Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
LEGGE 11 aprile 2000, n. 83
Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga: la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ".I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalita' di attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altresi' indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario ad evitarle che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge".
6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata." e' inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonche' le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione
della legge) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero e'
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, con un
preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel
comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalita' di
attuazione, nonche' le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che
ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'art. 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle
finalita' indicate dal comma 2, dell'art. 1, ed in
relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della
sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli
accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito
dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure
di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali
misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di
quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle
prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono
disporre forme di erogazione periodica, e devono altresi'
indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione
di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando
cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e
che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la
continuita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1. Nei
predetti contratti o accordi collettivi devono essere in
ogni caso previste procedure di raffreddamento e di
conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi
del comma 1. Se non intendono adottare le procedure
previste da accordi o contratti collettivi, le parti
possono richiedere che il tentativo preventivo di
conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale,
presso la prefettura, o presso il comune nel caso di
scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte;
se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente
struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre
misure di cui al presente articolo non siano previste dai
contratti o accordi collettivi o dai codici di
autoregolamentazione, o se previste non siano valutate
idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di
trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti
comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come
risultano definiti dagli accordi previsti al presente
comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con
riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.
1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle
modalita' e delle procedure di erogazione e delle altre
misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneita'
delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale
scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di
servizio nonche' i codici di autoregolamentazione e le
regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla
Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o
all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le
misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresi', di
favorire lo svolgimento dei eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al
comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei
contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'art. 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della presente
legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione
agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni
prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle
misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del
servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.
Salvo che sia intervenuto un'accordo tra le parti ovvero vi
sia stata una richiesta da parte della Commissione di
garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'art. 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che e' stata data informazione all'utenza
ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di
azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo
informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di
tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti
a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali prevista da leggi dello Stato. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno
l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di
garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonche' le cause di
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
all'art. 4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di
preavviso minimo e di indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e
l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
norme di carattere generale sulla rappresentativita'
sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione
dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione
alla rappresentativita', le garanzie previste dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970,
n. 300 e le migliori condizioni derivanti dai contratti
collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 1994, n. 770 e dai successivi accordi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al
comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e del presente decreto
legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali anziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni o da
altre disposizioni della legge e delle contrattazione
collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con
la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3,
deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 430".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146:
"Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla
salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale
all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'art. 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della liberta' e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la
sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi: le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento a provvedimenti restrittivi della liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di
circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza
sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessita' della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione
pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di
assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido,
delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica".



 
Art. 2

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalita' dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, e' esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
 
Art. 3

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo periodo," sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresi' essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento".
3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 e' abrogato.
4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perche' le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h). 4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita' nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese" interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2. 4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. - 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro
in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art.
2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di
cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la
propria consueta attivita', sono soggetti a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravita' dell'infrazione,
con esclusione delle misure estintive del rapporto o di
quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In
caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
relativo importo e' versato dal datore di lavoro
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori
che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono
sospesi, i permessi sindacali retribuiti ovvero i
contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, per la durata
dell'astensione stessa e comunque per un ammontare
economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000 e non
superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravita' della violazione e della
eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli effetti
dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresi' essere escluse
dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di
due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi
sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3. (Abrogato).
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi pubblici di cui all'art. 1,
comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal
comma 2 dell'art. 2 o gli obblighi loro derivanti dagli
accordi o contratti collettivi di cui allo stesso art. 2,
comma 2, o dalla regolazione provvisoria della commissione
di garanzia, o che no prestino correttamente l'informazione
agli utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a
L. 50.000.000, tenuto conto della gravita' della
violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa
sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del
pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla
medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti
dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis, o della
regolazione provvisoria della commissione di garanzia e in
ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3. Nei
casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro sezione - ispettorato del lavoro.
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non
risultino applicabili, perche' le organizzazioni sindacali
che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione
di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile,
tenuto conto della consistenza associativa, della gravita'
della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della
gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di
L. 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui la presente articolo sono
raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle
associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della
legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita' nazionali o
locali che via abbiano interesse o di propria iniziativa,
la Commissione di garanzia apre il procedimento di
valutazione del comportamento delle organizzazioni
sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero
delle associazioni o organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e
2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle
parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni
e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e
comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del
procedimento, la Commissione formula la propria valutazione
e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto
anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il
termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con
avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data
comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta
giorni successivi, cura la notifica della delibera alle
parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente.
4-quinquies. L'I.N.P.S. trasmette trimestralmente alla
Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle
amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli
enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia
non applichino le sanzioni di cui al presente articolo,
ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le
informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a
L. 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La
sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata della
Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".



