Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 dicembre 1999, n. 552
Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalita', delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale e' stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164 contenente il regolamento con cui si e' modificato l'articolo 17 del richiamato decreto ministeriale n. 565/92 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994;
Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421 con cui la disciplina di cui al decreto ministeriale 164/95 e' stata estesa alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1995 e dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra;
Considerato che non sono ancora stati definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri relativi ai passaggi di profilo;
Considerato altresi' che persistendo una situazione di grave carenza di organico nei profili di capo reparto e capo squadra permane la necessita' di sopperire senza alcuna soluzione di continuita' alle improcrastinabili esigenze di funzionalita' del servizio d'istituto;
Valutata quindi l'opportunita' di estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/95 alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, cosi' come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164, 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421, e' aggiunto il seguente comma:
"1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 179



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il D.M. 18 giugno 1992, n. 565, si veda in note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 70 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 335/1990 (Regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il
personale del comparto delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68), e' il seguente:
"Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con
decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le
modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione
ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno".
- Il decreto ministeriale n. 565/1988 concerne il
regolamento recante le modalita' di espletamento dei
concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In
particolare, si riporta di seguito il testo dell'art. l7
comma 1, cosi come modificato dal decreto ministeriale
21 aprile 1995, n. 164".
"Art. 17 - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal
1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate
distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza
riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno
ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da
conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili
professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento
delle operazioni di mobilita' del personale gia
appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio
saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli
esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo
l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre
alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite
piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, alle
quali potra' essere assegnato un numero di candidati non
interiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con
decreto del Direttore generale, e' composta da un
funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con
funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica
non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno
superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso,
nonche' i candidati che ne fossero impediti per
sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla
prima successiva procedura utile per la copertura dei posti
fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza
espressa per la sede di servizio.
1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso
potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al
termine del corso conclusivo di ciascuna procedura
concorsuale i candidati sostengono l'esame finale
consistente in un questionario sulle materie del corso
stesso".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto
ministeriale n. 565/1992, come modificato, da ultimo, dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 17 - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal
1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate
distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza
riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno
ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da
conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili
professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento
delle operazioni di mobilita' del personale gia'
appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio
saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli
esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo
l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
1-bis. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre
alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite
piu' sottocommissioni, unico restando il presidente, alle
quali potra' essere assegnato un numero di candidati non
inferiore a 300. La commissione esaminatrice, nominata con
decreto del Direttore generale, e' composta da un
funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con
funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica
non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno
superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso,
nonche' i candidati che ne fossero impediti per
sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla
prima successiva procedura utile per la copertura dei posti
fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza
espressa per la sede di servizio.
1-ter. Il corso di formazione e l'esame di fine corso
potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al
termine del corso conclusivo di ciascuna procedura
concorsuale i candidati sostengono l'esame finale
consistente in un questionario sulle materie del corso
stesso.
1-quater. Per la copertura dei posti vacanti al
31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di
capo reparto e capo squadra - si applica la procedura di
cui ai commi precedenti.
1-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti dal
1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili
professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano
le procedure di cui ai commi precedenti.
1-sexies. Per la copertura dei posti vacanti dal
1o gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 nei profili
professionali di Capo reparto e Capo squadra si applicano
le procedure di cui ai commi precedenti.
2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale,
dell'inerente qualifica funzionale nonche' del relativo
trattamento economico viene operata, ora per allora, nel
limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi
provinciali.
3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure
concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in
conformita' di quanto previsto dalle disposizioni
regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241".



 
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