IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed in particolare l'art. 2; Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalita' per l'accertamento dei residui di stanziamento; Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato; Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 marzo 2000, ha deliberato l'esclusione dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento delle dotazioni da riferire alla ex gestione Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al perseguimento di interventi qualificanti ritenuti irrinunciabili per gli aspetti socio-economici e politici particolarmente rilevanti, in presenza di eventi eccezionali anche di carattere religioso e umanitario (Giubileo 2000, lotta alla droga, volontariato, emergenza e protezione civile, ecc.); nonche' delle dotazioni disposte da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta impossibilita' di utilizzo entro l'esercizio; Considerata altresi' l'opportunita' di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la percentuale medesima; Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 1999, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale del 70 per cento; Vista l'approvazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 marzo 2000 del detto schema di conservazione dei residui di stanziamento; Delibera: E' stabilita nel 70 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1999, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quelli destinati alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali, ad eventuali trasferimenti di funzioni alle regioni e di quelli derivanti da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 1999, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni. In assenza di indicazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli piu' remoti. I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformita' con l'indicato prospetto di conservazione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2000 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 186
CONSERVAZIONI DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1o GENNAIO 2000 (in miliardi di lire) (Al netto delle regolazioni contabili) |