Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2000
Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (diabrotica virgifera virgifera Le Conte).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle ragioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che nell'America settentrionale, areale di origine dell'insetto, la diabrotica del mais costituisce grave problema fitosanitario, comportando notevolissimi danni economici ed ambientali;
Considerato che nell'area balcanica, a partire dal focolaio iniziale riscontrato in Serbia nel 1992, si sia espandendo in modo preoccupante una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia);
Considerato che e' stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais, in una localita' del Veneto dell'insetto Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Considerato che l'insetto puo' votare o essere trasportato passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e che e' stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre 40 chilometri annui;
Considerato che il verme delle radici del mais vive nutrendosi di Zea mays ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA e' stato segnalato un "ceppo" in grado di adattarsi alla rotazione soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo);
Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indispensabili allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte l'esclusione del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso a lavorazioni estive del terreno;
Considerata la necessita' di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la introduzione e diffusione della diabrotica virgifera virgifera;
Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili;
Ritenuto che, stante la rapidita' di spostamento dell'insetto nonche' la particolare dinamica espansiva della popolazione, e' oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di eradicazione, da attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso;
Udito il parete del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 21 giugno 1999 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais" (diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
La lotta contro il coleottero crisomelide diabrotica virgifera virgifera Le Conte (diabrotica del mais) e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.
 
Art. 2.
Ispezioni sistematiche
1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare la presenza di diabrotica virgifera virgifera nell'ambito del territorio di competenza.
2. Detti accertamenti sistematici sono realizzati a mezzo di una specifica rete di monitoraggio le cui caratteristiche tecnico-applicative saranno definite con apposita circolare ministeriale che distinguera' il monitoraggio nei focolai e nelle rispettive zone di sicurezza.
3. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.
 
Art. 3.
Denuncia dei casi sospetti
1. E' fatto obbligo a chiunque denunciare, al servizio fitosanitario competente per territorio, la sospetta presenza del verme delle radici del mais sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro di danni.
2. I servizi fitosanitari regionali verificheranno tempestivamente le segnalazioni effettuate fornendo il supporto specialistico per il riconoscimento dei reperti e per i riscontri di campagna.
3. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alla conoscenza dell'insetto, dei sintomi e dei danni da esso provocati nonche' delle relative strategie di intervento.
4. In attesa della conferma dell'identificazione, i servizi fitosanitari regionali possono imporre tutte le misure di vincolo previste dal presente decreto.
 
Art. 4.
Accertamento ufficiale di un caso
1. Qualora venga accertato ufficialmente il rinvenimento, ottenuto sia con mezzi di cattura specifici che in modo occasionale, anche di un solo esemplare di diabrotica virgifera virgifera, l'area interessata, di almeno 1 km di raggio e definita nei suoi confini, viene dichiarata, dal servizio fitosanitario regionale, "focolaio".
2. Con il medesimo criterio di cui al comma precedente attorno al focolaio viene identificata una zona di sicurezza ad almeno 5 km di raggio.
3. Il servizio fitosanitario regionale dichiara decaduta la condizione di focolaio e di zona di sicurezza qualora, per due anni consecutivi, la rete di monitoraggio ivi apprestata ha fornito esito negativo nella verifica della presenza dell'insetto.
 
Art. 6.
Trattamento del focolaio
1. All'interno della zona dichiarata focolaio il servizio fitosanitario competente impone l'adozione dei seguenti vincoli:
divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il "pastone di pannocchie";
divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1o ottobre;
divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso).
2. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.
3. I servizi fitosanitari regionali, all'interno del focolaio, possono allestire dei "campi-esca" di mais al fine di attirare la popolazione dell'organismo nocivo e distruggerla con adeguato trattamento entro e non oltre il 5 giugno.
Art. 6.
Trattamento della zona di sicurezza
1. Nella zona di sicurezza i servizi fitosanitari regionali possono adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il trattamento del focolaio ed inoltre intensificano la propria attivita' di divulgazione, vigilanza e verifica.
 
Art. 7.
Zona di insediamento
1. Si definisce zona di insediamento il territorio in cui la popolazione di diabrotica virgifera virgifera ha raggiunto livelli quantitativi tali da farla ritenere stabilmente insediata. Tale condizione e' riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Nelle zone di insediamento, nelle quali interventi di eradicazione non sono piu' ritenuti praticabili, l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo saranno definite di anno in anno dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 8.
Inadempienze
1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
2. Il servizio fitosanitario regionale fara' distruggere il mais coltivato in contrasto al presente decreto in ristoppio all'interno del focolaio, a cura e spese del proprietario o del conduttore, con erbicida ad azione sistemica entro il termine del 5 giugno di ogni anno.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 92
 
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