Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 7 aprile 2000, n. 18
Previsioni di bilancio per l'anno 2001 e per il triennio 2001-2003. Budget per l'anno 2001.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni autonome
A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri e le
Amministrazioni autonome
All'Ufficio di ragioneria presso il
Magistrato per il Po
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di
statistica
All'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione

Il processo di consolidamento finanziario del nostro Paese e' proseguito nel 1999 lungo le linee tracciate dal Programma di stabilita' recepite nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento: l'avvenuto risanamento della finanza pubblica costituisce ormai elemento di stabilita' del sistema-Paese, consentendo a pieno titolo la partecipazione attiva alla moneta unica europea sin dall'inizio.
Nonostante la non brillante crescita dell'economia intorno all'1,4 per cento, il rapporto indebitamento netto-prodotto interno lordo e' risultato sensibilmente inferiore sia al 1998, sia al livello programmatico indicato nel settembre 1998, collocandosi sull'1,9 per cento; e' proseguita la flessione del rapporto debito-PIL, che ha raggiunto il livello del 114,9 per cento; l'avanzo corrente nel conto economico delle amministrazioni pubbliche ha significativamente raggiunto il livello dell'1,5 per cento.
Nonostante il carattere strutturale del risanamento sin qui realizzato, il conseguimento degli ulteriori obiettivi programmati di riduzione dell'indebitamento impone una costante azione di contenimento e razionalizzazione della spesa.
Il processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2001 e per il triennio 2001-2003 non potra' che essere improntato alla prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici, confermando l'impostazione rigorosa assunta negli ultimi anni, attraverso la attenta riconsiderazione degli interventi, in vista del nuovo Documento programmatico.
L'avvio nel 2000 della contabilita' economica analitica nelle Amministrazioni centrali consente, dal suo canto, di affiancare al processo di costruzione del bilancio a legislazione vigente il corrispondente processo di definizione dei budget economici per centri di costo. 1. Gli obiettivi della politica di bilancio.
Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2000-2002 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 23 dicembre 1999, n. 489) indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato:
un calo della pressione tributaria rispetto al 1999;
una crescita della spesa corrente (al netto di interessi, regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al fondo di ammortamento dei titoli di Stato) non superiore all'1 per cento, il che comporta una flessione dell'incidenza rispetto al PIL di due punti percentuali;
una crescita della spesa in c/capitale intorno al 5 per cento medio;
una riduzione di due punti del saldo netto da finanziare. 2. La formazione del bilancio a legislazione vigente.
Dalle indicazioni di carattere generale sopraindicate, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.
2.1. Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le singole amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilita', con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti dell'offerta di servizi. Nella previsione si dovranno tenere nel debito conto le nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unita' previsionale di base.
Per ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la quota che risulta vincolata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente gia' perfezionate, al fine di individuare l'area non vincolata, sulla quale e' attivabile la procedura delle variazioni compensative secondo le linee introdotte con la riforma; di tale esigenza le amministrazioni sono state preavvertite con la circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio 1998.
Sulle singole categorie di spese valgono le seguenti specifiche indicazioni.
2.1.1. La previsione delle spese di personale dovra' essere coerente con le disposizioni vigenti che prevedono la riduzione programmata del numero dei dipendenti. Si ricorda che - ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 39 e 40 della legge n. 449 del 1997, cosi' come modificati ed integrati, da ultimo, dagli articoli 20 e 21 della legge n. 488 del 1999 - per il complesso delle Amministrazioni dello Stato, il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2001 dovra' risultare:
a) per la scuola, inferiore di almeno il 4 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997;
b) per tutti gli altri comparti, inferiore di almeno il 3,5 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997.
Le previsioni a legislazione vigente per il 2001 dovranno essere compatibili, per ciascuno dei singoli grandi comparti, con gli obiettivi fissati dalla legge. In attesa delle determinazioni che il Consiglio dei Ministri assumera' in ordine alla definizione del numero massimo di dipendenti da assumere e della sua distribuzione, per l'anno 2001 le Amministrazioni procederanno alla definizione delle proposte di previsione per spese di personale senza tener conto delle nuove assunzioni a qualsiasi titolo da determinare.
Le eventuali maggiori spese associate a fabbisogni di personale connessi a nuove assunzioni debitamente autorizzate in sede di programmazione, saranno attribuite alle Amministrazioni interessate nel corso dell'esercizio 2001, con la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 468 del 1978, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione sara' adeguata anche attraverso la definizione degli ulteriori fabbisogni in sede di documento di programmazione economico finanziaria, con conseguente copertura nella legge finanziaria per il triennio 2001-2003.
Nel definire le previsioni a legislazione vigente, si dovra' tenere conto dell'eventuale trasferimento di funzioni alle regioni e alle autonomie locali nel corso del corrente anno e alla conseguente revisione delle strutture ministeriali, da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge n. 59 del 1997.
Le singole amministrazioni dovranno, comunque, fornire esplicita indicazione del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1997, del suo andamento nel corso del 1998 e del 1999 (con l'indicazione del numero delle cessazioni e dei nuovi ingressi per ciascun anno), nonche' dei preconsuntivi per il 2000 e, da ultimo, delle previsioni per il 2001, inclusivi delle cessazioni, dei presumibili nuovi ingressi e del numero dei dipendenti in servizio alla fine del 2001. Per le retribuzioni unitarie, la previsione dovra' essere formulata proiettando le retribuzioni previste dai contratti vigenti. Nella eventualita' in cui i contratti non dovessero essere ancora definiti, per il 2001 si potra' procedere ipotizzando solo l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale.
2.1.2. Per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni:
a) per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2000 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Gli stanziamenti preposti per il 2001 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2000;
b) per le spese per consumi intermedi, valgono per ciascuna amministrazione le seguenti indicazioni:
b1) per i consumi intermedi relativi a spese per armi e materiale bellico (cod. econ. 02.01.03), e a spese connesse con la gestione del personale (codici economici 02.02.05, 02.02.06, 02.02.09 e 02.02.13), le previsioni per il 2001 dovranno essere contenute entro l'importo degli stanziamenti iniziali per 1'anno 2000;
b2) per gli altri consumi intermedi, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale aventi codici economici diversi da quelli sopra indicati, dovra' essere assicurata da ciascuna amministrazione, globalmente, una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2000, al netto della riduzione conseguente ai trasferimenti alle regioni di personale disposti dai decreti attuativi della legge n. 59 del 1997.
Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche in connessione con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'art. 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma.
Al riguardo, va sottolineato che il recente decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha individuato nella Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., societa' posseduta interamente, in via indiretta, dal tesoro, l'organismo di cui ci si avvale per la definizione delle "convenzioni quadro" e degli altri servizi connessi, ai sensi della normativa vigente. A tale societa' sono affidate le seguenti attivita':
assistenza delle Amministrazioni centrali e periferiche nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni;
definizione delle "convenzioni quadro" per l'acquisto di beni e servizi;
utilizzazione di strumenti di information technology per la gestione delle convenzioni, il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, ricorrendo prioritariamente anche alle tecniche di e-commerce;
comunicazione alle amministrazioni delle "convenzioni quadro" e delle relative condizioni utilizzando strumenti informatici;
definizione delle modalita' di utilizzo delle convenzioni stesse, garantendo le connesse attivita' di supporto, compreso un bollettino periodico sulle attivita' svolte.
Sara' cura di ciascuna amministrazione instaurare con tale organismo i piu' proficui rapporti di servizio al fine di utilizzare appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema.
Nell'ambito dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'art. 24 della medesima legge finanziaria. Con riguardo alle previsioni per il2001, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella riduzione delle spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni, nella misura minima dell'8 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2000 (comma 2); nonche' nell'istituzione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprieta' pubblica, utilizzati gratuitamente, da quantificare in corrispondenza della contestuale riduzione delle spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria (commi 4 e 5). A tale ultimo fine, in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, per l'anno 2001 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta' pubblica ad uso gratuito delle amministrazioni viene presuntivamente determinato in L. 12.000 al metro quadrato.
Le amministrazioni avranno cura di assicurare, comunque, per i capitoli interessati, le riduzioni disposte dalla legge, che concorreranno alla formazione della prevista riduzione complessiva dei consumi intermedi nella misura minima indicata del 10 per cento.
Al fine di dare uniformita' applicativa all'indicata riduzione delle spese per consumi intermedi, anche con riferimento alle amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unita' previsionali di base, risultano generalmente determinate con la tabella C della legge finanziaria - si dispone che le amministrazioni vigilanti segnalino nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2001.
2.1.3. Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2000.
2.2. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 2001 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 2001, inferiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente.
Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni.
2.3. In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2000, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2001 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unita' previsionale.
2.4. La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto dell'esigenza di salvaguardare per il 2002 il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2003, di contenere l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento.
2.5. La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi anche delle modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali modifiche recepiscono le innovazioni recate dal provvedimento di riforma del bilancio.
Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica n. 1. 3. Budget economico.
Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute per l'anno 2001 alla compilazione del budget economico con i criteri, le regole per la valorizzazione dei costi e la tempistica degli adempimenti descritti nella nota tecnica n. 2.
Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: Amato
 
Allegato 1

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001 E PER IL TRIENNIO 2001-2003

Nota tecnica n. 1
N.B.: I direttori degli Uffici centrali del bilancio, cui l'art. 28 della legge di contabilita' di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive. 1. Criteri generali per l'impostazione delle nuove previsioni
1.1. Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2000-2002, il progetto di bilancio 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1997 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti.
E' appena il caso di evidenziare che e' da considerare legislazione vigente anche la normativa recata dalla legge finanziaria 2000.
1.2. Le singole amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una revisione rigorosa delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.
Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unita' previsionali, segnera' il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza di ogni amministrazione; eventuali maggiori necessita'connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale. 2. Bilancio annuale di competenza
L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2001-2003 si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997.
La distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unita' previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di responsabilita' amministrativa.
A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la nuova normativa (art. 4-bis della legge n. 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo n. 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato nella circolare in ordine alle spese per consumi intermedi, in massima parte attinenti alle spese di funzionamento incluse nelle specifiche unita' previsionali di base, le quali dovranno essere per ciascuna amministrazione, globalmente ridotte almeno del 10 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali del 2000, limitando la previsione alle spese necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi ed escludendo quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.
La riduzione non riguardera' le spese classificate con i seguenti codici economici, per le quali, invece, vale il criterio dell'invarianza, globalmente per ciascuna amministrazione, rispetto alle previsioni iniziali 2000:
02.01.03 - armi e materiale bellico per usi militari;
02.02.05 - corsi di formazione;
02.02.06 - spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa;
02.02.09 - compensi per incarichi continuativi;
02.02.13 - indennita' di missione e rimborsi spese viaggi.
Sempre a proposito delle indicazioni riportate nella circolare, poi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 2, 4 e 5, della legge finanziaria 2000, secondo le quali le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni devono essere in ogni caso ridotte della quota percentuale complessiva dell'8 per cento (rispetto agli stanziamenti iniziali del 2000), mentre a seguito della valutazione dei costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad uso gratuito delle amministrazioni stesse, nei pertinenti stati di previsione della spesa devono essere introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste (appositi capitoli) corrispondenti al costo d'uso degli immobili in questione. Per queste poste le relative dotazioni andranno costituite a seguito della riduzione, per importo corrispondente, degli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria.
L'attivita' propositiva va effettuata in linea con le vigenti indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonche' degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si fara' cenno in seguito.
Come per i decorsi esercizi per la formulazione delle proposte operative per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, dovranno essere utilizzate le consuete "schede-capitolo" appositamente predisposte dal sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le quali, peraltro, non si differenziano sostanzialmente da quelle delle precedenti previsioni. 2.1. Schede-capitolo.
Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione - contestualmente a quelle per l'assestamento del bilancio 2000 - sono conformi al fac-simile allegato alla presente (allegato n. 1).
In via preliminare va tenuto presente che, pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna amministrazione con riferimento alle unita' previsionali, la concreta attivita' propositiva viene posta in essere mediante le schede concernenti i singoli capitoli (unita' elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle unita' previsionali per la decisione parlamentare e nel contempo la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.
Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano simili al passato.
La principale innovazione e' da riconnettere alla circostanza che gia' dall'anno 2000 la gestione potra' essere condotta, in alcuni casi, per "articoli", sicche' la scheda capitolo si potra' sviluppare in piu' pagine a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge la gestione del capitolo.
In sostanza, la scheda capitolo (pagina 1) riguardera' la situazione complessiva e riassuntiva del capitolo; vi saranno poi successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.
L'introduzione dell'articolazione di alcuni capitoli si e' resa necessaria in relazione alla nuova classificazione economica di adeguamento ai criteri della classificazione adottati in contabilita' nazionale (SEC 95).
Si richiama in proposito la specifica circolare n. 3 del 31 gennaio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2000.
Un ampio riquadro posto al centro della scheda capitolo e' riservato alle funzioni - obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto dell'attivita' amministrativa. La classificazione funzionale delle spese per funzioni-obiettivo si sviluppa nel predetto riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni istituzionali (funzioni-obiettivo). A tale riguardo e' prevista la possibilita' per ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di dieci missioni istituzionali (funzioni obiettivo) per ciascuna scheda. Giova avvertire che la percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da riferire al cento per cento.
Per quanto riguarda le proposte in termini di cassa, occorre precisare che nella scheda vanno formulate con riferimento all'articolo sia per l'assestamento, che per le previsioni 2001.
2.1.1. La configurazione delle spese aventi "carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale" e' richiesta, com'e' noto, in relazione all'art. 2, comma 4-quater, della legge n. 468/1978, come modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed e' volta a pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie, sulle quali non potra' esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza.
Da cio' consegue che la configurazione giuridica delle suddette spese e le rispettive aree influenzera' la responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali, tenuto conto che l'area delle spese discrezionali risultera' ampia in ragione inversa alla delimitazione dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.
Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovra' riguardare le spese classificate "fabbisogno" (FB); correlativamente, i capitoli interessati, nell'ambito di ciascuna unita' previsionale, andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura "natura della spesa", le amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate che verra' a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni.
Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significhera' che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio.
2.1.2. Altra informazione resa necessaria per dare concreto contenuto operativo alla programmata riduzione delle spese per consumi intermedi, riguarda la determinazione e la comunicazione, in sede di scheda-capitolo, della quota di spesa destinata a consumi intermedi per gli enti e organismi statali dotati di particolare autonomia amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici capitoli nell'ambito delle relative unita' previsionali di base. Si ricorda che le erogazioni destinate a tali organismi risultano generalmente determinate in tabella C della legge finanziaria.
Le amministrazioni interessate avranno cura di indicare la quota di stanziamento del capitolo competente destinata a consumi intermedi, nella predetta scheda capitolo, utilizzando il riquadro concernente la "natura della spesa" riportato tra gli "attributi del capitolo di formazione". In tal modo si pongono le basi per un possibile intervento riduttivo in sede di disegno di legge finanziaria per il 2001.
In assenza di tale indicazione, l'intero importo dell'erogazione sara' considerato attinente a consumi intermedi.
2.1.3. Com'e' noto la legge n. 94 del 1997 prescrive, tra l'altro, alcuni adempimenti concernenti elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come "regionalizzazione della spesa statale".
E' da ricordare che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita' della normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
Viene prescritta, poi, la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unita' previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree depresse e svantaggiate relativamente alle spese correnti per il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalita' non produttive; nonche' le risorse destinate alle singole realta' regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti dalle indicazioni che le amministrazioni dovranno riportare su apposite schede che - come per il passato - verranno inviate a parte per la specifica rilevazione della "regionalizzazione della spesa statale".
Tali schede recheranno l'indicazione dell'amministrazione interessata, del centro di responsabilita' amministrativa e del capitolo con la relativa collocazione nella pertinente unita' previsionale di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonche' la quota non ripartita.
Le amministrazioni, come di consueto, avranno quindi cura di indicare nella parte prospettica gli importi da riferire - distintamente per ciascuna regione - alle aree depresse, alle aree di cui al decreto-legge n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993, nonche' alle aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita e della quota ripartibile gia' programmata o da programmare. Nel caso di risorse ripartite o ripartibili gia' programmate, all'indicazione quantitativa dovra' accompagnarsi una sintetica indicazione degli interventi previsti.
Nel mantenere l'analoga impostazione sperimentale gia' attuata per l'anno 2000, i dati relativi dovranno riguardare le sole spese d'investimento e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree depresse e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unita' previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale".
Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di cui un fac-simile viene accluso alla presente nota tecnica (allegato n. 2), verranno messe a disposizione delle amministrazioni una volta che le proposte di previsioni per l'anno finanziario 2001 saranno state sottoposte a revisione da parte di questo Dicastero e quindi comunicate alle amministrazioni ai fini della predisposizione della nota preliminare di cui al successivo punto 5.7. Le amministrazioni provvederanno alla trasmissione delle predette schede debitamente compilate ai coesistenti uffici centrali del bilancio, ai fini dell'immissione dei dati nel sistema informativo, entro il 31 luglio 2000.
In tal modo le amministrazioni saranno in grado di compilare anche le schede in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno definiti.
Nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione.
2.1.4. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2001 dovranno essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal sistema informativo, le quali tengono conto ovviamente della struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge n. 94 del 1997 e risultano in sintonia con le correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1. 2.2. Criteri di definizione delle proposte di spesa.
2.2.1. Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare per l'anno 2001 deve essere quello autorizzato per tale anno con la tabella C della legge finanziaria 2000, comprensivo dell'eventuale incremento riveniente dall'utilizzazione dello specifico fondo di riserva.
Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.
Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 2000-2002 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei "fondi speciali", con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovra' essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.
Per quanto, in particolare, attiene alle spese pluriennali, la quota dell'anno 2001 da assumere nei pertinenti capitoli dovra' corrispondere a quella indicata nella tabella E della legge finanziaria 2000.
E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 2000-2002, nel bilancio di previsione 2001 potra' essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 2000 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.
