesse. 3. La Commissione elettorale centrale invia ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali e a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenuti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonche' una busta per la restituzione della scheda compilata. Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 5 aprile 2000 Il Ministro: Bassanini |
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