Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 22 marzo 2000
Organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Ministri";
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Istituzione di un comitato di Ministri per la societa' dell'informazione" in data 5 maggio 1997;
Visto l'art. 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito il Forum permanente per le comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerata l'esigenza di provvedere in materia di organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni.
Decreta:
Art. 1.
1. Il Forum permanente delle comunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' composto da 10 membri in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, da 10 esperti e da 10 operatori nel settore.
2. Il Forum permanente delle comunicazioni e' nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed e' presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato.
3. Il Forum e' coordinato da un consiglio direttivo, composto da 5 membri scelti all'atto della costituzione dell'organo che determina gli indirizzi generali ed il programma di attivita', analizza e dibatte le problematiche del settore, propone indagini, studi, ricerche ed elabora proposte di interventi al Ministro delle comunicazioni.
4. Il Forum permanente delle comunicazioni:
a) esprime pareri su testi normativi e su soluzioni tecniche relativi ai settori della multimedialita' e delle nuove tecnologie delle comunicazioni;
b) individua le esigenze di sviluppo del settore delle comunicazioni da considerare in sede di predisposizione del documento di programmazione economico finanziaria e ne forma oggetto di proposte al Ministro delle comunicazioni;
c) formula proposte per l'adozione di iniziative, anche legislative, dirette all'ampliamento del mercato ed allo sviluppo della competitivita' delle industrie nazionali, garantendo nel contempo le esigenze dei consumatori;
d) individua la potenzialita', in termini economici, industriali ed occupazionali dei nuovi servizi, delle nuove tecnologie e dello sviluppo della multimedialita' anche in relazione all'accesso e all'uso di internet;
e) effettua il monitoraggio degli effetti conseguenti allo sviluppo della multimedialita' ed all'introduzione dei nuovi servizi sotto il profilo tecnologico, industriale e commerciale;
f) studia la definizione e il contenuto del servizio universale in relazione all'evoluzione delle nuove tecnologie e al grado di penetrazione dei nuovi servizi nella societa' tenendo in particolare considerazione le esigenze dei disabili e delle categorie economicamente piu' deboli;
g) studia il fenomeno della convergenza e dell'introduzione di nuovi servizi come supporto alla diffusione di valori socio culturali ed elabora proposte in materia di salvaguardia da contenuti eventualmente nocivi o illegali.
5. Il Ministro delle comunicazioni, anche su richiesta del segretario generale e dei dirigenti preposti alle direzioni generali, puo' affidare al Forum il compito di svolgere studi e ricerche su argomenti specifici attinenti al settore della multimedialita' e delle nuove tecnologie delle comunicazioni.
6. L'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento del Forum sono disciplinati con provvedimento del Ministro delle comunicazioni su conforme deliberazione, adottata a maggioranza assoluta, del collegio. Deve essere comunque assicurata la massima flessibilita' della struttura anche al fine garantire la presenza, in relazione agli specifici argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Forum, degli operatori del settore, delle industrie, delle istituzioni universitarie e di ricerca; dei consumatori ed utenti, delle associazioni ed in genere delle parti sociali.
7. Al fine di monitorare gli sviluppi dei settori delle multimedialita' e delle nuove tecnologie in relazione alle attribuzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 4, possono essere istituiti gruppi di lavoro permanenti composti da membri del Forum.
8. Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi.
9. La partecipazione al Forum non da' diritto ad alcun compenso.
Roma, 22 marzo 2000
Il Ministro: Cardinale
 
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