2.2.2. La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 2000, non soltanto attraverso una migliore e piu' razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacita' professionali e tecniche del personale delle stesse amministrazioni.
A tale fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto - come per i decorsi anni - per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 2001. In virtu' del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati nei limiti del livello dei servizi in essere, escludendo le eventuali occorrenze volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.
In questa linea e' da perseguire il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonche' degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.
A tal fine, giova richiamare la norma presente nella legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato, cui in precedenza si e' fatto cenno, la quale offre, ove del caso, la possibilita' di operare variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unita' previsionale di base, con decreti del Ministro competente.
Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio, di acquisto beni e materiali, forniture, utenze varie, ecc. e in quelle che le amministrazioni potranno effettuare con i fondi disponibili sui propri bilanci.
In questa opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa e' richiesta per le amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, servizi antincendi, Corpo forestale, servizi penitenziari) e che concentrano nel funzionamento notevoli spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialita' e indispensabilita' dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento".
In via generale, circa le spese per consumi intermedi si richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con la circolare, tutte intese ad assicurare una loro complessiva riduzione, per ciascuna amministrazione, di almeno il 10 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2000.
2.2.3. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, nel confermare la linea tenuta nei decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 2000, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento" o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilita' speciali che registrino ampie disponibilita'. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonche' ai criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'art. 4-bis della legge n. 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi.
2.3. Criteri di definizione delle proposte di entrate.
Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.
Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.
Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.
Per le entrate non tributarie la valutazione dovra' avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. 3. Bilancio annuale di cassa
Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.
Le piu' recenti misure poste in essere con le previsioni di bilancio degli ultimi anni hanno recepito tale impostazione, costituendo uno degli aspetti piu' significativi delle manovre di finanza pubblica.
Per ciascun capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioe' per l'intera massa acquisibile o spendibile.
In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilita' speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.
In tali casi, le proposte delle amministrazioni dovranno considerare un livello di autorizzazioni di cassa compatibile con l'obiettivo di ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o delle contabilita' speciali interessate, alla data del 31 dicembre 2001, entro il limite massimo del 10 per cento circa della spesa dell'ente o organismo interessato.
In via generale, poi, le amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorieta' e di indifferibilita', le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. 4. Bilancio pluriennale di competenza a legislazione vigente 4.1. Spese.
Le previsioni di spesa per il 2002 e per il 2003 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:
a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovra' essere effettuata, per il 2002, secondo quanto indicato nella tabella F della legge finanziaria 2000. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 2000-2002, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovra' essere considerato per il 2002 e per il 2003 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2001.
Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2004 e successivi, dovra' essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;
b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, nell'anno 2002 dovranno essere gli stessi previsti nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2000, ove del caso integrati con gli avvenuti utilizzi del relativo fondo di riserva;
c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'e' noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovra' svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;
d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati da alcuna quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell'1 per cento annuo.
I bozzoni rimessi alle amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 2001-2003 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento. 4.2. Entrate.
Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 2001, dovra' essere effettuata, come si e' gia' detto, sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato.
Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte. 5. Adempimenti particolari 5.1. Eliminazione dei residui.
5.1.1. Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessita' di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato.
In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".
Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunita' di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi piu' vari, sostanzialmente inesigibili.
5.1.2. - Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dalla vigente normativa. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'art. 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 468 del 1978, le amministrazioni, per il tramite dei coesistenti uffici centrali del bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 2001.
Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilita' in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state definite con la gia' nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto. 5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovra' essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.
Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo art. 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonche' sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica. 5.3 - Spese di personale.
La corretta applicazione della disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale introdotta dagli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificati ed integrati, da ultimo, dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, dovra' rientrare tra gli obiettivi prioritari delle amministrazioni nel perseguimento delle finalita' di contenimento della spesa indicate dalle predette disposizioni.
Le innovazioni normative citate impongono, infatti, alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, il conseguimento, alla data del 31 dicembre 2001, di una riduzione complessiva del personale in servizio di misura non inferiore al 3,5 per cento per i comparti diversi dalla scuola e del 4 per cento per la scuola, rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997.
Per la definizione delle proposte di previsione per il 2001, le amministrazioni dovranno compilare gli appositi modelli di rilevazione, che saranno successivamente predisposti e forniti con le relative istruzioni, determinando la spesa per il personale in servizio al 31 dicembre 2000 e considerando l'incidenza conseguente alle cessazioni che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno 2001.
Non dovra' pertanto tenersi conto dell'eventuale spesa relativa alle assunzioni che si dovrebbero effettuare nell'anno 2001 per la quale si provvedera', in correlazione con i provvedimenti di autorizzazione ad assumere, utilizzando il fondo di riserva per le spese obbligatorie opportunamente adeguato.
Si dovra' comunque considerare che nell'anno 2001 continueranno a trovare applicazione a regime i benefici contrattuali del biennio 1998-1999, con gli effetti di trascinamento nel corrente anno 2000, quelli relativi al maturando biennio 2000-2001, nonche', per il personale non contrattualizzato, gli incrementi della retribuzione previsti dalla vigente normativa.
Le amministrazioni avranno cura di indicare la retribuzione media che si prevede per i dipendenti in servizio nel 2001, nella quale dovranno essere considerati gli effetti dell'applicazione dei contratti gia' conclusi ovvero, in mancanza, dell'indennita' di vacanza contrattuale. Avranno altresi' cura di porre a confronto tale retribuzione con quella media che si prevede per l'anno 2000 e con quella di consuntivo del 1999.
Gli obiettivi di riduzione, ai cui princi'pi peraltro si dovranno adeguare anche le amministrazioni pubbliche non comprese nell'ambito del settore statale, dovranno necessariamente orientare i comportamenti delle singole amministrazioni, ai fini del fabbisogno di personale da determinare sulla base delle effettive esigenze operative e previa adozione di ogni idonea iniziativa finalizzata ad una congrua allocazione delle risorse umane gia' disponibili.
L'avvertita esigenza di sostenere e migliorare la qualita' della sequenza programmatoria, rendendo cosi' sempre piu' agevoli e tempestive le funzioni decisionali, suggerisce la definizione presso le singole amministrazioni di adeguati strumenti di supporto, alla stregua di quelli operanti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: cio' allo scopo di dare piu' incisivita', spessore ed efficacia al monitoraggio e alla valutazione della consistenza del personale in servizio e delle relative spese nelle varie fasi gestionali.
Il delineato disegno di riduzione del personale, coniugato con il sistema autorizzatorio delle assunzioni, pone le amministrazioni al centro di un complesso processo di ammodernamento delle strutture da realizzare, pero', senza mortificare le esigenze operative delle stesse, che dovra' necessariamente portare ad una piu' attenta analisi delle funzioni da svolgere ed a una piu' opportuna e puntuale allocazione delle risorse umane nel tempo disponibili.
Cio' obbliga le amministrazioni a sensibilizzare la propria attenzione sul processo in corso e a disporsi ad affrontare i problemi anche di ordine funzionale che tale processo comporta, nonche' a adottare misure idonee a consentire l'acquisizione dei dati in tempo reale. L'adozione di dette misure si impone non solo per porre le amministrazioni nella condizione di disporre con immediatezza dei dati utilizzabili a consuntivo, ma, soprattutto, per impostare una politica di previsione e di pianificazione delle risorse umane compatibile con quella piu' vasta della programmazione delle assunzioni del pubblico impiego, raccordata, quindi, con le esigenze di finanza pubblica.
In tale quadro, fondamentale importanza assume l'andamento delle consistenze di personale nel tempo, al fine soprattutto della determinazione dei fabbisogni futuri compatibili con gli obiettivi fissati dalla legge.
A tale fine si e' predisposto il modello di rilevazione (allegato n. 3), che si compone di due distinti quadri, nel primo dei quali dovranno essere esposti i dati a consuntivo, gia' rilevati e trasmessi in sede di programmazione delle assunzioni, da rendere coerenti con l'analoga e piu' analitica tabella degli allegati al bilancio di previsione (mod. B), mentre nel secondo dovranno essere formulate, in termini numerici, le ipotesi programmatiche relative al fabbisogno di personale.
Il predetto modello, debitamente compilato da parte di ciascuna amministrazione, sara' trasmesso ai coesistenti uffici centrali del bilancio, unitamente alle schede capitolo, entro il 15 maggio 2000. 5.4. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.
Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovra' essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica, si confermano le istruzioni impartite in passato. 5.5. - Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.
Come gia' evidenziato al precedente punto 2.1.2., ciascuno stato di previsione deve essere corredato di un apposito allegato dove vengono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5 della legge n. 468 del 1978 e alle singole realta' regionali.
I dati utilizzati per la costruzione dei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle amministrazioni tramite le specifiche schede-capitolo sulla regionalizzazione.
Si invitano, quindi, le amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.
Corre poi l'obbligo di avvertire che le schede relative alla regionalizzazione della spesa, richiamate al precedente punto 2.1.2. dovranno essere integrate con specifiche note informative sui programmi e progetti finanziati. Qualora la regionalizzazione risultasse ancora in via di programmazione, essa potra' essere effettuata alla stregua di criteri semplici e piu' possibile lineari, basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.
