Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 8 marzo 2000 |
Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; Considerata la necessita' di una complessiva revisione della metodologia di calcolo dei livelli minimi di reddito che consenta l'utilizzazione delle piu' aggiornate informazioni disponibili; Preso atto delle conclusioni del gruppo di lavoro misto appositamente costituito, formato da rappresentanti della competente direzione generale e da rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica; Valutata l'opportunita' di evitare riduzioni dei livelli minimi di reddito per i comuni di dimensioni maggiori, anche considerando la non completa disponibilita' di specifiche informazioni significative; Decreta: Art. 1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. |
| Art. 2. 1. Per l'anno 2000 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la Direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera d), e dal comma 3, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. |
| Art. 3. Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto, oltre che dalla tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato: a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche; b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali; c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori; |
| Art. 4. Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare: 1) le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra; 2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio; 3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro; 4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno. Roma, 8 marzo 2000 Il Ministro: Mattarella |
| ----> Vedere Tabella a pag. 25 della G.U. <---- |
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