Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto sociale della Assimoco S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo, in Segrate. |
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Con provvedimento n. 1490 del 29 marzo 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Assimoco S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo, con le modifiche deliberate in data 15 giugno 1999 e 12 gennaio 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 2 (Introduzione della possibilita' di prendere interessenze contrattuali ed azionarie in societa' od aziende aventi scopi analoghi ai propri e, a scopo di investimento, interessenze in societa' od aziende aventi fini diversi); art. 4 (Proroga della durata della societa' al 31 dicembre 2200); art. 5 (Aumento del capitale sociale da L. 32.000 milioni a L. 42.000 milioni); art. 6 (Modifiche alle modalita' di trasferimento delle azioni, riguardanti, in particolare: l'obbligo per il cedente di comunicare il nominativo del cessionario; la possibilita' che la comunicazione del trasferimento possa essere data agli altri soci anche da chi sostituisce il Presidente; la precisazione che i soci hanno diritto di rendersi acquirenti delle azioni offerte "a parita' di prezzo in proporzione delle azioni possedute"; l'introduzione della possibilita' che, in caso di rinuncia all'esercizio della prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto potra' essere esercitato dagli azionisti sempre in proporzione delle azioni possedute nel termine di ulteriori trenta giorni; l'introduzione di un termine di otto mesi entro il quale il socio offerente puo' trasferire, in tutto o in parte, a terzi le azioni per le quali non viene esercitato il diritto di prelazione; la non applicabilita' del diritto di prelazione qualora, previa comunicazione scritta agli altri azionisti ed al consiglio di amministrazione, le azioni siano trasferite ad altra societa' che sia direttamente o indirettamente controllata dall'azionista cedente o a societa' che controlli direttamente o indirettamente quest'ultimo e le conseguenze dell'eventuale cessazione dei predetti rapporti di collegamento o controllo); art. 9 (Modifica dei termini di svolgimento dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salva comunque la proroga prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 o successivi provvedimenti normativi); art. 10 (Introduzione della possibilita' di tenere l'assemblea ordinaria negli Stati CEE); art. 11 (Introduzione della possibilita' di indicare come "socio" ogni azionista); art. 12 (Introduzione di un quorum di presenza per la validita' di costituzione dell'assemblea straordinaria; modifica alle modalita' di deliberazione della stessa); art. 13 (Previsione della durata in carica del consiglio di amministrazione per un periodo non superiore a tre anni in luogo di tre esercizi; precisazione che il conferimento di poteri e funzioni ai vari membri compete al consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea); art. 14 (Indicazione dei luoghi in cui puo' essere convocato il consiglio di amministrazione, anche diversi dalla sede sociale purche' in Italia o in altri Stati CEE; indicazione delle delibere di competenza del consiglio di amministrazione da assumersi con il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri in carica, non delegabili a singoli consiglieri); art. 17 (Con riferimento alla partecipazione del direttore generale al consiglio di amministrazione, sostituzione della dicitura "in veste consultiva" in luogo della precedente "con voto consultivo"); art. 18 (Eliminazione della dicitura "a fronte di terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede della di lui assenza o impedimento"); art. 21 (Modifica in materia di controversi, con l'attribuzione di competenze al foro di Milano in luogo del collegio arbitrale in precedenza previsto). |
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