Le amministrazioni interessate dovranno altresi' acquisire presso gli enti interessati da finanziamenti a titolo di trasferimento (ANAS, Ferrovie, ecc.) i dati necessari a regionalizzare lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa. 5.6. - Articoli del disegno di legge.
Insieme alle proposte di previsione, ciascuna amministrazione dovra' far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge. 5.7. - Note preliminari degli stati di previsione.
Ciascuno stato di previsione dovra' essere illustrato da una "nota preliminare" ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui "nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento" (art. 2, comma 4-quater, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997).
Nelle note preliminari della spesa sono altresi' riportati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonche' i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.
Si rileva, inoltre, l'esigenza di correlare gli obiettivi ai centri di responsabilita' e, nell'ambito di ciascuno di essi, e' necessario fornire sintetiche informazioni per ogni intervento (considerando in modo unitario quelli eventualmente ripartiti tra parte corrente e capitale) evidenziando l'oggetto, i principali meccanismi normativi e le caratteristiche strutturali. Appare opportuno indicare a questo livello, anziche' nell'allegato tecnico, le informazioni relative "ai tempi di esecuzione dei programmi e progetti". E' opportuno in particolare specificare se l'intervento consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua realizzazione risorse proprie (interventi diretti o misti). In quest'ultimo caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unita' "funzionamento" che viene utilizzata per la sua gestione (quota di personale, di beni e servizi e informatica).
La valutazione dei risultati deve essere evidenziata mediante l'esposizione di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio: rapporto tra massa spendibile ed impegni, rapporto tra massa spendibile e pagamenti (considerando nel caso di utilizzazione di conti della tesoreria la loro effettiva movimentazione), livello delle economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono essere integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo specifico intervento. Per le unita' di intervento diretto o misto va evidenziato anche il rapporto tra massa spendibile, impegni e pagamenti con le spese di personale, di beni e servizi e di informatica utilizzate.
Per l'unita' "funzionamento" relativa a ciascun centro di responsabilita' deve essere evidenziata la ripartizione percentuale, distinguendo tra spese di personale, beni e servizi ed informatica, tra i vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento generale della struttura.
Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonche', per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, entro il 31 luglio 2000. 5.8. - Elenchi da allegare alla tabella n. 3 (Tesoro).
Gli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti:
spese obbligatorie e d'ordine (elenco n. 1);
capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (elenco n. 2);
capitoli per i quali e' concessa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facolta' di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (elenco n. 3). 5.9. - Nomenclatore degli atti.
Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unita' previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessita' di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".
Cio' risulta ancora piu' indispensabile, atteso che le leggi di spesa assumono rilevanza, ai fini gestionali, per l'emissione dei mandati informatici. 6. - Calendario degli adempimenti
Occorre, innanzitutto, premettere che il calendario degli adempimenti non potra' risultare molto dissimile a quello dell'anno passato, tenuto conto che le schede capitolo concernono le proposte per le nuove previsioni unitamente a quelle per l'assestamento del bilancio 2000, adempimento, questo, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2000 con la presentazione al Parlamento del disegno di legge prescritto per lo scopo dall'art. 17 della legge n. 468 del 1978.
Le proposte di previsione contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 2000 - andranno quindi riportate nelle piu' volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 2001 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2001-2003: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1. dovranno essere ritirate a cura degli Uffici centrali del bilancio - per il successivo inoltro alle competenti amministrazioni - il 17 aprile 2000 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX Settembre n. 97.
Le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite ai coesistenti Uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 15 maggio 2000, unitamente al modello di rilevazione del personale di cui al punto 5.3.
I medesimi Uffici centrali, avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle piu' volte richiamate "schede-capitolo" entro il 26 maggio 2000.
Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Divisione III - le stampe delle proposte di bilancio 2001 da sottoporre ai competenti consigli di amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.
Per i capitoli di entrata in gestione alle singole amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.
Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 2001 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 2001-2003, nonche' tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente entro il 30 maggio 2000.
----> Vedere allegati da pag. 54 a pag. 56 <----
BUDGET PER L'ANNO 2001

Nota tecnica N. 2
LINEE GENERALI

1. Premessa.
Per l'anno 2001, congiuntamente alla formulazione del bilancio di previsione finanziario, le amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate alla predisposizione del budget economico.
Tale attivita' si pone nell'arco del processo di attuazione del sistema di contabilita' economica analitica per centri di costo - avviato nel 1999 con la predisposizione del budget 2000 - rivolto alla valutazione economica della gestione, e specificatamente del costo dei servizi e delle attivita' prodotti dalle diverse realta' amministrative, cioe' dell'onere relativo all'effettivo utilizzo delle risorse.
Questo nuovo sistema contabile e' caratterizzato dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, e consente di verificare periodicamente, nel corso dell'esercizio, l'aderenza fra quanto previsto in termini economici e l'effettivo andamento dei costi di gestione, ponendosi in via strumentale all'esercizio del controllo di gestione.
La sequenza del nuovo processo annovera, come noto, quattro momenti fondamentali: la programmazione, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si individuano le risorse, le azioni ed i tempi necessari al loro raggiungimento; la gestione, cioe' il processo attivo di realizzazione degli obiettivi, nella quale vengono rilevati, in termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano; il controllo, cioe' l'azione, svolta con cadenze periodiche infrannuali, con cui si verifica che la gestione si svolga in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la consuntivazione, nella quale si da' conto delle definitive risultanze della gestione.
Per l'anno 2000 e' gia' stata eseguita la fase di programmazione con la predisposizione dei budget da parte di ciascun centro di costo ed e' in corso la gestione: per rilevare i connessi fenomeni si da luogo all'avvio del processo di contabilizzazione dei costi. Le stesse strutture organizzative sono ora chiamate a definire il budget per l'anno 2001 sulla base delle proposte di obiettivi e programmi da perseguire, formulate dai rispettivi titolari (dirigenti generali o equiparati), esposte in apposite note illustrative di accompagnamento (allegato n. 1). Tali indicazioni potranno rappresentare un utile riferimento per l'emanazione dell'apposita direttiva ministeriale concernente l'assegnazione delle risorse per l'anno 2001. Il criterio di base per la formulazione del budget economico e' - come gia' noto - quello del previsto utilizzo delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) nel periodo amministrativo di riferimento, e si diversifica da quello di acquisizione delle risorse stesse che, viceversa, e' posto a base delle previsioni finanziarie di spesa. Al fine della formulazione del budget 2001 puo' essere utile ed opportuno dar luogo ad un raffronto con quello per il 2000 (gia' in possesso di tutti i centri di costo) in considerazione degli obiettivi e dei programmi da realizzare nel 2001.
In tale contesto, si rinnova l'indirizzo di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione per gestire i nuovi flussi di informazioni e di adottare strumenti di supporto, anche informatici, idonei alla misurazione ed alla rilevazione delle informazioni stesse. 2. La formulazione del budget economico.
Per predispone un budget economico in grado di esprimere il piano operativo degli obiettivi da perseguire nell'esercizio, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono a stabilire gli obiettivi, a definire le modalita' operative che i centri di costo sono chiamati ad attuare per realizzare i compiti ad essi assegnati, e a garantire le risorse per il loro funzionamento.
Questo contesto programmatorio e' preliminare al processo di predisposizione del budget per il 2001 da parte dei diversi centri di costo. In tale ottica, sulla base delle proposte di obiettivi e di programmi da perseguire, formulate dai titolari di uffici dirigenziali generali (o equiparati) all'autorita' politica, ogni centro di costo e' tenuto a definire il proprio budget economico identificando i costi previsti secondo le voci del piano dei conti (decreto legislativo n. 279/1997, tabella B). La previsione dei costi, anche per il 2001, viene richiesta solo al livello organizzativo di centro di costo; successivamente verra' sviluppata secondo la logica completa del nuovo processo e, quindi, articolata per le funzioni e per i servizi svolti da ogni centro di costo.
Appare opportuno rinnovare che, con riferimento ad un centro di costo, rappresentare le modalita' operative nel budget significa:
collocare temporalmente le attivita' che si intende porre in essere ed individuare per ciascuna di esse quali e quante risorse sono necessarie al loro svolgimento, indipendentemente dall'organo che gestisce il processo di spesa ad esse correlato;
considerare l'utilizzo delle risorse nel periodo di riferimento, indipendentemente dall'esercizio in cui sono stati previsti gli stanziamenti finanziari necessari alla loro acquisizione;
associare le risorse agli elementi in base ai quali si vogliono monitorare i risultati della gestione.
In occasione della formulazione del budget 2000, tale processo totalmente innovativo ha richiesto l'adozione di alcune semplificazioni nell'applicazione delle regole e dei criteri alla base del medesimo, al fine di contenere sia l'onere delle rilevazioni, sia la naturale difficolta' culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegi i risultati.
