Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2000
Approvazione di n. 18 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio, da utilizzare per il periodo d'imposta 1999

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio;
Visto l'art. 5 dei predetti decreti ministeriali, in base ai quali i contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legi-slativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2000, anche in forma unificata, che devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 1999, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) commercio al dettaglio dei supermercati, codice di attivita' 52.11.2; commercio al dettaglio dei minimercati, codice di attivita' 52.11.3; commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi, codice di attivita' 52.11.4; commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande, codice di attivita' 52.27.4; studio di settore SM 01 U;
b) commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine, codice di attivita' 52.22.1; commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione, codice di attivita' 52.22.2; studio di settore SM 02 U;
c) commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande, codice di attivita' 52.62.1; commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande, codice di attivita' 52.63.3; studio di settore SM 03 A;
d) commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, codice di attivita' 52.62.2; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento, codice di attivita' 52.62.3; commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento, codice di attivita' 52.63.4; studio di settore SM 03 B;
e) commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico, codice di attivita' 52.62.5; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati, codice di attivita' 52.62.6; commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a., codice di attivita' 52.62.7; altro commercio ambulante a posteggio mobile, codice di attivita' 52.63.5; studio di settore SM 03 C;
f) commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie, codice di attivita' 52.62.4; studio di settore SM 03 D;
g) commercio al dettaglio di confezioni per adulti, codice di attivita' 52.42.1; commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati, codice di attivita' 52.42.2; commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, codice di attivita' 52.42.3; studio di settore SM 05 A;
h) commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice di attivita' 52.42.6; commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami, codice di attivita' 52.43.1; commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio, codice di attivita' 52.43.2; studio di settore SM 05 B;
i) commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attivita' 52.44.3; commercio al dettaglio di elettrodomestici, codice di attivita' 52.45.1; commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori, codice di attivita' 52.45.2; commercio al dettaglio di dischi e nastri, codice di attivita' 52.45.3; commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria, codice di attivita' 52.45.5; studio di settore SM 06 A;
j) commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, codice di attivita' 52.45.4; studio di settore SM 06 B;
k) commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame, codice di attivita' 52.44.2; commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico, codice di attivita' 52.44.5; studio di settore SM 06 C;
l) commercio al dettaglio di filati per maglieria, codice attivita' 52.41.4; commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami, codice di attivita' 52.42.4; studio di settore SM 07 U;
m) commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, codice attivita' 52.48.4; studio di settore SM 08 A;
n) commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 52.48.5; studio di settore SM 08 B;
o) commercio di autoveicoli, codice attivita' 50.10.0; studio di settore SM 09 A;
p) commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari), codice attivita' 50.40.1; studio di settore SM 09 B;
q) commercio di parti e accessori di autoveicoli, codice attivita' 50.30.0; commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori, codice attivita' 50.40.2; studio di settore SM 10 U;
r) commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale, codice attivita' 52.33.2; studio di settore SM 16 U.
2. I modelli di cui al comma precedente possono essere altresi' utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attivita' economiche, come attivita' secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
3. Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998.
4. Per la stampa dei modelli di cui al comma 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
 
Art. 2.
1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati con l'art. 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
2. Lo schema di cui al comma precedente va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.
4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
 
Art. 3.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 1 o nell'art. 2, commi 1, 4 e 5, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
2. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2.
3. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 4.
1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore del commercio, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.
2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.
 
Art. 5.
1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2000
Il Direttore generale
---> Per i restanti Modelli da pag. 7 a pag. 246 <---
---> si fa riferimento al supporto cartaceo del <---
---> Suppl. Ord. n. 58 alla G.U. n. 83 del 8 aprile 2000 <---
 
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