Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 1 febbraio 2000 |
Tariffe orarie per attivita' di docenza svolta dal personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante il "riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed, in particolare l'art. 1, comma 2, lettera i), secondo il quale l'Istituto superiore di sanita' "assume iniziative di formazione, perfezionamento ed aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ed, in particolare, l'art. 1, lettera l), che prevede l'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti i compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il decreto del Ministero della sanita' 15 novembre 1994, recante la determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi attuati dall'Istituto superiore di sanita' e ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso; Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale; Visto l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione; Visto in particolare l'art. 29, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demandano all'emanazione di un regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina dell'attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonche' la raccolta, in forma di testo unico, di tutte le disposizioni relative alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, concernente il regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, che coordinando in forma di testo unico tutte le disposizioni relative alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, richiama espressamente il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, recante il riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che all'art. 17, quinto comma, prevede che le disposizioni relative alle modalita' di corresponsione del trattamento economico dei docenti incaricati presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 27 gennaio 1998 con cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione ha regolamentato i compensi da corrispondere per gli incarichi di insegnamento; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, concordato il 17 maggio 1996 ed autorizzato dal Governo alla sottoscrizione con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996, ed, in particolare, l'art. 16 che riconoscendo la formazione come istituto di particolare interesse per la valorizzazione delle risorse umane assegna agli enti del comparto il compito di promuovere e favorire la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio; Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 16 del citato Contratto collettivo nazionale, che nel prevedere le tariffe di remunerazione dell'attivita' di docenza svolte dal personale del comparto, fa salva la possibilita' per gli enti di modificare la misura dei predetti compensi in relazione alle specifiche complessita' dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo stabilito; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali del comparto del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 5 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1998, ed, in particolare, gli articoli 15 e 44, che riconoscono la formazione come istituto di particolare interesse per il costante adeguamento delle competenze della dirigenza e per l'accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche; Visti in particolare gli articoli 15, comma 9, e 44, comma 8, del citato Contratto collettivo nazionale che nel prevedere le tariffe di remunerazione dell'attivita' di docenza svolta dal personale appartenente alla qualifica dirigenziale ed alle qualifiche di ricercatore e tecnologo del comparto, fanno salva la possibilita' degli enti di modificare la misura di tali compensi in relazione alla specifica complessita' dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo stabilito; Considerata la necessita' di individuare i criteri e le modalita' di determinazione dei compensi stessi entro il limite minimo e massimo previsto dalle citate disposizioni contrattuali sia per i corsi istituzionali dell'Istituto superiore di sanita', che per i corsi di formazione del proprio personale, al fine di costituire una direttiva generale per il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; Visto il parere espresso dal Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita' nella seduta del 17 novembre 1998; Visto il parere del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita' espresso con la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 201 del 10 dicembre 1998;
Decreta:
Art. 1. Tariffe orarie per il personale dell'area non dirigenziale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. 1. Al personale ricompreso nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996 si applicano le seguenti tariffe orarie: corsi teorico-pratici destinati al personale di nuova assunzione: L. 50.000 lorde; corsi di formazione: L. 70.000 lorde; corsi di perfezionamento ed aggiornamento: L. 120.000 lorde. 2. Se l'attivita' e' svolta durante l'orario di lavoro il compenso di cui sopra spetta nella misura del 40%. |
| Art. 2. Tariffe orarie per il personale della separata area dirigenziale e dei ricercatori e tecnologi del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. 1. Al personale del comparto ricerca ricompreso nella separata area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali si applicano le seguenti tariffe orarie: corsi teorico-pratici destinati al personale di nuova assunzione: L. 100.000 lorde; corsi di formazione: L. 150.000 lorde; corsi di perfezionamento ed aggiornamento: L. 200.000 lorde. |
| Art. 3. Riduzione dei compensi per casi particolari 1. Nei casi in cui ricorra la necessita' di avere contestualmente la presenza in aula di due docenti o esercitatori i relativi compensi sono ridotti nella misura del trenta per cento. 2. Nei casi in cui ricorra la necessita' di avere contestualmente la presenza in aula di piu' di due docenti o esercitatori i relativi compensi sono ridotti nella misura del cinquanta per cento. |
| Art. 4. Conferenze e seminari 1. Agli esperti italiani per conferenze e seminari, di durata superiore a due ore per giornata, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', vengono corrisposti i seguenti compensi: per il personale del comparto ricerca ricompreso nella separata area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali: L. 400.000 lorde; per il personale dei livelli ricompreso nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione: L. 300.000 lorde. |
| Art. 5. Spese di viaggio e soggiorno 1. I compensi relativi a corsi, conferenze e seminari non sono comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno ove spettanti. |
| Art. 6. Pagamenti 1. Alle relative spese si provvedera' con ordinativi diretti tratti sulla contabilita' speciale n. 1628/3 intestata all'Istituto superiore di sanita' ed aperta presso la Banca d'Italia, tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, ed imputati secondo l'articolato adottato con deliberazione del Comitato amministrativo dell'Istituto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo sulla base della normativa vigente ed entrera' in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1o febbraio 2000 Il Ministro della sanità Bindi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato |
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