Anche per il budget 2001, si ritiene opportuno mantenere, per gli stessi scopi, le seguenti semplificazioni:
la programmazione degli obiettivi deve essere effettuata con cadenza annuale. In una fase successiva, come gia' indicato nella circolare n. 32/99, e' previsto che tale programmazione vada formulata per periodi infrannuali;
gli elementi di costo devono essere riferiti unicamente ai centri di costo. In una fase successiva, il processo richiede che i dati economici vadano riferiti anche alle funzioni ed ai servizi. Per la rappresentazione dei costi ci si avvale della apposita scheda budget (allegato n. 2), che espone le sole voci di costo del piano dei conti le cui previsioni vanno formulate da parte delle amministrazioni; per le rimanenti voci contabili, gli oneri verranno desunti dalle previsioni finanziarie da parte del richiamato servizio;
i centri di costo, rispetto ai quali determinare gli elementi economici sono quelli gia' definiti in occasione del budget 2000. Le eventuali modificazioni che fossero nel frattempo intervenute a seguito dei processi di ristrutturazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti secondo l'unita scheda (allegato n. 3); restano confermate le indicazioni gia' formulate per le amministrazioni organizzate su base dipartimentale, qualora a tale assetto organizzativo corrisponda un ufficio diretto da un dirigente generale di livello B.
Ogni eventuale problematica che dovesse emergere potra' essere risolta con il concorso delle stesse amministrazioni e del richiamato servizio.
In relazione alle esigenze di conoscenza e di controllo e' comunque nella facolta' delle amministrazioni la possibilita' di estendere il livello di analisi anche a strutture organizzative di livello inferiore ai centri di costo gia' identificati;
l'espressione dei costi per natura e' limitata al secondo livello delle voci del piano dei conti (previsto dal decreto legislativo n. 279/1997 - tabella B, e descritte nell'allegato n. 4, con le seguenti eccezioni:
per la voce "Ammortamenti" e' richiesta una formulazione delle previsioni al terzo livello;
per la voce "Esborso da contenzioso" e' richiesta una formulazione delle previsioni al solo primo livello del piano dei conti.
Per l'anno 2001, analogamente a quanto stabilito per il budget 2000, l'unica quantificazione in termini di unita' di riferimento e' richiesta la risorsa "Personale", che i centri di costo gia' gestiscono con un buon livello di dettaglio. Per tutte le altre risorse la previsione di costo richiesta riguarda direttamente la valorizzazione monetaria della risorsa individuata.
Nel predisporre il piano operativo per realizzare i propri obiettivi (il budget), inoltre, l'amministrazione deve, comunque, tenere sempre presente che l'utilizzo delle risorse e' vincolato alle disponibilita' finanziarie necessarie per la loro acquisizione e, quindi, le previsioni economiche di ogni centro di costo devono essere effettuate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilita' amministrativa, previsti nel bilancio finanziario a legislazione vigente.
E' da sottolineare che va, comunque, garantita l'esigenza di riconciliare le risultanze della contabilita' economica e di quella finanziaria, che forniscono due visioni complementari della stessa realta', allo scopo di collegare i costi del centro con i relativi esborsi finanziari.
Per consentire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di elaborare la riconciliazione tra il bilancio di previsione economico e quello finanziario, e' previsto che i centri di costo forniscano alcune informazioni di supporto a tale elaborazione.
A questo proposito va ricordato che:
ai costi previsti da un centro possono corrispondere risorse finanziarie stanziate su bilanci di altri esercizi;
agli stessi costi possono corrispondere risorse finanziarie stanziate su bilanci di altri centri di responsabilita', anche appartenenti ad altre amministrazioni, oppure assegnate ad altri organismi;
sul bilancio finanziario del centro di responsabilita' di riferimento possono essere stanziate risorse corrispondenti ai costi sostenuti da altri centri di costo, anche appartenente ad amministrazioni diverse;
nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio finanziario delle amministrazioni, infine, possono essere ricomprese risorse finanziarie che non generano costi connessi allo svolgimento delle attivita' dei Ministeri, e che non devono essere rilevati nei budget delle amministrazioni, ma che, comunque, rappresentano costi per lo Stato nella sua globalita' (ad esempio: il fondo sanitario, le spese per il funzionamento degli organi costituzionali, gli oneri del debito pubblico, ecc.). 3. Il procedimento.
Ciascuna amministrazione centrale comunichera' le previsioni economiche formulate dai propri centri di costo con le schede budget, ove possibile anche con evidenze informatiche, ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, che provvederanno ad inserirle nell'apposito sistema informatico.
I termini per la definizione dei budget e per i successivi aggiornamenti sono correlati a quelli previsti per il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 e conseguenti variazioni, ed indicati nel successivo calendario degli adempimenti.
Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti curera', d'intesa con le amministrazioni, l'armonizzazione ed il raccordo dei budget economici con il bilancio finanziario, anche al fine della presentazione al Parlamento di un apposito documento conoscitivo, sia in sede di presentazione che di approvazione della legge di bilancio per il 2001.
Successivamente all'approvazione della legge di bilancio, lo stesso Ispettorato provvedera' ad inoltrare alle amministrazioni i budget definiti, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio, al fine di consentire l'emanazione delle conseguenti direttive ministeriali e la connessa assegnazione delle risorse (art. 3, comma 1, lettera c), e art. 14, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 29/1993, e art. 2, comma 4-bis, della legge n. 468/1978).
Al fine di favorire una rapida assimilazione del nuovo processo, si segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti e' disponibile per l'azione di supporto alle amministrazioni centrali, gia' prestata in sede di predisposizione del budget 2000. Al richiamato servizio, inoltre, potranno essere, comunque, richiesti maggiori elementi di specifica e di ragguaglio per migliorare l'applicazione del nuovo procedimento (tel. 06/47614080-4081-4613-4792; e-mail Sacrrgs.tesoro.it).
Di seguito sono riportate le indicazioni relative alla formulazione del budget 2001, ed in particolare il calendario degli adempimenti, le regole e criteri per la valorizzazione dei costi e le informazioni per la riconciliazione contabile.
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Le amministrazioni dovranno compilare e restituire le schede budget e la nota illustrativa, ai coesistenti Uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 12 giugno 2000.
Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di comunicare tempestivamente all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti l'avvenuta ricezione delle schede e ad inviarne copia al suddetto servizio; l'inserimento dei dati nel sistema informativo dovra' avvenire inderogabilmente entro il 20 giugno 2000.
Le variazioni dei costi derivanti dagli aggiornamenti apportati alle previsioni di bilancio fino al 31 luglio, devono essere trasmesse dalle amministrazioni agli uffici centrali del bilancio inderogabilmente entro il 7 settembre. Questi ultimi provvederanno ad informare tempestivamente il servizio analisi dei costi e dei rendimenti e ad inserire le nuove informazioni nel sistema informativo entro e non oltre il 13 settembre 2000.
Le ulteriori revisioni che intercorrono fino alla presentazione del disegno di legge di bilancio, saranno analizzate congiuntamente dalle amministrazioni interessate e dal richiamato servizio al fine di individuare le eventuali variazioni dei costi.
Nel corso dell'iter parlamentare, per adeguare il budget economico alle variazioni del bilancio finanziario, le amministrazioni dovranno tempestivamente comunicare le modifiche intervenute nei costi ai coesistenti Uffici centrali del bilancio.
A tal fine, le predette modifiche che intercorrono fino alla approvazione della legge di bilancio, saranno analizzate congiuntamente dall'amministrazione e dal richiamato servizio al fine di individuare le eventuali variazioni dei costi.
REGOLE E CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COSTI Personale
La previsione per la voce personale deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti ed espressa sia in termini quantitativi che monetari.
Con riferimento a ciascun centro di costo, il costo del personale e' determinato in base all'impiego delle risorse umane previsto, espresso in anni/persona (aa/p), ed al costo di riferimento:
costo del personale = aa/p \times costo di riferimento. Impiego del personale.
Devono essere determinati gli anni/persona per ciascuna "posizione economica" relativa ai vari comparti secondo la classificazione prevista dalla circolare, in via di emanazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante le istruzioni per la compilazione dei modelli per la predisposizione degli allegati della spesa di personale al bilancio di previsione per l'anno 2001. Gli anni/persona relativi alle risorse umane di cui il centro di costo necessita per lo svolgimento delle proprie attivita', andranno determinati in base al procedimento di seguito descritto:
si sottraggono agli aa/p relativi al personale in forza presso il centro di costo, gli aa/p relativi al personale in forza al centro di costo ma che si prevede prestera' servizio presso altri centri, ottenendo gli aa/p del solo personale in forza al centro che svolgera' la propria attivita' per esso;
si aggiungono gli aa/p del personale che si prevede lavorera' per il centro ma che non e' in forza al centro stesso perche' proveniente dall'esterno, ovvero:
da altri centri di costo dello stesso centro di responsabilita' amministrativa;
da altri centri di costo di altri centri di responsabilita' amministrativa;
da organismi esterni ai Ministeri, ottenendo il personale che di fatto lavorera' per il centro di costo.
aa/p relativi alle risorse umane necessarie = aa/p relativi al personale in forza presso il centro di costo + aa/p relativi al personale che svolge attivita' di servizio presso il centro di costo ma in forza ad altri centri di costo dello stesso centro di responsabilita' + aa/p relativi al personale che svolge attivita' di servizio presso il centro di costo ma in forza ad altri centri di responsabilita' + aa/p relativi al personale che svolge attivita' di servizio presso il centro di costo ma in forza ad altri organismi esterni ai Ministeri - aa/p relativi al personale in forza al centro di costo che presta servizio presso altri centri di costo. Determinazione degli anni/persona del centro di costo.
