Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 1 febbraio 2000
Tariffe orarie per corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, organizzati dall'Istituto superiore di sanita'.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante il "riordinamento dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed, in particolare l'art. 1, comma 2, lettera i), secondo il quale l'Istituto superiore di sanita' "assume iniziative di formazione, perfezionamento ed aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ed, in particolare, l'art. 1, lettera l), che prevede l'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti i compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il decreto del Ministero della sanita' 15 novembre 1994, recante la determinazione dei compensi spettanti ai docenti dei corsi attuati dall'Istituto superiore di sanita' e ad esperti italiani e stranieri per conferenze e seminari organizzati dall'Istituto stesso;
Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale;
Visto l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione;
Visto in particolare l'art. 29, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demandano all'emanazione di un regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina dell'attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonche' la raccolta, in forma di testo unico, di tutte le disposizioni relative alla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207, concernente il regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, che coordinando in forma di testo unico tutte le disposizioni relative alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, richiama espressamente il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, recante il riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che all'art. 17, quinto comma, prevede che le disposizioni relative alle modalita' di corresponsione del trattamento economico dei docenti incaricati presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato in data 27 gennaio 1998 con cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione ha regolamentato i compensi da corrispondere per gli incarichi di insegnamento;
Rilevata la necessita' di determinare i compensi spettanti a personale estraneo all'Istituto superiore di sanita' e non appartenente al personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, in caso di attivita' di docenza in corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento organizzati dall'Istituto superiore di sanita';
Visto il parere espresso dal consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita' nella seduta del 17 novembre 1998;
Visto il parere del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita' espresso con la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 201 del 10 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1. Tariffe orarie per corsi di formazione, perfezionamento ed
aggiornamento organizzati dall'Istituto superiore di sanita'.
1. Ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli appartenenti alla carriera dei professori universitari ordinari e associati, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti generali dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di ministro plenipotenziario e di prefetto, al personale militare e delle forze di polizia dello Stato a partire rispettivamente dalle qualifiche di generale di brigata e di dirigente superiore, ai direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai dirigenti di azienda ed ai liberi professionisti con esperienza almeno decennale, si applica la tariffa oraria di L. 240.000 lorde.
2. Ai ricercatori universitari, ai dirigenti dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, al personale militare e delle forze di polizia dello Stato, partire rispettivamente dalle qualifiche di colonnello e di primo dirigente, ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari delle Aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai dirigenti dei ruoli del Servizio sanitario nazionale, ai dirigenti di azienda ed ai liberi professionisti con esperienza almeno quinquennale, si applica la tariffa oraria di L. 180.000 lorde.
3. Ai funzionari dello Stato di ottava e nona qualifica ed al personale dei profili professionali equivalenti del Servizio sanitario nazionale, ai professionisti e agli esperti con esperienza professionale almeno triennale per gli incarichi relativi alle attivita' collaterali di supporto alla didattica, quali esercitazioni, tutoraggio, gestione di gruppi si applica la tariffa oraria di L. 85.000 lorde.
 
Art. 2.
Riduzione dei compensi per casi particolari
1. Nei casi in cui ricorra la necessita' di avere contestualmente la presenza in aula di due docenti o esercitatori i relativi compensi sono ridotti nella misura del trenta per cento.
2. Nei casi in cui ricorra la necessita' di avere contestualmente la presenza in aula di piu' di due docenti o esercitatori i relativi compensi sono ridotti nella misura del cinquanta per cento.
 
Art. 3.
Conferenze e seminari
1. Agli esperti italiani per conferenze e seminari, di durata superiore a due ore per giornata organizzati dall'Istituto superiore di sanita', vengono corrisposti i seguenti compensi:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli appartenenti alla carriera dei professori universitari ordinari, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti generali dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di ministro plenipotenziario e di prefetto, al personale militare e delle forze di polizia dello Stato a partire rispettivamente dalle qualifiche di generale di brigata e di dirigente superiore, ai direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai dirigenti di azienda ed ai professionisti con esperienza professionale almeno decennale: L. 600.000 lorde;
b) ai professori universitari associati e ai ricercatori universitari, ai dirigenti dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, al personale militare e delle forze di polizia di Stato a partire dalle qualifiche di colonnello e di primo dirigente, ai direttori amministrativi delle Aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai direttori sanitari delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai dirigenti dei ruoli del Servizio sanitario nazionale, ai dirigenti di azienda ed ai professionisti con esperienza professionale almeno quinquennale: L. 400.000 lorde;
c) ai funzionari dello Stato di ottava e nona qualifica funzionale e al personale dei profili professionali equivalenti del Servizio sanitario nazionale, ai professionisti e agli esperti con esperienza professionale almeno triennale: L. 300.000 lorde.
 
Art. 4.
Esperti stranieri
1. Agli esperti stranieri, per conferenze e seminari di durata superiore a due ore per giornata, organizzati dall'Istituto superiore di sanita' verranno corrisposti i compensi di cui all'art. 3 effettuate le relative equiparazioni.
2. Qualora non sia possibile ricondurre la qualifica dell'esperto straniero ad alcuna delle categorie del presente decreto i compensi verranno corrisposti con apposito motivato decreto direttoriale che determinera' la misura del compenso riportandola comunque entro i limiti massimi delle categorie sopra citate.
 
Art. 5.
Spese di viaggio e soggiorno
1. I compensi relativi a corsi, conferenze e seminari non sono comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno ove spettanti.
 
Art. 6.
Pagamenti
1. Alle relative spese si provvedera' con ordinativi diretti tratti sulla contabilita' speciale n. 1628/3 intestata all'Istituto superiore di sanita' ed aperta presso la Banca d'Italia, tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, ed imputati secondo l'articolato adottato con deliberazione del Comitato amministrativo dell'Istituto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo sulla base della normativa vigente ed entrera' in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o febbraio 2000
Il Ministro della sanità
Bindi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
 
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