Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto sociale dell'I.N.A. S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1498 del 3 aprile 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale dell'I.N.A. S.p.a. redatto secondo le deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 28 gennaio 2000 che ha disposto l'abrogazione degli articoli 6.2 (limite del 5% al possesso di azioni della societa' da parte di un unico soggetto) e 17.2 (voto di lista per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione), la rinumerazione dell'ex art. 17.3, rinumerato 17.2 (cooptazione dei consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile), nonche' le modifiche relative ai seguenti articoli: art. 5.5 (conferimento al consiglio di amministrazione del potere di individuare i dirigenti beneficiari e di approvare il regolamento del piano di assegnazione di azioni ordinarie I.N.A. S.p.a. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile); art. 12.2 (termine per l'approvazione del bilancio il 30 aprile ovvero il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano); art. 12.3 (modalita' e termini dell'avviso di convocazione dell'assemblea secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge); art. 13.1 (esercizio del diritto di intervento in assemblea); art. 15.1 (presidenza dell'assemblea dei soci); art. 16.2 (maggioranze richieste per le delibere assembleari in prima, seconda e terza convocazione secondo le vigenti disposizioni di legge); art. 18.1 (nomina del presidente e del vice-presidente del consiglio di amministrazione); art. 20.1 (presidenza delle riunioni del consiglio di amministrazione); art. 25.1 (rappresentanza legale della societa'); art. 25.2 (la firma del vice-presidente o del consigliere anziano fa' fede di fronte a terzi dell'assenza, dell'impedimento o mancanza rispettivamente del presidente e del vice-presidente); art. 28.2 (nomina dell'intero collegio sindacale sulla base di liste presentate e sottoscritte dai soci); art. 28.3 (rieleggibilita' dei sindaci e cause della loro decadenza).
 
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