Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
CIRCOLARE 3 aprile 2000, n. 17 |
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e aziende autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti 1. L'azione di risanamento della finanza pubblica ha confermato, nel decorso 1999, i positivi risultati che hanno consentito la partecipazione a pieno titolo del nostro Paese alla terza fase dell'Unione monetaria europea. L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht, si e' ridotto all'1,9 per cento del prodotto interno lordo, nonostante la limitata crescita dell'economia, di oltre un punto inferiore alle attese; l'avanzo primario ha sfiorato il 5 per cento del PIL; si e' accentuata la discesa del rapporto debito/PIL, passato dal 116,3 al 114,9 per cento. Nonostante gli acquisiti effetti strutturali dell'azione di risanamento, il mantenimento della finanza pubblica entro i parametri consentiti dal patto di stabilita' e' un obiettivo che richiede una continua e permanente attenzione e non consente alcun rallentamento nell'azione di contenimento e di razionalizzazione in cui sono da anni impegnate le pubbliche amministrazioni. Cio' e' particolarmente vero nell'anno in corso, per il quale l'indebitamento netto consentito non potra' superare l'1,5 per cento e l'avanzo primario dovra' attestarsi almeno al 5 per cento del PIL. Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 2000 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale. Esso e' chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento delle azioni che saranno stabilite col nuovo documento di programmazione per il quadriennio 2001-2004. L'assestamento per il 2000 costituisce un punto di riferimento indispensabile anche per la costruzione del bilancio 2001 sulla base della recente riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997). 2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978. Le proposte di assestamento saranno considerate dalle amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilita' e per unita' previsionali di base ai sensi della cennata riforma. Tuttavia, come per gli anni decorsi, la concreta attivita' propositiva dovra' realizzarsi attraverso le schede concernenti i singoli capitoli (unita' elementari gestionali), che saranno aggregati nelle unita' previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia. Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo - o di articolo se presente - dovranno riguardare distintamente: a) la consistenza dei residui (Rs); b) la previsione di competenza (Cp); c) la previsione di cassa (Cs). Le schede-capitolo da utilizzare risultano predisposte in linea con l'attuale struttura del bilancio; in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 2001 e triennio 2001-2003. 2.1. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macro-economico di riferimento, tenendo conto della piu' recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali. 2.2. Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.2.1. Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna amministrazione dovra': a) verificare la congruita' delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo gli aggiustamenti del caso; b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono essere ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilita' delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio; c) per i capitoli ai quali si ritiene assolutamente indispensabile apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno strettamente attenersi le singole amministrazioni e' che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa amministrazione, della stessa natura; d) nell'ambito dei consumi intermedi, le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni devono risultare ridotte, nel complesso, di almeno il 3 per cento rispetto alle previsioni iniziali, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488; inoltre, sugli stanziamenti di spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria deve essere in ogni caso confermata la riduzione disposta dal comma 6 della medesima norma, ove gia' definita con il previsto decreto, ferma restando la possibilita' di proporre eventuali compensazioni. 2.2.2. Per le autorizzazioni di cassa, poiche' l'obiettivo che l'assestamento si propone e' quello di pervenire a una riduzione delle autorizzazioni di cassa, le amministrazioni dovranno esaminare con particolare attenzione i capitoli recanti stanziamenti per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilita' liquide su conti di tesoreria o su contabilita' speciali; per essi ciascuna amministrazione dovra' effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa finalizzate alla riduzione delle disponibilita' sui conti di tesoreria. 3. Le variazioni, da proporre per ciascun capitolo - o articolo ove presente - distintamente per residui, competenza e cassa, tutte ispirate necessariamente al principio dell'invarianza, dovranno essere riportate nelle medesime "schede-capitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 2001, che gli Uffici centrali del bilancio ritireranno il 17 aprile 2000, presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX Settembre n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti. In dette "schede-capitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 2000 di ciascun capitolo o articolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1o gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime. Le amministrazioni dovranno far pervenire agli Uffici centrali del bilancio entro il 15 maggio 2000 le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate: con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse; con le variazioni verificatesi nella consistenza del residui sulla scorta del rendiconto 1999. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire entro il 26 maggio 2000 - contestualmente alle proposte di previsione per il 2001 - negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio gli elementi relativi all'assestamento 2000 contenuti nelle predette "schede-capitolo", e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 30 maggio 2000. Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli/articoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni. Con l'occasione si precisa che gli Uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", il cui contenuto assume particolare rilievo a seguito delle procedure sul mandato informatico. * * * In conclusione, si ricorda: a) che i livelli delle spese, sia di competenza che di cassa, stabiliti con la legge finanziaria non devono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio; b) che il saldo di cassa del bilancio dello Stato deve essere avvicinato al valore del saldo di cassa del settore statale che e' stato rideterminato dalla recente relazione trimestrale di cassa in 31.000 miliardi. E' quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti di spesa non compensate e non vagliate con severita' e ricercando di contribuire all'azione in corso di contenimento della spesa pubblica. Si invitano gli Uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni. Il Ministro: Amato |
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