Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 9 marzo 2000 |
Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 53/2000). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 marzo 2000, Premesso che: ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 29 dicembre 1999, n. 204/1999, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/1999), a ciascuna tipologia di utenza sono applicate le seguenti componenti tariffarie: A2, per il finanziamento degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura; A3, per il finanziamento dei contributi riconosciuti alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate; A4, per il finanziamento delle componenti tariffarie compensative dei regimi tariffari speciali e A5, per il finanziamento dell'attivita' di ricerca di interesse generale per il settore elettrico, UC2, a copertura dell'ulteriore componente di ricavo riconosciuta all'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici per i clienti del mercato vincolato, di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/1999; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), sono stati individuati come oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' connesse e conseguenti; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 sono stati altresi' individuati come oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attivita' di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; Visti: la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico; Visto il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 21 dicembre 1988, n. 27/88, in materia di maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, recante razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97) e, in particolare, l'art. 5; la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, recante verifica di congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98) e, in particolare, l'art. 5; la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98, recante aggiornamento e modifica delle componenti della parte A e aggiornamento della parte B della tariffa elettrica, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98); la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/1999, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999; Considerato che: ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 161/98, i rimborsi relativi agli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, disposti dalla Cassa conguaglio a favore dell'Enel S.p.a. fino al 31 dicembre 1998, devono intendersi destinati alla reintegrazione di oneri diversi da quelli connessi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari e che la Cassa conguaglio utilizza il gettito della componente tariffaria A2 per il finanziamento del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della deliberazione n. 58/98 e del Conto per il rimborso all'Enel S.p.a. di oneri straordinari, di cui all'art. 5, comma 3, della medesima deliberazione, in proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da reintegrare; in attuazione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99, l'Enel S.p.a., in data 1o luglio 1999, ha costituito la So.G.I.N. - Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: societa' So.G.I.N.), a cui ha conferito i beni e i rapporti giuridici relativi alle attivita' di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' a queste connesse e conseguenti; ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' connesse e conseguenti qualora tali attivita': siano svolte dalla societa' So.G.I.N., anche in consorzio con enti pubblici o altre societa' che, se a presenza pubblica, possono acquisirne la titolarita'; attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla medesima societa' al momento della sua costituzione; siano esclusivamente finalizzate al mantenimento in custodia protettiva, al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese I ed allo stoccaggio in sito provvisorio, condizionamento, eventuale riprocessamento ed invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato dalle medesime centrali presso il deposito nazionale di lungo termine o, in alternativa, presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti; allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprieta' dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e sue societa' partecipate; ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attivita' di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico qualora tali attivita' siano attinenti al settore elettrico e alle attivita' di esso caratteristiche o a settori ad esse collegati; si riferiscano a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine; abbiano natura applicativa e, di norma, non siano limitate a ricerche di base; non si configurino come servizi prestati alle aziende; ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, i costi delle attivita' di cui al precedente alinea sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali del mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita', entro il 30 giugno 2000 definisce modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui sopra e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonche' criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema; ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, fino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca vengono assegnate alla societa' Cesi S.p.a.; Ritenuto che sia necessario: istituire dei conti presso la Cassa conguaglio per la gestione del gettito delle componenti tariffarie A4 e A5 e UC2 e l'erogazione dei contributi al cui finanziamento tali componenti sono destinate; prevedere che le modalita' per il versamento e l'erogazione delle componenti tariffarie A4 e A5 siano definite dalla medesima Cassa; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; c) per decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, d) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata; e) per deliberazione n. 58/98 si intene la deliberazione dell'autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, recante verifica di congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura e determinazione di oneri ammesi a reintegrazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998; f) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235; g) per deliberazione n. 205/1999 si intende la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235; h) per energia elettrica fornita in un bimestre a clienti finali si intende l'energia ceduta, a qualsiasi titolo, a tali clienti e da questi prelevata dalla rete nel bimestre, indipendentemente da quando avviene la relativa fatturazione; i) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio; j) per clienti finali serviti da una impresa distributrice si intendono i clienti finali del mercato vincolato localizzati nell'area territoriale nella quale l'impresa esercita il servizio di distribuzione, nonche' i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione della medesima impresa a cui viene vettoriata l'energia elettrica; k) per mercato dei clienti vincolati si intende il mercato che comprende sia i clienti vincolati come definiti all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, sia i clienti idonei, come definiti al comma 6 dello stesso articolo, che esercitano la facolta' prevista dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 2. Conti operanti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico 2.1 Sono istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico i seguenti conti: a) Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali; b) Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione; c) Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue. 2.2 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette all'Autorita' un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, eventualmente fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie. |
| Art. 3. Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali 3.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per il rimborso alle imprese distributrici delle componenti tariffarie compensative di cui all'art. 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99. Il Conto e' alimentato dalla componente A4 della tariffa elettrica. 3.2 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice comunica alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ad ogni cliente finale da essa servito beneficiario di componente tariffaria compensativa, di cui all'art. 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99, l'aliquota di tale componente, il titolo in virtu' del quale la componente medesima viene riconosciuta e i quantitativi di energia elettrica fornita. Entro il medesimo termine, l'impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali da essa serviti, la differenza, se positiva, tra il gettito della componente tariffaria A4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa. Qualora la suddetta differenza risulti negativa, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale differenza a favore dell'impresa distributrice. |
| Art. 4. Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione 4.1 Il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento dell'ulteriore componente di ricavo di cui all'art. 6 della deliberazione n. 205/99. Il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione viene alimentato dal gettito della componente UC2 della tariffa elettrica. 4.2 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre a clienti finali da essa serviti, il gettito della componente UC2 della tariffa elettrica. |
| Art. 5. Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue 5.1 Il Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue viene utilizzato per il rimborso alla societa' So.G.I.N. S.p.a. dei costi connessi alle attivita' di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivita' connesse e conseguenti, anche se dalla medesima societa' svolte in consorzio con enti pubblici o altre societa'. 5.2 Con riferimento all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dal 1o marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica prevista dalla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 204/99 alimenta il Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue. 5.3 Il Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue incorpora il Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attivita' nucleari residue, di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 58/98. 5.4 Eventuali differenze tra le disponibilita' del Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari e del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, e gli oneri ammessi a rimborso a carico di tali conti sono compensate attraverso il Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue. 5.5 La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce le modalita' operative in base alle quali le imprese distributrici provvedono ai versamenti sui conti di cui al precedente comma 5.4. |
| Art. 6. Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca 6.1 E' costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000. La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce con apposito regolamento approvato dall'Autorita' le modalita' operative per la gestione con separata evidenza contabile del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca, nel rispetto delle determinazioni di cui al medesimo art. 11. 6.2 Il Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca di cui al precedente comma 6.1 e' alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica. 6.3 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali da essa serviti, il gettito della componente A5 della tariffa elettrica. |
| Art. 7. Norme transitorie e finali 7.1 Ai fini della quantificazione dell'energia elettrica fornita in un bimestre ai clienti finali, qualora tale energia non sia direttamente misurata, la stessa dovra' essere determinata sulla base del medesimo criterio utilizzato per la fatturazione periodica a titolo di acconto. 7.2 Il gettito della componente A5 della tariffa elettrica affluito nel Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca di cui al precedente art. 6, comma 6.1, viene versato alla societa' Cesi S.p.a. con decorrenza dalla data di istituzione ed entrata in operativita' di tale componente come definita ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e con riferimento all'energia elettrica fornita o vettoriata fino al 30 giugno 2000. 7.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 9 marzo 2000 Il presidente: Ranci |
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