Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 9 marzo 2000, n. 89 |
Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
|
|
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; Visto il comma 2 del suddetto articolo 53 che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI; Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato-citta', siano emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della suddetta commissione; Sentita la conferenza Stato-citta' con parere del 5 agosto 1999; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 226/99 del 12 ottobre 1999; Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1752/UCL del 1o febbraio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Composizione della commissione
1. La commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni prevista dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (di seguito: "commissione") e' nominata con decreto del Ministero delle finanze ed e' composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di presidente; b) da due dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione finanziaria; c) da due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; d) da due rappresentanti delle province designati dall'Unione province italiane; e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, designati dalle rispettive associazioni di categoria, di cui uno in rappresentanza dei concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale con profilo professionale non inferiore all'ottavo, che puo' essere sostituito da impiegato con pari qualifica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente delle Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca: "Riordino della disciplina dei tributi locali". Si riporta il testo dell'art. 53: "Art. 53. - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1o gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e a requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda in note alle premesse. - Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): "Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del servizio). - 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. 2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso".
|
| Art. 2 Funzionamento della commissione
1. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza a parita' di voti prevale quello del presidente. 2. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla commissione stessa. 3. I provvedimenti relativi alle attribuzioni della commissione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. |
| Art. 3 Durata in carica dei componenti
1. I componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico. 2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo. |
| Art. 4 Competenze della commissione
1. La commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' necessari, per l'iscrizione nonche' l'assenza delle previste cause di incompatibilita' e dispone in ordine ai necessari adempimenti istruttori. 2. La commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 229 |
|
|
|