Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 84
Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unita' di
prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di
un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita'
diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce
oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla
presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere
frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprieta'; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in
un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alle collettivita',
costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato
immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in
parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata; g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o
mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua
attivita' commerciale o professionale; h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto
destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua
attivita' commerciale o professionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998 e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 080 del 18 marzo 1998.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
1998)".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca:
"Riforma della disciplina relativa settore del commercio, a
norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".



 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.
4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 4.
5. Il presente decreto non si applica: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi,
ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
 
Art. 3
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura

1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui dette quantita' sono generalmente ed abitualmente commercializzati taluni prodotti.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
veda nelle note alle premesse. L'art. 14, del succitato
decreto cosi' recita:
"Art. 14 (Pubblicita' dei prezzi). - l. I prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o
all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso
di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello
stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al
dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con
caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del
comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa
l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al
dettaglio per unita' di misura".



 
Art. 4
Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle
disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e
successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci,
possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione
delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due
o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al
pezzo o a collo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.



Note all'art. 4:
- La legge 5 agosto 1981, n. 441 reca: "Vendita a peso
netto delle merci".
- L'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 recante "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396
CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari", cosi' recita:
"Art. 9 (Quantita'). - 1. La quantita' netta di un
preimballaggio e' la quantita' che esso contiene al netto
della tara.
2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella
definita all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati
deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti
liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti,
utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro
(cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo
(kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme
specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu'
preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita'
dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' e'
fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi
individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono
obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi
individuali puo' essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun
preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista
dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti
da due o piu' preimballaggi individuali che non sono
considerati unita' di vendita, l'indicazione della
quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il
numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per
i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers,
biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a
base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della
quantita' totale.
7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato
immerso in un liquido di governo, deve essere indicata
anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di
governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente
mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati,
purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli
elementi essenziali della preparazione alimentare e non
sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose
di altre sostanze o materie edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle
conserve di frutta e di ortaggi.
8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a
collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il
numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno
e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio
stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia
superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5
g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di
volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente
ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al
momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali
sono previste gamme di quantita' a volume, puo' essere
espressa utilizzando il solo volume".



 
Art. 5
Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente decreto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalita' ivi previste.



Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
veda nelle note alle premesse. L'art. 22, comma 3, del
succitato decreto legislativo, cosi' recita:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000".



 
Art. 6
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903,
recante attuazione della direttiva n. 79/581/CEE relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori; b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione
della direttiva n. 88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi
dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione
della direttiva n. 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi
dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori.



Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 903, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori".
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, reca:
"Attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, reca:
"Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai
fini della protezione dei consumatori".



 
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al 1o marzo 2002 l'obbligo di indicare il prezzo per unita' di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica: a) alle attivita' di vendita sulle aree pubbliche; b) agli esercizi di vicinato, cosi' come definiti da decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita
dei prodotti con modalita' di libero servizio, nei quali il
commerciante, o altro personale alle sue dipendenze, assiste il
consumatore nella scelta del prodotto; c) all'attivita' di vendita per asporto effettuata da esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' consentita, limitatamente ai prodotti gia' in circolazione, l'indicazione del prezzo per unita' di misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78.



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 903, si veda nelle note all'art. 6.
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, si
veda nelle note all'art. 6.



 
Art. 8
Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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