Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 31 marzo 2000 |
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3049). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 27 ottobre 1999 e 5 novembre 1999, concernente dichiarazione e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita'; Viste le ordinanze n. 3027/99 e 3028/99 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999; Vista l'ordinanza n. 2977/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 in data 26 aprile 1999; Ravvisata la necessita' di disporre di ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della situazione di emergenza in atto; Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni interessate; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati in strutture prefabbricate i cui edifici rientrano nei piani integrati di recupero o che richiedono interventi di ricostruzione di lunga durata, le amministrazioni comunali possono conferire priorita' agli interventi su unita' abitative a condizione che il proprietario si impegni di affittare l'immobile a famiglie attualmente ospitate nei moduli abitativi e che tali interventi sono realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le amministrazioni comunali possono stipulare intese con le organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili per agevolare la locazione degli immobili. 2. Il limite del 10% dell'ammontare complessivo dei fondi gia' attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza 3028 del 20 dicembre 1999, e' incrementato al 30%. |
| Art. 2. 1. I comuni sono autorizzati ad acquisire le aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati ad uso abitativo o altre esigenze di carattere pubblico, gia' urbanizzate con i fondi dei commissari delegati delle regioni Marche ed Umbria, per la predisposizione di aree attrezzate di protezione civile, per insediamenti di edilizia residenziale pubblica, per attivita' turistico-ricreative, per centri polifunzionali o per altre finalita' di pubblico interesse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono autorizzate le deroghe previste dal comma 3 dell'art. 20 del-l'ordinanza n. 2694/1997 come integrato dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2706/1997. 3. Le regioni Marche ed Umbria, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono criteri e modalita' per l'acquisizione delle aree ed assegnano ai comuni i fondi necessari avvalendosi delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, qualora le disponibilita' commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni risultino insufficienti. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni di cui al comma 10, dell'art. 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, si applicano per la ricostruzione degli edifici danneggiati e per i quali e' consentita la demolizione, anche al di fuori dei programmi di recupero previsti dall'art. 3 della legge medesima. 2. I commissari delegati delle regioni Marche e Umbria possono riservare, ciascuno l'ulteriore somma di lire 1.000 milioni, a carico delle disponibilita' di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca connesse alla ricostruzione. |
| Art. 4. 1. Gli edifici, adibiti ad attivita' produttive industriali, danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, anche se non hanno raggiunto il livello di danneggiamento e di vulnerabilita' individuato come "crollo", possono essere demoliti e ricostruiti, in modo accorpato e senza aumento di volumetria, sulla base delle esigenze produttive dell'azienda. Il contributo deve essere calcolato sulla base del costo massimo ammissibile, previsto per i livelli di danno di ogni singolo edificio danneggiato. Per gli edifici industriali multipiano il livello di danneggiamento e' stabilito in misura pari a livello di danneggiamento massimo (L5), da calcolarsi sulla sola superficie coperta effettivamente realizzata, nel limite dei 2/3 della superficie esistente alla data del sisma. |
| Art. 5. 1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogata al 31 dicembre 2000 con oneri a carico delle disponibilita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999. |
| Art. 6. 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3029/99 il prefetto di Napoli, avvalendosi delle deroghe previste nell'ordinanza n. 2787/98, e successive modifiche e integrazioni, realizza il piano straordinario di monitoraggio idro-pluviometrico sulla base dello schema progettuale redatto dal Dipartimento della protezione civile, sentito l'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale. 2. Per finalita' di cui al comma 1 e' assegnata al prefetto di Napoli la somma di lire 1.270 milioni a valere sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione. |
| Art. 7. 1. Il prefetto di Siracusa commissario delegato per la ricostruzione della basilica di Noto puo' riconoscere a cinque unita' di personale impegnate nella gestione commissariale un'indennita' commisurata a 50 ore di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalla normativa vigente con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2977/99. |
| Art. 8. 1. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge 13 luglio 1999, n. 226 si applicano le prescrizioni e il riparto dei fondi di cui alla delibera della regione Basilicata n. 215 del 7 febbraio 2000. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2000 Il Ministro: Bianco |
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