Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 22 marzo 2000 |
Attuazione dell'art. 8, comma 4, dello schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della scommessa TRIS. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto 15 febbraio 1999, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, contenente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE; Visto il decreto 20 aprile 1999, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, che approva la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della scommessa TRIS e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione; Vista la convenzione stipulata in data 11 agosto 1999 tra i Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e la Sara Bet S.r.l., alla quale e' stata affidata la gestione della raccolta della scommessa TRIS e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione; Visto l'art. 8, comma 4, della citata convenzione, in base al quale il gestore della raccolta della scommessa TRIS e di quelle alla stessa assimilabili si deve attenere alle disposizioni emanate in materia contabile ed amministrativa dal Ministero delle finanze per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme sulla rendicontazione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare le disposizioni predette per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari, agli interessi e alle modalita' di rendicontazione per la gestione della scommessa TRIS e di quelle ad essa assimilabili; Decreta: Art. 1. Flussi finanziari 1. Per la gestione finanziaria della scommessa TRIS e di quelle alla stessa assimilabili il gestore, a norma del decreto del Ministero delle finanze 11 agosto 1999, utilizza un conto corrente bancario, a se' intestato, acceso presso una banca avente sede nel territorio italiano, in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato. 2. Entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare, il gestore di cui al comma 1 versa sul conto corrente bancario di cui al medesimo comma, cumulativamente per tutte le scommesse accettate sulle corse dei cavalli svolte durante la settimana stessa: a) l'ammontare delle quote di prelievo, al netto dell'importo del compenso riconosciuto al gestore e delle somme relative ai rimborsi non ancora eseguiti e alle vincite non ancora pagate; b) l'ammontare dei resti delle totalizzazioni (avanzi); c) l'ammontare dei rimborsi non eseguiti e delle vincite non pagate riferibili a scommesse accettate nelle settimane precedenti quelle di competenza, i cui termini utili di richiesta siano scaduti nella settimana solare considerata, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 3. Entro il quinto giorno della settimana seguente a quella in cui si sono svolte le corse il gestore versa, cumulativamente per tutti i punti di raccolta, l'importo dovuto a titolo di imposta unica sulle scommesse, secondo le disposizioni in vigore. 4. Entro venticinque giorni dal compimento di ciascuna settimana solare il gestore procede alla chiusura contabile della gestione delle scommesse accettate su ogni singola corsa durante la settimana solare stessa. 5. Entro venti giorni dal compimento di ciascuna settimana solare di corse il gestore procede al versamento all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, sul conto di tesoreria indicato dal medesimo ente, degli importi relativi ai titoli seguenti, prelevandoli dal conto corrente bancario di cui al comma 1: a) l'ammontare della quota di prelievo, al netto del compenso riconosciuto al gestore; b) l'ammontare del resto della totalizzazione (avanzi); c) l'ammontare dei rimborsi e delle vincite di cui al comma 2, lettera c). 6. Gli interessi prodotti dal conto corrente di cui all'art. 1 sono di spettanza erariale e sono versati dal gestore all'Erario su apposito capitolo di bilancio entro il giorno successivo a quello in cui gli e' pervenuta notizia dell'avvenuto accredito sul conto corrente medesimo. |
| Art. 2. Rendicontazione del gestore 1. Il gestore rende il conto della gestione finanziaria relativa alla raccolta della scommessa TRIS e di quelle a essa assimilabili, al pagamento delle vincite e all'esecuzione dei rimborsi mediante produzione, su supporti ottici non riscrivibili, dei dati contenuti nella documentazione seguente: a) prospetto recante per le scommesse raccolte per ogni singola corsa, i dati appresso indicati: a2) ammontare del prelievo con specificazione dell'importo di pertinenza del gestore; a3) risultanze della totalizzazione, del calcolo delle quote vincenti e del relativo civanzo; a4) ammontare dei rimborsi effettuati e di quelli ancora da effettuare; a5) ammontare delle vincite pagate e di quelle ancora da pagare; b) prospetto settimanale recante i dati giustificativi del versamento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1; c) prospetto della chiusura contabile della gestione delle scommesse accettate su ogni singola corsa con indicazione delle ricevute annullate, di quelle rimborsate e di quelle pagate per vincite, nonche' l'elenco dei rimborsi non eseguiti e delle vincite non pagate perche' non richiesti nei termini stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998; d) conto riepilogativo della gestione delle scommesse raccolte nel corso di ciascun anno solare, dei versamenti e prelevamenti effettuati sul conto corrente bancario di cui all'art. 1, comma 1, dei versamenti all'erario delle spettanze dovute con allegato l'elenco delle quietanze di tesoreria, nonche' del compenso definitivamente determinato in favore del gestore. Il gestore fa pervenire all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine la rendicontazione contabile relativa ad ogni corsa TRIS nonche' copia del bonifico. 2. Tutti i documenti di cui al comma 1, sono conservati ai sensi dell'art. 39 dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I supporti ottici sono trasmessi dal gestore alla Amministrazione finanziaria per l'effettuazione dei necessari riscontri contabili, nei termini appresso indicati: a) entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare, la documentazione di cui alle lettere a) e b); b) entro i venticinque giorni successivi al compimento di ciascuna settimana solare, la documentazione di cui alla lettera c); c) entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto riepilogativo di cui alla lettera d). 3. Il gestore mette a disposizione dell'Anagrafe tributaria gli strumenti e le procedure per accesso ai dati e consente l'utilizzo degli stessi a richiesta dell'Anagrafe stessa per l'effettuazione dell'attivita' di monitoraggio e controllo a totale spesa del gestore. |
| Art. 3. Controlli 1. Gli Uffici I.V.A. e gli Uffici delle entrate, ove istituiti, esercitano il controllo sulla gestione della raccolta della scommessa TRIS e sulle relative procedure con i poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In caso di omessi versamenti o di altre violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della convenzione allegata al decreto ministeriale 25 agosto 1999. |
| Art. 4. Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2000 Il direttore generale: Romano |
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