Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 21 marzo 2000
Norme amministrative e contabili per la gestione della scommessa "Formula 101", in attuazione dell'art. 24 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Considerato che l'accettazione della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101" e' affidata, sulla base di apposita convenzione, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale;
Considerato che i concessionari cui e' affidata l'accettazione della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101" hanno l'obbligo di rendere il conto all'Amministrazione finanziaria della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite cosi come disposto dall'art. 24 del succitato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278;
Considerato che i concessionari, ai sensi dell'art. 24, del decreto ministeriale n. 278 del 1999, rendono periodicamente il conto della loro gestione all'Amministrazione finanziaria mediante la produzione di appositi elaborati contabili unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione contenente gli elementi e secondo le modalita' da stabilirsi con apposito decreto dirigenziale;
Decreta:
Art. 1.
Pagamento delle vincite
1. Le vincite della scommessa "Formula 101" sono pagate con le modalita' e nei termini di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278.
 
Art. 2.
Determinazione dei versamenti dei concessionari
1. Entro il nono giorno successivo a quello di ogni gara di Gran Premio, il coordinatore organizzativo o il suo delegato di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, determina e comunica ad ogni concessionario - sulla base dei dati dagli stessi forniti - le somme che devono essere versate a titolo di:
a) quota di prelievo, al netto dell'imposta unica;
b) imposta unica;
c) compenso per il coordinamento organizzativo.
2. La comunicazione di cui al comma 1, trasmessa ai concessionari per l'effettuazione dei versamenti, e' allegata dai concessionari al prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
 
Art. 3.
Versamenti
1. I concessionari, nel rispetto dei tempi previsti dagli articoli 21, comma 1 e 23, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999, effettuano:
a) il versamento del prelievo al netto dell'imposta unica, su apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato, entro l'ottavo giorno seguente la settimana successiva a quella del primo versamento effettuato dai ricevitori;
b) il versamento dell'imposta unica, su apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato, entro il decimo giorno successivo a quello di ogni gara di Gran Premio;
c) il versamento del compenso per il coordinamento organizzativo, sul conto corrente bancario indicato dal coordinatore entro lo stesso termine di cui alla lettera a).
 
Art. 4.
Compensazioni tra concessionari
1. Qualora uno o piu' concessionari registrino un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, il coordinatore organizzativo, dispone l'accredito tra i concessionari della somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite.
2. La somma e' versata sul conto corrente bancario del concessionario ricevente e correlativamente detratta dalla somma che il concessionario erogante versa alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
3. La disposizione di compensazione di somme tra concessionari emanata dal coordinatore organizzativo, di cui al comma 1, e' contestualmente trasmessa ai concessionari interessati, che la allegano al prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) nonche' all'Amministrazione finanziaria.
 
Art. 5.
Adempimenti contabili del concessionario
1. Il concessionario rende all'Amministrazione finanziaria il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi della scommessa ed al pagamento delle vincite mediante la produzione degli elaborati contabili e dei documenti seguenti:
a) per ogni concorso produce, entro l'ottavo giorno seguente la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, un prospetto contenente:
1) il numero delle colonne giocate, disaggregate per posta unitaria, e relativo importo;
2) l'importo del compenso ai raccoglitori;
3) l'importo del canone di concessione, disaggregato per scaglione di incasso;
4) l'importo degli oneri per il coordinamento organizzativo;
5) il numero e l'importo delle colonne vincenti, disaggregati per categoria di premio, compreso il jackpot;
6) l'importo versato e/o riscosso da altro concessionario per il pagamento delle vincite;
7) l'importo del prelievo;
8) l'importo dell'imposta unica.
A tale prospetto sono allegate le quietanze dei versamenti del prelievo e dell'imposta unica, l'attestazione dell'importo versato e/o riscosso da altro concessionario, la ricevuta dell'importo versato per il coordinamento organizzativo nonche' le relative comunicazioni del coordinatore organizzativo;
b) per ogni concorso produce, entro il trentesimo giorno dalla decorrenza del termine di decadenza per il pagamento delle relative vincite, un prospetto contenente:
1) il numero e l'importo delle vincite da pagare;
2) il numero e l'importo delle vincite pagate;
3) il numero e l'importo delle vincite non reclamate.
A tale prospetto e' allegata, eventualmente, la quietanza di versamento dell'importo delle vincite non reclamate nei termini di decadenza;
c) entro il mese di gennaio di ogni anno, produce due prospetti riepilogativi contenenti rispettivamente le totalizzazioni degli elaborati di concorso di cui alle lettere a) e b).
2. Le vincite non riscosse entro i prescritti sessanta giorni sono acquisite all'Erario e versate nel successivi dieci giorni nello stesso capitolo in cui affluisce il prelievo. Al medesimo capitolo sono versati anche gli interessi bancari del conto corrente dei concessionari entro dieci giorni dall'accredito.
Roma, 21 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
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