Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 20 dicembre 1999, n. 553 |
Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la previsione di una gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione della tutela previdenziale obbligatoria alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate; Visti, in particolare, gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che disciplinano le funzioni dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe funzioni al comitato amministratore della predetta gestione separata; Visti i decreti ministeriali in data 2 maggio 1996, numeri 281 e 282, concernenti, rispettivamente, il regolamento per il versamento dei contributi e la disciplina dell'assetto organizzativo della predetta gestione; Visto l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo del Fondo e del comitato amministratore per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo, concernente l'emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni di costituzione del Fondo e del comitato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. 23368 del 28 dicembre 1999;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Comitato amministratore
1. Il Fondo costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, nonche' ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico, ed agli incaricati della vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' gestito dal comitato amministratore di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 58, secondo le disposizioni che seguono.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dall'amministrazione competente per materia, dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza assistenza". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, reca: "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale". - Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' il seguente: "26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita, gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'". - Si riporta il testo dei comma 2 e 4 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144: "2. Per la gestione speciale di cui all'art. 2. comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni". "4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo i seggi presso le sedi INPS". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, reca: "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in note alle premesse. - Il testo del comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c), del comma 3, dell'art. 5". - Il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti cono senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione penodica prestabilita". - Il testo dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante disciplina del commercio, e' il seguente: "Art. 36. - La vendita per corrispondenza sul catalogo o a domicilio e' soggetta alle nome di cui al capo I della presente legge. Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attivita' delle stesse. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordine".
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| Art. 2 Composizione del comitato
1. Il comitato e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed e' composto di tredici membri di cui: a) due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente; b) cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo, in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura; c) sei eletti dagli iscritti al Fondo secondo le procedure previste dal regolamento elettorale di cui all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Il presidente del comitato e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. In caso di assenza o impossibilita' del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. 3. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza, nei limiti finanziari complessivi annui di cui all'articolo 58, comma 6, della legge n. 144 del 1999, il cui ammontare e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e di personale dell'INPS, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali. 5. Per la validita' delle sedute del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota alle premesse. - Il testo del comma 6 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonameto relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale"
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| Art. 3 Funzioni del comitato
1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; b) adottare le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di contributi dovuti alla gestione, nonche' in materia di ricongiunzioni e riscatti ed in materia di prestazioni relative alla maternita' ed assegni per il nucleo familiare; e) vigilare sulla tenuta e sull'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla gestione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1999 Il Ministro: Salvi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 63 |
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