L'AUTORITA'
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2000. Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, della suddetta legge; Vista la direttiva n. 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la direttiva n. 98/61/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997; Vista la comunicazione della commissione n. 98/C, n. 265/02, sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni; Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999; Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999; Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999, inviata all'Autorita' in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e n. 4/CIR/99 e concernente "Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability"; Sentita la societa' Telecom Italia; Considerato quanto segue: L'articolo 10, comma 1, della delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorita' individua gli aggregati di costo relativi alla prestazione della Carrier Preselection, da ripartire fra operatore di accesso e operatore preselezionato. In particolare la delibera individua i seguenti aggregati di costo: a) costo di adeguamento del sistema; b) costo per operatore; c) costo per singola linea preselezionata. La societa' Telecom Italia, in applicazione di quanto stabilito all'art. 10, comma 5, della delibera numero 3/CIR/99, ha inviato all'Autorita' le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione in data 28 gennaio 2000, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera stessa. Telecom Italia, inoltre, quale operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato, e' tenuta al rispetto degli obblighi di orientamento al costo dei servizi offerti e al rispetto delle condizioni previste dalla delibera n. 3/CIR/99 dell'Autorita'. L'Autorita' verifica il rispetto di tali condizioni alla luce dei principi stabiliti agli articoli 10 e 11 della delibera n. 3/CIR/99. Il procedimento istruttorio di verifica delle condizioni tecniche ed economiche, nonche' la valutazione delle eventuali condizioni integrative di cui all'allegato VII della direttiva numero 97/33/Ce e all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, e' attualmente in corso. In merito alle condizioni economiche, in aggiunta all'identificazione e valorizzazione degli aggregati di costo relativi ai servizi di carrier preselection di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 10 della delibera n. 3/CIR/99, la societa' Telecom Italia ha inserito, nell'offerta relativa alle condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection, un contributo annuo integrativo, giustificato dalla societa' come necessario "alla copertura del margine negativo sul servizio di accesso che residua mediamente sulla linea preselezionata". Tale contributo non e' in alcun modo previsto dalla delibera n. 3/CIR/99 come costo inerente alla prestazione. Infatti, i costi inerenti alla prestazione di Carrier Preselection e le modalita' di recupero degli stessi nel rispetto di criteri di separazione contabile sono i soli chiaramente identificati dagli articoli 10 e 11 della delibera n. 3/CIR/99. Il costo relativo al servizio di accesso non e' imputabile in tutto o in parte ne' direttamente ne' indirettamente alla prestazione di Carrier Preselection e non puo', quindi, essere incluso nel listino relativo alle condizioni economiche di offerta del servizio di Carrier Preselection. La stessa direttiva n. 98/61/CE, tra l'altro, afferma che "Le Autorita' nazionali di regolamentazione provvedono affinche' la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi al servizio di preselezione sia basata sui costi e affinche' eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilita'". Relativamente al meccanismo di ripartizione dei costi per la prestazione del servizio di carrier preselection, questi vanno ripartiti tra operatore di accesso e operatore preselezionatzo sulla base di quanto stabilito all'art. 10, comma 2, della delibera n. 3/CIR/99. In particolare: il costo di adeguamento del sistema, come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalita' preselezionata, in un arco temporale di norma non inferiore a tre anni; il costo per operatore in modalita' una tantum a carico dell'operatore preselezionato; i costi per singola linea preselezionata a carico dell'operatore preselezionato, costi che, in ogni caso, non sono trasferibili sull'utente. Anche con riferimento al meccanismo di ripartizione, Telecom Italia ha esteso gli aggregati di costo da ripartire tra operatori, attribuendo agli operatori preselezionati "il contributo integrativo per la copertura del margine negativo sul servizio di accesso", sulla base di un costo mensile per linea preselezionata e differenziato in relazione al contratto di abbonamento del cliente con l'operatore di accesso. L'Autorita' considera non giustificabile tale attribuzione avendo essa stessa determinato, al comma 1 dell'art. 3 della delibera n. 101/99, la non istituzione del meccanismo di ripartizione dell'eventuale deficit sull'accesso dell'operatore Telecom Italia con gli operatori di telecomunicazione interconnessi alla rete telefonica pubblica, previsto quale strumento provvisorio dall'art. 7, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. L'Autorita' ha completato le manovre di ribilanciamento su base tariffaria con la delibera n. 101/99. Con la delibera n. 171/99 si e' passati ad un regime di prezzi, seppure vincolati per l'operatore dominante Telecom Italia sulla base di un meccanismo di price cap. Nell'ambito dell'orientamento al costo dei servizi di accesso e uso della rete pubblica di Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4-quater della direttiva n. 96/19/Ce e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorita' ha determinato con la delibera n. 101/99 la non istituzione del meccanismo di ripartizione del deficit di accesso sugli operatori interconnessi, ritenendo corretto un approccio basato sull'identificazione dei mercati rilevanti sotto il profilo geografico e del prodotto e separando, in tal senso, l'analisi concorrenziale dei mercati dei servizi intermedi e delle infrastrutture da quella dei servizi finali. Ritenuto che: non sia ammissibile la pubblicazione nell'appendice al listino di interconnessione di riferimento di Telecom Italia di eventuali costi derivanti dal servizio di accesso come parte dei costi sostenuti per il servizio di Carrier Preselection e di ripartire tali costi sull'operatore preselezionato; sia da ritenersi disgiunta sotto il profilo regolamentare la problematica relativa alla regolamentazione dei prezzi dei servizi di telefonia aperta al pubblico di Telecom Italia rispetto ai costi della prestazione di Carrier Preselection. Udita nella riunione del 23 febbraio 2000, la relazione del Commissario ing. Mario Lari ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Vista la decisione assunta, nella medesima riunione della Commissione del 23 febbraio 2000, in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore; Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari; Delibera: Articolo unico 1. L'Autorita' dispone l'inammissibilita' del contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata pubblicato nell'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999, concernente "Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability". 2. Telecom Italia e' tenuta ad informare tempestivamente gli operatori interconnessi della presente deliberazione di inammissibilita'. La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorita'. Napoli, 28 marzo 2000 Il presidente: Cheli |