Gli anni/persona per centro di costo sono determinati, sulla base di informazioni detenute dall'ufficio del personale e dal centro stesso, ripartendoli fra impiego in orario contrattuale e in orario straordinario.
Il procedimento da seguire per determinare l'impiego delle risorse umane in orario contrattuale presso un centro di costo prevede le seguenti regole:
gli anni persona devono essere calcolati per "posizione economica" in base al personale che si prevede operi presso il centro di costo;
ciascuna unita' di personale che si prevede presti servizio presso il centro di costo per tutto l'anno e' quantificata 1 aa/p;
ciascuna unita' di personale entrata nel centro di costo nel corso dell'anno e' quantificata in base alla percentuale dell'anno di prevista presenza (ad es. una persona che entra ad aprile e' quantificata per 0,75 anni/persona);
ciascuna unita' di personale uscita dal centro di costo nel corso dell'anno e' quantificata in base alla percentuale dell'anno di prevista presenza (ad es. una persona che esce alla fine di marzo e quantificata per 0,25 anni/persona);
il personale che ottiene un cambiamento di qualifica e' quantificato in uscita per la qualifica che lascia, ed in entrata per la qualifica che consegue, seguendo le regole di quantificazione temporale;
il personale che si prevede in part-time e' quantificato in base alle percentuali di presenza per le diverse tipologie di part-time concesso (ad esempio: una persona in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona, al 30% equivale a 0,3 anni/persona);
il personale impiegato su piu' centri di costo e' quantificato su ciascun centro in relazione alla percentuale di impiego prevista (ad esempio: 0,3 anni/persona sul centro A) e 0,7 anni/persona sul centro B).
Per determinare l'impiego delle risorse umane in orario straordinario i centri di costo procedono ad una previsione delle ore di lavoro straordinario per ciascuna "posizione economica". Per il personale, civile e militare, ai cui centri di costo vengono assegnati finanziamenti per lavoro straordinario in sede di bilancio di previsione, dovra' essere effettuata anche la relativa determinazione del costo per ciascuna "posizione economica".
Nella scheda di budget di "Dettaglio della voce del personale" le informazioni quantitative che devono essere indicate per ciascuna "posizione economica" sono le seguenti:
gli anni/persona relativi alle risorse umane previste per l'anno;
gli anni/persona relativi alle risorse umane previste per l'anno e provenienti da altri centri di responsabilita' e che costituisce una quota parte del valore previsto dal punto 1);
gli anni/persona relativi a risorse umane in forza al centro di costo ma che presta servizio presso altri centri di costo. Determinazione del costo di riferimento per "posizione economica".
L'ufficio del personale, quale ufficio deputato alla gestione del trattamento economico dei dipendenti, deve fornire ai centri di costo il costo di riferimento annuo per "posizione economica". Il costo di riferimento si determina calcolando il costo di ciascuna componente del costo del personale, ovvero:
il costo del trattamento base viene valorizzato sulla base della retribuzione lorda prevista per singola "posizione economica" dal contratto nazionale;
il costo delle indennita' e dello straordinario e' determinato rapportando il valore globale che si prevede di erogare nell'anno per il numero dei dipendenti gestiti dall'ufficio;
il costo dei contributi a carico del datore di lavoro e' calcolato in base alla percentuale di contribuzione media. Determinazione dei costi del centro di costo.
Per attribuire il costo del personale al centro di costo il procedimento da seguire prevede quanto segue:
a) si determina per ciascuna "posizione economica" in attivita' presso il centro di costo, il numero di anni persona relativo all'impiego del personale medesimo presso il centro stesso;
b) si valorizza l'impiego previsto del personale applicando il costo di riferimento per "posizione economica";
c) il costo complessivo dell'impiego previsto e' dato dalla somma dei costi per "posizione economica".
Nella scheda di budget di "Dettaglio della voce del personale" le informazioni di costo devono essere fornite per singola "posizione economica". Missioni.
La previsione dei costi delle missioni deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
Per ciascuna delle due voci (missioni italiane e missioni estere) si devono includere:
i costi sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente in missione affronta per svolgere l'attivita' di competenza (indennita' di missione);
i costi sostenuti direttamente o sotto forma di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale in missione (spese di missione).
Nella determinazione del costo delle missioni, italiane ed estere, si procede attraverso i seguenti passi:
1) il centro di costo deve stabilire il numero delle missioni, distinte in italiane ed estere, che si prevede vengano effettuate dal personale per lo svolgimento delle attivita' di servizio, anche se il relativo pagamento gravera' sulle dotazioni finanziarie di altri centri di costo;
2) l'ufficio del personale identifica il costo medio di riferimento delle missioni per l'Italia e per l'estero: tale valore puo' essere determinato sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti;
3) il centro di costo, sulla base del numero di missioni previste per l'anno e del costo medio di missione, ottiene il costo complessivo moltiplicando il numero delle missioni per il corrispondente costo medio. Conseguentemente, a seconda della diversa localizzazione della missione, attribuisce il costo determinato alle voci missioni italiane e missioni estere.
Il costo complessivo di ciascuna delle voci come sopra determinato viene riferito al centro di costo considerato. Altri compensi al personale.
La previsione dei costi che confluiscono nella voce altri compensi al personale deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
Le risorse che si riferiscono ad entrambe le voci (particolari prestazioni e contributi ed oneri a favore del personale) sono generalmente gestite centralmente dall'ufficio del personale e pertanto a quest'ultimo compete la determinazione dei relativi costi.
I costi per contributi ed oneri a favore del personale, ad eccezione di quelli relativi ai buoni pasto, non sono correlati alle prestazioni fornite dal personale nell'ambito dei centri di costo e pertanto il costo, che coincide con la spesa prevista per l'anno, va attribuito al centro di costo al quale appartiene l'ufficio del personale.
I costi per i buoni pasto vanno determinati per ciascun centro di costo ed ad essi attribuiti in funzione del personale che si prevede ne usufruira' nel corso dell'anno.
I costi per particolari prestazioni devono essere attribuiti ai centri di costo fruitori della prestazione. L'ufficio del personale, quindi, determinato il costo complessivo previsto, deve ripartire tale valore fra i centri di costo interessati in base al numero dei percettori.
Nel caso in cui i compensi relativi a particolari prestazioni vengano gestite dal centro di costo che fruisce delle prestazioni, i relativi costi vengono determinati dal centro stesso. Beni di consumo.
La previsione dei costi per i beni di consumo deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
Per ciascuna voce ("beni inventariati" e "beni non inventariati") deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore dei beni che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2001.
Nella determinazione del costo occorre far riferimento alle presumibili necessita' del centro di costo nel periodo di riferimento, ed, eventualmente, si deve tenere conto delle quantita' che, per singola tipologia di bene, sono state acquistate nell'anno precedente e prese in carico dal consegnatario.
Nel costo complessivo, in particolare, devono essere inclusi i beni acquisiti ed utilizzati nel 2001:
la cui spesa verra' sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
la cui spesa, gia' impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita nel conto dei residui), verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.
Nella determinazione del costo non vanno, invece, considerati quei beni di consumo che sono stati acquisiti ed utilizzati nell'esercizio 2000, la cui spesa verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.
Quando l'acquisizione e la gestione di tali beni e' effettuata da un ufficio centralizzato, quale ad esempio l'ufficio del consegnatario, questo deve collaborare con il centro di costo nella valorizzazione dei beni che il centro prevede di impiegare. Prestazioni di servizi da terzi.
La previsione dei costi delle prestazioni di servizi da terzi deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
Per ciascuna delle voci indicate (consulenza, assistenza, promozione, servizi ausiliari, formazione e addestramento, manutenzione ordinaria, servizi ristorazione, noleggi e locazioni, utenze e canoni) deve essere determinato il costo complessivo calcolando il valore delle prestazioni di servizi da terzi che si prevede di utilizzare nel 2001.
Nella determinazione del costo occorre far riferimento sia alle prestazioni che il centro di costo prevede di acquisire nell'anno sia a quelle che sono state acquisite l'anno precedente ma non ancora completamente utilizzate.
Nel costo complessivo, in particolare, devono essere incluse le prestazioni da acquisire ed utilizzare nel 2001:
la cui spesa verra' sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
la cui spesa, gia' impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita nel conto dei residui), verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.
Nella determinazione del costo non vanno, invece, considerate quelle prestazioni che sono state acquisite ed utilizzate nell'esercizio 2000, la cui spesa verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto residui.
Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi e' effettuata da un ufficio centralizzato, quale ad esempio l'ufficio del consegnatario, questo deve:
effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;
provvedere alla ripartizione tra i diversi centri che ne usufruiscono, secondo il criterio ritenuto piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare puo' fare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse oppure ad un parametro che ne esprime l'impiego);
comunicare ai centri interessati i costi di loro competenza, affinche' possano predisporre il budget. Altre spese.