 
Art. 4

1. - I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento) gia' modificato dell'art. 6, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146 ed ulteriormente modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale). -
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che via abbiano interesse, il pretore
del luogo ove e' posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina
al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso, e' ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
del lavoro che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413
e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di
cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel
giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'art. 650
del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in
essere da una amministrazione statale o da un altro ente
pubblico non economico, l'azione e' proposta con ricorso
davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego,
le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove
intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti
lesivi della predette situazioni, propongono il ricorso
davanti al tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, che provvede in via di urgenza con le
modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che
decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti
allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
(Abrogato).
(Abrogato).



 
Art. 5

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. - 1. La disciplina di cui all'art. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di
violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita'
del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e nei contratti collettivi di lavoro, che
disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla
presente legge".



 
Art. 6

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando
lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al
di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga
effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere
c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese
che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano
fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo
2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli
utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di
qualita' e di efficienza".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 30
luglio 1998, n. 281:
"Art. 3. (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice
competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
delle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedure civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
contingenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni".
- Per il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 12
giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 7

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 2. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia' proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. 3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione. 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere".



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 8

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. - 1. L'inosservanza da parte dei singoli
prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori
delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art.
8 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria
per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con
riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di L. 500.000 ad un
massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori,
le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di mancata
ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo
rappresentativo e della gravita' delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto
della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono
applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'art. 8 i preposti al settore
nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione
amministrativa della sospensione dell'incarico, ai sensi
dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (4), per un periodo non inferiore a trenta giorni e non
superiore a un anno.
3. Le somme percepite i sensi del comma 1 sono devolute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa
autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e'
proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689".



 
Art. 9

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennita' nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 12. - 1. E' istituita una Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge, al fine di valutare
l'idoneita' delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di
diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del
Presidente della Repubblica; essa puo' avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi
pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche' di
esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche
con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale
fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale
in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spettano un'indennita' nella misura prevista per
il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori
previsti dai contrasti collettivi nazionali di lavoro. I
trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.
Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le
persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive,
ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni
sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche'
coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi
pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e'
nominata per un triennio e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali e delle imprese, nonche' dalle
associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Puo' avvalersi, altresi', delle attivita' del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonche' di
quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e
dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituto a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a
garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e
istituzione della Commissione per le relazioni sindacali
nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione di controllo):
"13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della
citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".



 
Art. 10

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La Commissione: a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui
alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed
operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima, l'idoneita' delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione
e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e
qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica
motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle
prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le
parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro
quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la
Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite
audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni,
l'indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo, adotta
con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad
osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al
raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la
Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non
siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al
fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente
lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari
nonche' degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le
prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da
non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le
esigenze fondamentali di cui all'articolo l; salvo casi
particolari, devono essere contenute in misura non eccedente
mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo
interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche
e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell'utilizzabilita' di servizi alternativi o forniti da imprese
concorrenti. Quando, per le finalita' di cui all'articolo 1 e'
necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi,
questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli
normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta
percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente
motivate con specifico riguardo alla necessita' di garantire
livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le
esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri
previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai
fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di
riferimento per la valutazione, da parte della Commissione,
dell'idoneita' degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le
delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente
lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere; b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e
all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta
congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta
congiunta delle parti interessate, la Commissione puo' inoltre
emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il
servizio sia svolto con il concorso di una pluralita' di
amministrazioni ed imprese la Commissione puo' convocare le
amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che
erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le
rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti
interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti
di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del
servizio nella sua globalita'; c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, puo'
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni,
per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione
e se vi sono le condizioni per una composizione della
controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo
nazionale puo' invitare, con apposita delibera, i soggetti che
hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione
dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore
tentativo di mediazione; d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima,
all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di
conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi
tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione
riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puo'
invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a
riformulare la proclamazione in conformita' alla legge e agli
accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione
dal lavoro ad altra data; e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di
servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino
di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da
soggetti sindacali diversi e puo' invitare i soggetti la cui
proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di
tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data; f) segnala all'autorita' competente le situazioni nelle quali dallo
sciopero o astensione collettiva puo' derivare un imminente e
fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e
formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza
di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio; g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese
erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a
fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle
delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli
scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i
rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, puo' acquisire dalle medesime
amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i
termini economici e normativi della controversia e sentire le
parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei
conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che
riguardano l'interesse degli utenti puo' acquisire dall'INPS, che
deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per
effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4; h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che
erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione
della presente legge o delle procedure previste da accordi o
contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque
possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in
corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le
imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli
obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi; i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater,
il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o
violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli
accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili,
delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre
misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione,
di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le
cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari; l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicita' delle proprie
delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c) d), e) ed h), e puo' richiedere la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i
codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei
o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le
delibere della Commissione, nonche' gli accordi o contratti
collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in
luogo accessibile a tutti; m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o
di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici
essenziali, valutando la conformita' della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle
imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili; n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai
Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la
divulgazione tramite i mezzi di informazione".



