Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 7 aprile 2000 |
Disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. |
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IL DIRETTORE dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi; Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 che reca "disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada"; Considerato che con il decreto ministeriale sopracitato e' stata completamente ridisciplinata la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci facilitando l'accesso al mercato del trasporto internazionale delle imprese nelle forme di cooperative e consorzi a proprieta' divisa; Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 521 stabilisce che le modalita' di applicazione siano emanate con successivo decreto del dirigente generale preposto all'unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose; Sentita la Commissione consultiva dell'autotrasporto internazionale, ricostituita con decreto ministeriale 29 aprile 1999 e tenuto conto del suo parere favorevole; Decreta: Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi, e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacita' professionale per i trasporti internazionali. 2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione delle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della Cooperativa. 3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono, ai sensi delle disposizioni internazionali. 4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unita' operativa APC3 - Autotrasporto internazionale di cose, e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a "titolo precario" o in "assegnazione fissa". 5. L'unita' operativa APC 3 puo' delegare il rilascio di autorizzazioni internazionali a uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione. |
| Art. 2. Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili 1. Nel primo anno di applicazione del regolamento 521 del 22 novembre 1999, che e' da considerare l'anno 2000, le autorizzazioni multilaterali disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie: a) per il 50% alle imprese non titolari di multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni; b) per il 50% alle imprese gia' in possesso di una o piu' multilaterali CEMT. 2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese della graduatoria B) viene attribuito alle imprese che hanno utilizzato le autorizzazioni CEMT, delle quali sono titolari, facendo dei trasporti multilaterali nella misura del 90% dei percorsi effettuati. 3. Se le multilaterali CEMT disponibili sono in numero dispari, l'autorizzazione in piu' e' assegnata alla graduatoria B). 4. Se le imprese collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti sono assegnate alle imprese dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle gia' vincitrici. 5. Nel secondo anno di applicazione del decreto e nei successivi verra' formata una graduatoria unica, secondo i criteri indicati nel successivo art. 3 ma sempre tenendo conto dei requisiti di ingresso, fissati al comma 1 del presente articolo, per le imprese non ancora titolari di autorizzazioni CEMT. |
| Art. 3. Formazione della graduatoria 1. Le graduatorie di cui al precedente art. 2 sono formate attribuendo i seguenti punti: a) 0,1 punti per ogni veicolo del tipo "piu' verde e sicuro" (EURO 2) in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; b) 10 punti per ogni relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di "assegnazione fissa" nonche' per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare a condizione che le stesse siano rinnovabili per l'anno successivo; c) 5 punti all'impresa titolare di Carnet Tir; d) 0,3 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa fatto dall'impresa nell'anno di presentazione della domanda; e) 1 punto per ogni viaggio multilaterale comunque effettuato dall'impresa nell'anno di presentazione della domanda. 2. A parita' di punteggio e' preferita l'impresa con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 3. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente dell'unita' operativa, incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci. |
| Art. 4. Esclusione dalla graduatoria 1. Sara' esclusa dalla graduatoria l'impresa che: a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilita' veicoli della categoria "piu' verdi e sicuri" (EURO 2), in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare; b) nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT; c) abbia avuto il ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella Unione europea. d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa, previsti al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa. |
| Art. 5. Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verra' considerato buon utilizzo un numero di percorsi non inferiore a quarantotto, effettuati nell'area geografica degli stati aderenti alla CEMT con esclusione dei percorsi effettuati tra due o piu' paesi dell'Unione europea. 2. I percorsi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei paesi dell'area CEMT extracomunitaria sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore a venti. 3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate sulla base dei transiti del territorio austriaco, effettuati in numero non inferiore a quarantotto all'anno. |
| Art. 6. Autorizzazioni bilaterali rilasciate in "assegnazione fissa" 1. Sentita la Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, l'unita' operativa APC 3 stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente. 2. Sentita la Commissione consultiva, le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1o ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa. 3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo. 4. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 60% della prima quota rilasciata. |
| Art. 7. Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario 1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse gia' utilizzate in misura non inferiore all'80% nella relazione di traffico richiesta. 3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta. 4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 60%, non potra' ottenerne di ulteriori. 5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande. |
| Art. 8. Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione e controllati con il sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei, EURO 2, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui e' titolare. 3. Per ottenere il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni bilaterali, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei in numero superiore a quello delle autorizzazioni CEMT di cui e' titolare. La quantita' delle autorizzazioni rilasciabili sara' condizionata dall'entita' del parco veicolare e dall'ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico. 4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio. |
| Art. 9. Presentazione delle domande 1. Le domande di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, nonche' quelle di rinnovo e conversione in assegnazione fissa, debbono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione autotrasporto di persone e cose - APC3 - Via Caraci, 36 - Roma. 2. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, al Ministero dei trasporti e della navigazione oppure agli uffici periferici delegati. 3. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. Le domande redatte in modo incompleto verranno archiviate. |
| Art. 10. Trasferimento delle autorizzazioni internazionali 1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 43 della legge n. 298/1974, non e' consentito. 2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e cioe' fino al 31 dicembre 2000, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali a condizione che: a) le domande di trasferimento siano presentate entro il termine del 15 novembre 2000; b) l'impresa acquirente sia iscritta all'albo continuativamente dalla data del 6 settembre 1985 e titolare, a quella data, di almeno un'autorizzazione conto terzi; c) l'impresa acquirente, pur non essendo iscritta all'albo dalla data del 6 settembre 1985, sia stata cessionaria dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione alla suddetta data; d) l'impresa acquirente, pur non essendo iscritta all'albo alla data del 6 settembre 1985, si sia costituita a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di imprese gia' iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni conto terzi alla suddetta data; e) l'impresa acquirente sia attiva nel trasporto internazionale da almeno due anni. |
| Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Le autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000 vengono assegnate a titolo provvisorio. 2. L'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000 viene fatta a titolo provvisorio a favore delle imprese che hanno presentato, entro il 30 settembre 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000. 3. I criteri di valutazione delle domande di partecipazione sono quelli previsti dal decreto ministeriale 521 del 22 novembre 1999 ad eccezione del parco veicoli per il quale si terra' conto, solo per l'anno 2000, dell'intero parco dichiarato e riscontrato con quello inserito nel sistema informatico senza tener conto dei riferimenti ai veicoli di tipo EURO 2. 4. L'assegnazione a titolo provvisorio di un'autorizzazione CEMT disponibile per l'anno 2000 non costituisce titolo per il suo rinnovo. |
| Art. 12. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2000 Il direttore: Ricozzi |
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