La previsione dei costi che confluiscono nella voce altre spese deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
Per ciascuna voce (compensi per doveri assolti da cittadini, amministrative, quote associative, straordinarie) deve essere fornito il costo complessivo che si prevede di sostenere per le tipologie di spese considerate, facendo riferimento alle presumibili necessita', e tenendo conto, per singola tipologia, di quelle che sono state eventualmente sostenute nell'anno precedente.
Per le tipologie di risorse incluse nelle voci, il costo generalmente coincide con la spesa ad eccezione delle assicurazioni, il cui premio viene pagato anticipatamente rispetto al periodo di competenza che puo' anche superare l'anno.
Quando l'acquisizione e la gestione di tali servizi e' effettuata da un ufficio centralizzato, questo deve:
effettuare le previsioni di costo per l'anno successivo;
provvedere alla ripartizione tra i diversi centri che ne usufruiscono, secondo il criterio ritenuto piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa (il criterio da adottare puo' fare riferimento all'effettivo utilizzo delle risorse oppure ad un parametro che ne esprime l'impiego);
comunicare ai centri interessati i costi di loro competenza, affinche' possano predisporre il budget. Esborso da contenzioso.
La previsione dei costi per esborso da contenzioso deve essere effettuata al primo livello del piano dei conti.
I costi che confluiscono nella voce esborso da contenzioso devono essere stimati:
dall'ufficio del personale, per quanto riguarda il contenzioso con il personale dipendente;
dall'ufficio del consegnatario, per quanto riguarda il contenzioso con i fornitori;
dal centro di costo responsabile dell'erogazione del servizio che e' oggetto del contenzioso.
Il costo complessivo deve essere attribuito al centro di costo che lo gestisce. Tributi.
La previsione dei costi dei tributi deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti.
Per ciascuna voce (imposte, tasse) deve essere fornito il costo complessivo che si prevede di sostenere al relativo titolo.
Nel caso in cui i tributi siano gestiti centralmente da un unico ufficio centralizzato (ad esempio: l'ufficio affari generali), e' a questo ufficio cui compete il calcolo del costo.
Il costo globale dei tributi deve essere ripartito fra i centri di costo secondo il criterio piu' opportuno a rappresentare la previsione di utilizzo della risorsa di ciascuno di essi (es. tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani), o devono essere interamente attribuiti ai centri di costo che utilizzeranno le risorse per lo svolgimento della propria attivita'. Ammortamenti.
La previsione dei costi degli ammortamenti deve essere effettuata al terzo livello del piano dei conti.
Per prevedere il costo dei beni durevoli, nel predisporre il budget 2001 si e' ritenuto opportuno applicare la stessa semplificazione indicata per il budget 2000; non deve essere, pertanto, effettuata la ricognizione dell'intero patrimonio esistente, ossia non vanno considerati i beni la cui acquisizione ed inizio di utilizzazione sono anteriori all'esercizio 2000.
A differenza della previsione effettuata per l'esercizio 2000, tuttavia, la determinazione del costo per il budget 2001 non riguarda solo i beni che si prevede di acquistare e di iniziare ad utilizzare nel corso dell'esercizio di previsione, ma anche i beni il cui utilizzo e' iniziato nell'anno precedente.
Per ciascuna voce di massimo dettaglio del piano dei conti deve essere determinato l'ammortamento previsto per le immobilizzazioni secondo la classificazione prevista dal piano dei conti.
Per il calcolo del costo dei nuovi beni, cui rapportare le quote di ammortamento, si deve fare riferimento ai beni che il centro di costo prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nell'anno cui si riferisce il budget. Il procedimento da seguire per il calcolo delle quote di ammortamento relative ai beni il cui utilizzo inizia nell'esercizio 2001 prevede le seguenti fasi:
1) si considerano le singole immobilizzazioni che si prevede di acquisire e di iniziare ad utilizzare nell'esercizio 2001:
la cui spesa verra' sostenuta nel medesimo esercizio a valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione;
la cui spesa, gia' impegnata nell'esercizio 2000 (e affluita nel conto dei residui), verra' pagata nell'esercizio 2001 in conto residui;
2) per ciascuna di tali immobilizzazioni si determina la spesa complessiva (valore patrimoniale);
3) i valori indicati nel punto 2) sono sommati insieme in relazione all'appartenenza dei beni alle tipologie rappresentate;
4) si calcolano le quote di ammortamento in base alle aliquote definite nella tabella di seguito riportata.
Per pervenire all'ammortamento relativo a tutti i beni pluriennali impiegati nell'anno 2001, oltre alle quote di ammortamento calcolate come descritto ai punti precedenti, devono essere considerate le quote di ammortamento per i beni che sono stati acquisiti ed hanno cominciato ad essere utilizzati nel 2000. Tali quote vanno calcolate applicando le stesse aliquote impiegate nel 2000 per la valorizzazione dei suddetti beni.
Gli ammortamenti vanno inseriti nei budget dei centri di costo che prevedono di utilizzare i beni.
La stessa procedura puo' essere seguita per la determinazione dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie.
Nel caso in cui l'acquisizione e la gestione delle immobilizzazioni sia effettuata da un ufficio centralizzato (ad esempio: l'ufficio affari generali), e' a questo ufficio che compete la determinazione dei valori patrimoniali, il conseguente calcolo delle quote di ammortamento, ed eventualmente la ripartizione del costo tra i diversi centri di costo che utilizzano il bene, secondo il criterio ritenuto piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: Esempio 1:
Il centro di costo prevede di impiegare autovetture aventi le seguenti caratteristiche:
tre autovetture gia' impiegate nel 1999 e nel 2000 ed acquisite nel 1999 per una spesa complessiva di 80 milioni;
due autovetture gia' impiegate ed acquisite nel 2000 per una spesa complessiva di 50 milioni;
quattro autovetture da impiegare ed acquisire nel 2001 per una spesa complessiva di 100 milioni.
Il centro di costo, nella determinazione dei costi relativi alle autovetture, procede come segue:
1) non valorizza l'utilizzo delle tre autovetture acquisite nel 1999, in applicazione della semplificazione sopra indicata, e quindi non considera la corrispondente quota di ammortamento;
2) il valore patrimoniale per le due autovetture acquisite nel 2000 ed ancora utilizzate dal centro nel 2001 e' uguale a 50 milioni; per calcolare la quota di ammortamento imputabile all'esercizio, il centro applica l'aliquota relativa alla voce "mezzi di trasporto stradali leggeri" (pari al 20%), ovvero: 50 ml x 20% = 10 ml;
3) il valore patrimoniale delle quattro autovetture che il centro prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel 2001 e' uguale a 100 milioni; per calcolare la quota di ammortamento imputabile all'esercizio, il centro applica l'aliquota relativa alla voce "mezzi di trasporto stradali leggeri" (pari al 20%), ovvero: 100 ml x 20% = 20 ml;
4) nell'esercizio 2001 l'ammortamento complessivo che il centro di costo prevede alla voce "mezzi di trasporto stradali leggeri" e' uguale a: 20 m1 x 10 ml = 30 ml. Esempio 2:
E' in corso di realizzazione un aeroporto per il quale il centro utilizzatore prevede di sostenere una spesa pari a 100 miliardi nel 2001.
Caso A: la realizzazione dell'opera e' iniziata nel 1998, e il centro di costo prevede che verra' terminata ed impiegata nell'esercizio 2001; la spesa complessiva e' uguale alla somma delle spese sostenute nel 1998 (100 mld), nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200 mld) e alla spesa prevista nel 2001 (100 mld): spesa complessiva = 600 mld = 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 + 200 mld spesa nel 1999 + 100 mld spesa nel 1998.
Per l'anno 2001 il centro per calcolare la quota di ammortamento da attribuire alla voce "infrastrutture portuali ed aereoportuali", applica l'aliquota di ammortamento che corrisponde alla suddetta voce (pari al 2%) al valore patrimoniale del bene, rappresentato dalla somma delle spese sostenute per realizzarlo: 600 mld x 2% =12 mld.
Caso B: la realizzazione dell'opera e' iniziata nel 1999, e il centro di costo prevede che verra' terminata nel 2002; la spesa complessiva e' uguale alla somma delle spese sostenute nel 1999 (200 mld), nel 2000 (200 mld) e alla spesa prevista nel 2001 (100 mld): spesa complessiva = 500 mld = 100 mld spesa nel 2001 + 200 mld spesa nel 2000 + 200 mld spesa nel 1999.
Per l'anno 2001 il centro di costo non deve calcolare la quota di ammortamento in quanto il bene non ha ancora iniziato la sua vita utile: la spesa sostenuta nel 2001 sara' rappresentata nella voce "opere in corso" nella quale confluiscono le spese previste nell'esercizio per la realizzazione di opere in economia il cui utilizzo iniziera' negli anni successivi.