Note all'art. 10:
- Per il titolo della legge 30 luglio 1998, n. 281, si
veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 11

1. All'articolo 14 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "puo' indire" sono sostituite dalla seguente: "indice".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. - 1. Nell'ipotesi di dissenso tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole
specifiche concernenti l'individuazione o le modalita' di
effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
comma 2 dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12, di
propria iniziativa ovvero su proposta di una delle
organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle
trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di
lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice
del servizio, indi'ce sempre che valuti idonee, ai fini di
cui al comma 2 dell'art. 1, le clausole o le modalita'
controverse oggetto della consultazione e particolarmente
rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno
richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati
sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le
modalita' di svolgimento, ferma restando la valutazione di
cui all'art. 13, comma 1, lettera a). La consultazione si
svolge entro i quindici giorni successivi alla sua
indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali
dell'impresa o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio sovraintende allo svolgimento della
consultazione e cura che essa venga svolta con modalita'
che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la
possibilita' di prendervi parte a tutti gli aventi diritto.
La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia
nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della
consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni
sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le
misura individuate nel contratto od accordo eventualmente
stipulato dopo la consultazione stessa".



 
Art. 12

1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' abrogato.
 
Art. 13

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonche'".



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. - 1. Resta in ogni caso fermo, per gli
aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto gia' previsto
in materia dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n.
242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 2 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 38
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonche' dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
e dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano
piccoli imprenditori i soggetti indicati all'art. 2083 del
codice civile".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 2 (Art. 2 T.U. 1926). - Il prefetto, nel caso di
urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di
adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto che vi ha interesse
puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 38. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e
urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia
locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione
dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo'
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, nonche' dall'art. 10, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
puo' nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".



 
Art. 14

1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 e' aggiunto, il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile".



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile:
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
- Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 13.



 
Art. 15

1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' aggiunto il seguente: "Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni e' ammesso ricorso al giudice del lavoro".



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 13.



 
Art. 16

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999,
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5857):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro per la funzione pubblica (Piazza) e
dal Ministro del lavoro (Bassolino) il 25 marzo 1999.
Assegnato alla commissione XI (Lavoro), in sede
referente, il 19 aprile 1999, con pareri delle commissioni
I; V e X.
Esaminato dalla commissione XI il 21 e 28 aprile 1999;
22 luglio 1999; 15, 22, 23, 28 e 29 settembre 1999; 6 e 27
ottobre 1999.
Relazione scritta presentata il 28 ottobre 1999 (atto
n. 5857-5518-5684/A - relatore on. Guerzoni).
Esaminato in aula il 29 ottobre 1999; 14 marzo 2000 ed
approvato il 15 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4539):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali) e
alla 11a commissione (Lavoro), riunite in sede referente il
23 marzo 2000 con parere delle commissioni 2a, 5a, 8a, 10a,
12a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 11a il 29 e 30
marzo 2000.
Esaminato in aula il 3 aprile 2000 ed il 4 aprile 2000.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nella nota all'art. 8.



 
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