Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 11 febbraio 2000, n. 87
Regolamento recante integrazione al decreto ministeriale 10 aprile 1996, n. 296, concernente i documenti amministrativi formati dal Ministero delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare gli articoli 8 e 10;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 24 della predetta legge n. 241 del 1990 relativamente ai documenti formati dal Ministero o rientrati nella sua disponibilita';
Ravvisata l'esigenza di integrare il predetto decreto n. 296 del 1996;
Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/1224954205 DL/CR del 3 febbraio 2000, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, e' aggiunta la seguente lettera: "n-bis) documentazione riguardante i titolari di licenze individuali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d'oneri facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale ed alla composizione dell'azionariato; alle previsioni di mercato; ai programmi di investimento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2000
Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 269



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli da 22 a 27 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27".
"Art. 23. - Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si
esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24".
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 26, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonche' ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge".
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita' e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
"Art. 26. - 1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'art. 27 e,
in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata".
"Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Essa e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da
sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
79, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione
sono a carico dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione vigila affinche' venga attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1, dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
- Si riportano gli articoli 8 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le
singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
se non quando essi siano suscettibili di recare un
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24
della legge agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
informazioni connesse a tali interessi sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici".
"Art. 10 (Commissione per l'accesso). - 1.
Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del
principio di piena conoscibilita' dell'azione
amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di
coordinare l'attivita' organizzativa delle amministrazioni
in materia di accesso e di garantire l'uniforme
applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti
che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art.
24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche',
ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti
all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.
2. Il Governo puo' sentire il parere della commissione
per l'accesso ai fini dell'emanazione dei regolamenti
governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della
introduzione di normative speciali comunque attinenti al
diritto di accesso.
3. E' istituito presso la commissione per l'accesso
l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del
diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati
sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti
di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990,
nonche', per il tramite dei commissari di Governo e dei
prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali".
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per discutere:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti dei
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
comunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, reca: "Regolamento di
attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativamente ai documenti amministrativi formati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo del decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, vedasi la
nota alle premesse. Si riporta, qui di seguito, il testo
dell'art. 2, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per definire i loro
interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti
categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) notizie, documenti e tutto cio' che comunque
attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del
personale;
c) accertamenti medico-legali e relative
documentazioni;
d) documentazione di carattere tecnico attestante la
sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il
presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi
ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita'
amministrativa;
e) documenti ed atti comunque relativi alla salute
delle persone;
f) documentazione caratteristica, matricolare e
concernente situazioni private dell'impiegato;
g) documentazione attinente a procedimenti penali e
disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
h) documentazione attinente ad inchieste ispettive
sommarie e formali;
i) documentazione attinente ai provvedimenti di
dispensa dal servizio;
l) documentazione relativa alla situazione
finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed
imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa;
m) rapporti alla procura generale o alle procure
regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni
di dette procure ove siano nominativamente individuati
soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di
responsabilita' amministrative, contabili e penali;
n) atti di promovimento di azioni di responsabilita'
davanti alle competenti autorita' giudiziarie;
n-bis) documentazione riguardante i titolari di
licenze individuali per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d'oneri
facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale
ed alla composizione dell'azionariato; alle previsioni di
mercato; ai programmi di intervento".



 
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