----> Vedere allegato a pag. 62 <----
Spese per il funzionamento degli organi dello Stato
La voce include i costi relativi agli organi dello Stato che, essendo dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, non sono tenuti alla formulazione delle previsioni economiche ed alla successiva consuntivazione secondo il sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che i valori imputati a tale voce, rappresentano costi da attribuire direttamente a livello di Stato e che, pertanto, non devono essere
rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.
Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera' a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio attraverso i
quali sono gestite le risorse finanziarie destinate a tali organi.
Contributi a carico dello Stato.
La voce include i costi che lo Stato sostiene per perseguire le sue finalita', attraverso enti ed organismi decentrati di spesa o attraverso l'erogazione diretta di contributi, per interventi di tipo sociale ed economico. Sono pertanto costi da attribuire a livello di Stato, che non devono essere rilevati nell'ambito dei budget dei centri di costo.
Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera' a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinati alla realizzazione di tali interventi.
Costi per il finanziamento dello Stato.
La voce include gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato, ed e' un costo da attribuire direttamente a livello di Stato: pertanto, non deve essere rilevato nell'ambito dei budget dei centri di costo.
Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera' a formulare la previsione di costo di tale voce sulla base degli stanziamenti di competenza dei capitoli di bilancio attraverso i quali sono gestite le risorse finanziarie destinate al pagamento degli oneri derivanti dal finanziamento.
Informazioni per la riconciliazione contabile
Per ricondurre la previsione economica a quella finanziaria e' necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.
Tali disallineamenti derivano dalla circostanza che il periodo previsto per l'impiego della risorsa puo' differire dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (disallineamento temporale) o dalla diversa allocazione delle risorse finanziarie rispetto al centro che impieghera' la risorsa (disallineamento strutturale).
L'operazione di riconciliazione si ottiene integrando e rettificando il valore di budget, rappresentato dai costi previsti nell'anno da tutti i centri di costo inclusi nel centro di responsabilita' amministrativa, con le poste che giustificano i disallineamenti derivanti dall'applicazione dei due approcci.
A tale scopo i centri di costo devono indicare le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa prevista rispetto alla manifestazione dei costi.
In particolare i centri di costo devono fornire:
per ogni tipologia di costo previsto, informazioni analitiche sulla provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la loro acquisizione ("informazioni analitiche per la riconciliazione con il bilancio finanziario");
a livello di centro di costo, informazioni sintetiche relative alle risorse finanziarie destinate all'acquisizione di risorse utilizzate da altri centri di responsabilita' amministrativa ("informazioni sintetiche per la riconciliazione con il bilancio finanziario"). INFORMAZIONI ANALITICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO
FINANZIARIO
I centri di costo possono prevedere di acquisire le risorse che impiegheranno nel corso dell'esercizio, utilizzando risorse finanziarie provenienti da: stanziamenti in conto competenza, sia del proprio centro di responsabilita' amministrativa che di altri centri (informazioni richieste nelle colonne denominate "costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa", "costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa dello stesso Ministero", "costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa di altri Ministeri");
fondi esterni al Bilancio dello Stato (informazioni richieste nella colonna denominata "costi relativi a spese da sostenere su fondi esterni al bilancio dello Stato");
stanziamenti in conto residui (informazioni richieste nella colonna denominata "costi relativi a spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti").
Pertanto, le informazioni che devono pervenire alla Ragioneria generale dello Stato sono:
costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa.
In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli del centro di responsabilita' amministrativa cui appartiene il centro di costo;
costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa dello stesso Ministero.
In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli dei centri di responsabilita' amministrativa, dello stesso Ministero, cui non appartiene il centro di costo.
Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, interni alla stessa amministrazione;
costi relativi a spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa di altri Ministeri.
In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) utilizzando gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2001 sui capitoli di centri di responsabilita' amministrativa di Ministeri diversi da quello a cui appartiene il centro di costo.
Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, che coinvolgono amministrazioni diverse;
costi relativi a spese da sostenere su fondi esterni al bilancio dello Stato.
In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste da impiegare (costi) utilizzando fondi provenienti da organismi esterni ai Ministeri o da fondi gestiti fuori bilancio.
Tale colonna serve ad evidenziare disallineamenti strutturali tra rilevazione economica e finanziaria, derivanti dall'utilizzo di risorse finanziarie non previste dal bilancio dello Stato;
costi relativi a spese da sostenere su fondi residui provenienti dagli anni precedenti.
In questa colonna devono essere riportate le spese da sostenere nell'esercizio per l'acquisizione delle risorse previste (costi) pagate con risorse finanziarie stanziate nei bilanci relativi agli anni precedenti al 2001.
La colonna e' valorizzata quando il costo rilevato nell'anno non corrisponde all'utilizzo di risorse finanziarie stanziate nel bilancio di competenza dell'esercizio corrente. INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO
FINANZIARIO
Le informazioni relative alle spese che il centro di responsabilita' non prevede di sostenere per i propri centri di costo riguardano:
spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa per altri centri di responsabilita' amministrativa dello stesso Ministero, ovvero le spese previste per il personale impiegato da altri centri di responsabilita' della stessa amministrazione;
altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa per altri centri di responsabilita' amministrativa dello stesso Ministero, ovvero le spese previste per l'acquisto di risorse, esclusa la risorsa personale, impiegate da altri centri di responsabilita' della stessa amministrazione;
spese per il personale da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa per altri Ministeri, ovvero le spese previste per il personale impiegato da amministrazioni diverse da quella di appartenenza del centro di responsabilita' amministrativa;
altre spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa per altri Ministeri, ovvero le spese previste per l'acquisto di risorse, esclusa la risorsa personale, impiegate da amministrazioni diverse da quella di appartenenza del centro di responsabilita' amministrativa;
spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa cui non corrispondono costi nell'esercizio, le spese da sostenere nell'anno 2001 con risorse previste dagli stanziamenti di competenza a cui non corrispondono risorse impiegate nello stesso esercizio. Opere in corso.
Per completare la rilevazione delle informazioni necessarie a ricondurre la previsione economica a quella finanziaria vengono richiesti i dati che si riferiscono all'andamento della spesa relativa ai lavori in economia che non verranno completati e di cui non e' previsto l'utilizzo nell'esercizio di budget.
Le informazioni devono essere rilevate in corrispondenza della voce opere in corso dal centro di costo responsabile dello svolgimento dei lavori. Nel caso in cui l'opera venga conclusa ed utilizzata nell'anno, le modalita' di trattamento delle informazioni rientrano in quelle che riguardano la voce ammortamenti.
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA ILLUSTRATIVA
Per il budget 2001, a completamento della scheda budget, e' stata prevista, per ogni centro di costo, una "Nota illustrativa" degli obiettivi della gestione, composta delle tre parti descritte di seguito, allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative del budget di ulteriori elementi conoscitivi.
1. Motivazioni dei costi.
Nella prima parte della tabella devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa riportata, le motivazioni che concorrono alla composizione del costo e gli obiettivi correlati che assumono, nell'impiego delle singole tipologie di risorse, carattere di rilevanza o di novita' rispetto al passato. In particolare andranno evidenziati quelli diretti o comunque connessi alle politiche ambientali. L'individuazione degli obiettivi va effettuata con riferimento al quarto livello della classificazione funzionale.
Per quanto riguarda il personale, considerando che questa risorsa viene generalmente impiegata per tutti gli obiettivi assegnati al centro di costo, dovranno essere indicati soltanto quelli per i quali e' stata prevista una variazione di risorse, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto all'anno precedente, oppure si riconoscono ulteriori componenti retributive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale e dai contratti integrativi.
Occorre, inoltre, sottolineare la peculiarita' della voce ammortamenti, che rappresentano la quota di costi relativa ai beni ad utilita' pluriennale e alle manutenzioni straordinarie. Con riferimento a questa specifica voce si dovra', pertanto, tenere conto, oltre che degli obiettivi da perseguire attraverso beni da acquisire e manutenzioni da realizzare nell'anno di budget, anche di quelli da perseguire con l'impiego di beni acquisiti nell'esercizio 2000, e la cui quota di ammortamento grava sul budget 2001.
2. Note sugli aspetti organizzativi.
La seconda parte della tabella dovra' essere compilata dai centri di costo che hanno subito modifiche organizzative o dai centri di costo di nuova istituzione. E' destinata ad accogliere una sintetica descrizione delle attribuzioni del centro ed ogni aspetto di tipo organizzativo utile a fornire informazioni significative per comprendere la dimensione economica del centro che ha trovato espressione nel budget 2001, soprattutto in relazione all'esercizio 2000.
A titolo esemplificativo:
per un centro gia' esistente a cui sono state assegnate nuove attivita', si potrebbe indicare se queste attivita' erano in precedenza assegnate ad altro centro, e se cio' ha comportato significative variazioni di organico;
per un centro di nuova istituzione potrebbe essere utile indicare se 1a nuova struttura accorpa piu' vecchi centri o se, al contrario, e' una delle parti in cui e' stato frazionato un altro centro.
3. Altre informazioni significative.
La terza parte della tabella e' destinata a contenere le ulteriori informazioni che il centro di costo ritiene utile fornire per consentire una piu' chiara interpretazione dei propri costi.
----> Vedere Allegato da pag. 65 a pag. 75 <----
 
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