Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario)
COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2000
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare, il comma 4, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti;
Visto, altresi', l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le procedure autorizzative per la gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Considerato che l'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attivita' di cui alla categoria 7 in:
a) gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi;
b) gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi.
Delibera:
Art. 1.
1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 7 devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, con la seguente, ulteriore documentazione:
a) copia autentica dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) relazione sui costi annuali di gestione dell'impianto o degli impianti gestiti o che si intendono gestire.
2. La dotazione minima di personale e' costituita da:
a) il titolare di impresa individuale;
b) i lavoratori dipendenti;
c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;
d) i soci delle societa' purche' prestatori d'opera all'interno dell'impresa.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono individuati in sede di iscrizione alla sezione regionale competente in relazione alla tipologia dell'impianto mobile o degli impianti mobili ed al personale necessario per la gestione dei medesimi.
4. I requisiti del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 7 sono individuati nell'allegato sotto la lettera A.
5. Il requisito di capacita' finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto per un importo pari ad almeno un'annualita' del costo di gestione dell'impianto o degli impianti gestiti o che si intendono gestire. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi secondo lo schema allegato sotto la lettera B.
 
Art. 2.
L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Roma, 1o febbraio 2000
Il presidente: Pernice
 
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