Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 3 marzo 2000, n. 88
Modifica al regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Visti, in particolare gli articoli 1 e 12 della predetta legge;
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero dell'11 novembre 1997, n. 474, con cui e' stato approvato lo statuto dell'ICE;
Ritenuto di dover modificare, il testo approvato con il suddetto regolamento, al fine di rendere piu' funzionale la procedura relativa alle variazioni da apportare al piano annuale previsto dall'articolo 7, comma 2, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68;
Visto il parere espresso dal comitato consultivo dell'ICE il 10 novembre 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 281/99 del 15 novembre 1999;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 45157 del 4 febbraio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. La lettera b) dell'articolo 9 del decreto del Ministro del commercio con l'estero dell'11 novembre 1997, regolamento recante approvazione dello statuto del-l'Istituto nazionale per il commercio estero, n. 474, e' sostituita dalla seguente: "b) rende parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di piano annuale, nonche' sugli adattamenti infrannuali del medesimo e verifica l'attuazione del piano stesso. Eventuali modifiche non incidenti sui principali obiettivi e fabbisogni del piano, che non siano in contrasto con le direttive ministeriali per la programmazione dell'attivita' dell'ICE, possono essere assunte, per motivi di comprovata urgenza, e devono essere comunicate al Comitato entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 2000 Il Ministro: Fassino Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 13



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge
25 marzo 1997, n. 68, recante: "Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio estero", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72:
"Art. 1 (Natura). - 1. L'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed
e' retto dalla presente legge, nonche' da uno statuto
deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il
comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro
del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con
l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente
legge".
Art. 12 (Norme transitorie e finali). - 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a
tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n.
522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 600.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta
del direttore generale,delibera, sentito il comitato
consultivo, lo statuto di cui all'art. 1, comma 1. Fino
alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE
si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato
con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il consiglio di amministrazione
provvede alla rideterminazione della dotazione organica
dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle
forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto
delle effettive esigenze della sede centrale, della
riduzione del numero delle sedi periferiche, nonche' della
riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla
rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la
necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data
di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di
amministrazione sottoporra' al Ministro del commercio con
l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilita',
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificaioni e integrazioni.
3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della
presente legge e l'approvazione del piano di attivita' di
cui all'art. 7, l'attivita' dell'ICE prosegue in regime
transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi
della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge vengono completati secondo le disposizioni
originariamente previste.
4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la
presente legge".
- Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11
novembre 1997, n. 474 concernente: "Regolamento recante
approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il
commercio estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 gennaio 1998, n. 7.
- L'art. 7, comma 2, della citata legge 25 marzo 1997,
n. 68, cosi' recita:
"2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle
direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte
pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni,
dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle
proposte di attivita' degli altri soggetti pubblici e
privati operanti nella regione, elabora la proposta di
piano annuale con proiezione triennale dell'attivita'
dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le
iniziative ed i relativi costi, nonche' il fabbisogno
finanziario a copertura del programma di attivita'. Ai fini
dell'applicazione del presente comma le regioni e le
province autonome stabiliscono le modalita' per il
coordinamento delle proposte di attivita' formulate dagli
altri oggetti pubblici operanti nel territorio".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto:
"Art. 9 (Comitato consultivo). - 1. Il comitato
consultivo:
a) esprime al Ministro del commercio con l'estero il
parere di cui all'art. 7, comma 1, della legge, sulle
direttive di massima per la programmazione dell'attivita'
dell'Istituto per l'anno successivo;
b) rende parere obbligatorio non vincolante sulle
proposte di piano annuale, nonche' sugli adattamenti
infrannuali del medesimo e verifica l'attuazione del piano
stesso.
Eventuali modifiche non incidenti sui principali
obiettivi e fabbisogni del piano, che non siano in
contrasto con le direttive ministeriali per la
programmazione dell'attivita' dell'ICE, possono essere
assunte, per motivi di comprovata urgenza, e devono essere
comunicate al comitato entro trenta giorni dalla data di
adozione delle relative delibere;
c) esprime di propria iniziativa, ai sensi dell'art.
4, comma 6, della legge, pareri e proposte non vincolanti
sull'indirizzo generale delle attivita' dell'ICE, nonche'
sulle questioni sottopostegli dal consiglio di
amministrazione;
d) delibera il regolamento per il suo funzionamento.
2. Il comitato e' presieduto dal Ministro del commercio
con l'estero o da un suo delegato. La delega puo' essere
conferita a soggetti che facciano parte del comitato o
dell'amministrazione vigilante.
3. Il presidente, i componenti del consiglio di
amministrazione e il direttore generale dell'Istituto hanno
facolta' di partecipare alle sedute del comitato
consultivo, ovvero partecipano alle sedute su richiesta del
comitato stesso.
4. Le sedute del comitato consultivo sono valide quando
sia presente la maggioranza dei componenti nominati. Le
delibere sono valide quando ottengono il voto
della maggioranza dei presenti".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone