Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 80
Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';
Vista la direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita';
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;
Vista la decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, e successive modifiche;
Vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonche' abrogazione della decisione 88/192/CEE;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 29 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare al lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- La direttiva 97/78/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
24 del 30 gennaio 1998.
- La direttiva 97/79/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
24 del 30 gennaio 1998.
- La direttiva 71/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 65 dell'8 marzo 1971.
- La direttiva 72/462/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 302 del 31 dicembre 1972.
- La direttiva 85/73/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
32 del 5 febbraio 1985.
- La direttiva 91/67/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
46 del 19 febbraio 1991.
- La direttiva 91/492/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 268 del 24 settembre 1991.
- La direttiva 91/493/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 189 del 9 luglio 1992.
- La direttiva 92/45/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
268 del 14 settembre 1992.
- La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 62 del 15 marzo 1993.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
"Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
relative all'organizzazione dei controlli veterinari su
prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita'".
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: "Attuazione delle direttive 93/118/CEE che modificano
e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale".
- La decisione 93/13/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
009 del 15 gennaio 1993.
- La decisione 92/438/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 243 del 25 agosto 1992.
- La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 168 del 23 giugno 1992.
- La direttiva 91/496/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 268 del 24 settembre 1991.
- La direttiva 91/628/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 340 dell'11 dicembre 1991.
- La decisione 90/424/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 224 del 18 agosto 1990.
- La decisione 88/192/CEE del 28 marzo 1988 (abrogata
dalla decisione 92/438/CEE), relativa ad un sistema di
ispezione sanitaria, ai posti di controllo di frontiera,
delle importazioni in provenienza dai Paesi terzi (progetto
Shift), e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 aprile 1988, n. 89.
Entrata in vigore il 14 aprile 1988.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si intende per: a) prodotti: i prodotti di origine animale di cui agli allegati al
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche, inclusi i sottoprodotti di origine animale non compresi
nell'allegato II del trattato, nonche' i prodotti vegetali di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera b); b) controllo documentale: la verifica dei certificati o documenti
veterinari o di altri documenti di accompagnamento della partita; c) controllo d'identita': la verifica, mediante ispezione visiva,
della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri
documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto; d) controllo materiale: il controllo del prodotto stesso che
comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della
temperatura nonche' prelievi di campioni e prove di laboratorio; e) interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che,
in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, ha la responsabilita' dello
svolgimento delle varie fasi, nelle quali la partita puo'
trovarsi, previste dal citato regolamento nonche' il
rappresentante di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, che
assume tale responsabilita' per quanto riguarda il seguito
riservato ai controlli previsti dal presente decreto; f) partita: una quantita' di prodotti della stessa natura, oggetto
degli stessi certificati o documenti veterinari o altri documenti
previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso
mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla
stessa parte di esso; g) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico
del Ministero della sanita' riconosciuto dalla Comunita' europea
per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti di cui alla
lettera a) provenienti da Paesi terzi; h) importazione: la messa in libera pratica dei prodotti nonche'
l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi
dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92; i) destinazione doganale: la destinazione doganale di cui
all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92; l) condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni
veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti
da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa
nazionale; m) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto
d'ispezione frontaliero;
n) autorita' competente: il Ministero della sanita'.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
"Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari".
- Si riporta il testo dell'allegato II del Trattato
dell'Unione europea:
"Allegato II
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
cui si applicano le disposizioni della parte quarta del
trattato
- Groenlandia,
- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten,
- Anguilla
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche,
- Le Bermude".
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1992.
L'art. 5 del suddetto regolamento cosi' recita:
"Art. 5. - 1. Alle condizioni previste all'articolo 64,
paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel
quadro dell'art. 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque puo'
farsi rappresentare presso l'autorita' doganale per
l'espletamento di atti e formalita' previsti dalla
normativa doganale.
2. La rappresentanza puo' essere:
diretta, quanto il rappresentante agisce a nome e per
conto di terzi, oppure
indiretta, quando il rappresentante agisce a nome
proprio ma per conto di terzi.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare
sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:
la modalita' della rappresentanza diretta, oppure
la modalita' della rappresentanza indiretta,
di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere
doganale che ivi eserciti la sua professione.
3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere
stabilito nella Comunita'.
4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la
persona rappresentata, precisare se si tratta di una
rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di
rappresentanza. La persona che non dichiari di agire a nome
o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o
per conto di un terzo senza disporre del potere di
rappresentanza e' considerata agire a suo nome per proprio
conto.
5. L'autorita' doganale puo' chiedere a chiunque
dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona
di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza".
- L'art. 79 del suddetto regolamento cosi' recita:
"Art. 79. - L'immissione in libera pratica attribuisce
la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non
comunitaria.
Essa implica l'applicazione delle misure di politica
commerciale, l'espletamento delle altre formalita' previste
per l'importazione di una merce, nonche' l'applicazione dei
dazi legalmente dovuti".
- L'art. 4, punto 15, del suddetto regolamento cosi'
recita:
"15) destinazione doganale di una merce:
a) il vincolo della merce ad un regime doganale;
b) la sua introduzione in zona franca o in deposito
franco;
c) la sua riesportazione fuori del territorio
doganale della Comunita';
d) la sua distruzione;
e) il suo abbandono all'Erario".



 
Art. 3
Adempimenti preliminari

1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo possono essere introdotte nei territori di cui all'allegato I solo attraverso i posti d'ispezione frontalieri per essere sottoposte a controllo veterinario.
2. Per i fini di cui al comma 1, l'interessato al carico deve fornire anticipatamente, al posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti saranno presentati le necessarie informazioni, alternativamente, mediante: a) compilazione, nelle parti a lui riservate, e consegna del
certificato di cui all'articolo 5, comma 1; b) descrizione dettagliata della partita, anche per i prodotti di cui
all'articolo 9 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), da
fornire per iscritto o attraverso supporto informatico.
3. Chiunque, su richiesta del veterinario ufficiale e' tenuto ad esibire i manifesti di bordo delle navi e degli aerei anche al fine della verifica della concordanza con le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 2.
4. Le autorita' doganali nella cui competenza territoriale ricade geograficamente il posto d'ispezione frontaliero ammettono la destinazione doganale delle partite in conformita' alle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1.
 
Art. 4
Controlli del veterinario ufficiale

1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale.
2. Il veterinario ufficiale: a) sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, consulta:
1) per ciascuna partita, quelle informatizzate ai sensi
dell'allegato I della decisione 92/438/CEE;
2) per le partite destinate ad essere importate in uno dei
territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla banca
dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione
dell'allegato II della decisione 92/438/CEE; b) provvede alle operazioni necessarie alla gestione delle banche
dati previste dalla decisione 92/438/CEE.
3. Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di accertare: a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti
veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),
corrispondono a quelle preventivamente comunicate ai sensi
dell'articolo 3, comma 2; b) nel caso di importazione, se le informazioni contenute nei
certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno
le necessarie garanzie sanitarie.
4. Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue; a) il controllo d'identita' di ciascuna partita al fine di accertare
che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi
certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i
prodotti sfusi di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n.
674, il controllo d'identita' comprende:
1) nel caso di prodotti di origine animale in container, la
verifica dell'integrita' dei sigilli apposti dal veterinario
ufficiale o altra autorita' competente, nel caso in cui
l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della
corrispondenza delle menzioni riportate a quelle figuranti sul
documento o sul certificato di accompagnamento;
2) negli altri casi:
a) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e
della conformita' delle stampigliature, dei marchi ufficiali o
dei marchi di salubrita' che identificano il Paese e lo
stabilimento d'origine con quelli del certificato o del
documento;
b) per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto
previsto alla lettera a), il controllo dell'etichettatura
specifica prevista dalla legislazione veterinaria; b) il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato
conformemente ai criteri di cui all'allegato III, al fine di:
1) verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti
dalla normativa comunitaria specifica o, in sua assenza, da quella
nazionale, e siano in condizioni idonee ad essere usati per gli
scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento;
2) procedere, secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria:
a) alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto;
b) ai prescritti prelievi dei campioni ufficiali da far
analizzare al piu' presto.



Note all'art. 4:
- Per quanto concerne la decisione 92/438/CEE, si veda
nelle note alle premesse.
- L'allegato I e II della suddetta decisione cosi'
recitano:
"Allegato I

1. Il sistema si basa sulla possibilita' data a
ciascuna autorita' interessata (posto di ispezione
frontaliero, autorita' centrale degli Stati membri,
Commissione) di consultare in modo selettivo uno schedario
informatizzato relativo alle partite di animali o di
prodotti che hanno formato oggetto di una rispedizione
conformemente all'art. 12, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 91/496/CEE e all'art. 16, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 90/675/CEE.
2. Lo schedario e' alimentato dalle autorita'
competenti degli Stati membri. L'informazione deve essere
trasmessa nel piu' breve tempo possibile mediante la rete
pubblica di trasmissione per pacchetti.
3. Lo schedario e' soggetto alla responsabilita' della
Commissione. La scelta dell'operatore e l'insieme delle
prescrizioni tecniche relative alla rete sono fissate
secondo la procedura prevista dall'art. 13.
4. I motivi di rispedizione delle partite figureranno
nello schedario. Le modalita' di applicazione specifiche
del presente punto sono stabilite secondo la procedura
prevista all'art. 13".

"Allegato II

1. La Commissione costituisce una base di dati relativa
alle condizioni comunitarie d'importazione degli animali
vivi e dei prodotti. Essa la mette a disposizione di
ciascuno Stato membro e di ciascun posto d'ispezione
frontaliero.
2. Ciascuno Stato membro costituisce una base di dati
relativa alle condizioni nazionali d'importazione degli
animali vivi e dei prodotti sul proprio territorio, non
contemplati dal paragrafo 1. Esso la mette a disposizione
degli altri Stati membri, della Commissione e di tutti i
posti d'ispezione frontalieri della Comunita'.
3. Ciascuno Stato membro determina le modalita' di
accesso dei propri posti d'ispezione frontalieri alle basi
di dati di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione provvede all'aggiornamento della base
di dati di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono
all'aggiornamento delle basi di dati di cui al paragrafo 2,
ciascuno per quanto e' di sua competenza.
5. I requisiti tecnici necessari all'armonizzazione
delle base di dati nonche' quelli relativi al loro
aggiornamento sono fissati secondo la procedura prevista
all'art. 13".
- Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
reca: "Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente
condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei
patogeni e dei prodotti non soggetti a normative
comunitarie specifiche".



 
Art. 5
Certificazione attestante il controllo

1. Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato B alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta i risultati;
2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare la partita: a) finche' essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il
certificato deve fare riferimento al documento doganale; b) in caso di importazione, fino al primo stabilimento o al primo
centro od organismo di destinazione, come definiti dal decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
3. Quando la partita viene frazionata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte utilizzando per le parti occorrenti, copie conformi del certificato.



Note all'art. 5:
- La decisione 93/13/CEE della Commissione del 22
dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli
veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri
della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti
provenienti da Paesi terzi, e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 009 del 15 gennaio 1993".
- Per quanto concerne il decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 6
Posti di ispezione frontalieri

1. I posti d'ispezione frontalieri devono: a) essere situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata in
uno dei territori elencati nell'allegato I e in una zona designata
dalle autorita' doganali conformemente all'articolo 38, paragrafo
1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Tuttavia, se vincoli di natura geografica, quali banchina di
scarico o valichi, lo rendono necessario, in sede comunitaria puo'
essere autorizzata la collocazione di un posto d'ispezione
frontaliero ad una distanza maggiore e, in caso di trasporto per
ferrovia, nella piu' vicina stazione designata dal Ministero della
sanita'; b) essere diretti da un veterinario responsabile dei controlli, che
puo' farsi assistere da personale ausiliario appositamente
formato. Il veterinario cura l'aggiornamento della banca dati di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione
92/438/CEE.
2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti puo' essere modificato con procedura comunitaria, con l'aggiunta di nuovi posti d'ispezione frontalieri, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste nell'allegato II, oppure con la soppressione di quelli elencati, previo accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste nello stesso allegato;
3. Ferma restando la procedura comunitaria di cui al comma 2, il Ministero della sanita' sospende il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nazionali per gravi motivi, informando, con le relative motivazioni, la Commissione europea e gli altri Stati membri. Il reinserimento nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero sospeso avviene con procedura comunitaria.
4. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri esistenti sull'intero territorio comunitario, che comprende anche quelli oggetto di sospensione temporanea, viene redatto e pubblicato a cura della Commissione europea.



Note all'art. 6:
- Per quanto concerne il Regolamento CEE n. 2913/92, si
veda nelle note all'art. 2. L'art. 38, paragrafo 1, primo
comma, lettera a) e b), del suddetto Regolamento cosi'
recita:
"Art. 38. - 1. Le merci introdotte nel territorio
doganale della Comunita' devono essere condotte senza
indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione,
seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorita'
doganale e conformemente alle modalita' da questa
stabilite:
a) all'ufficio doganale designato dall'autorita'
doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta
autorita';
b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci
in tale zona deve essere effettuata direttamente:
per via marittima od aerea,
oppure
su strada, senza che venga attraversata un'altra
parte del territorio doganale della Comunita', quando
trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre
tra uno Stato membro ed un paese terzo".
- Per quanto concerne la decisione 92/438/CEE, si veda
nelle note alle premesse. L'art. 1, paragrafo 1, della
suddetta decisione, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. L'informatizzazione delle procedure
veterinarie per l'importazione comprende:
un regime di informazione in caso di rispedizione di
una partita da parte del veterinario ufficiale di un posto
d'ispezione frontaliero;
la tenuta e l'utilizzazione di basi di dati relative
alle condizioni di importazione nella Comunita' degli
animali e dei prodotti;
la tenuta e l'utilizzazione di basi di dati relative
alle importazioni nella Comunita' degli animali e dei
prodotti".



 
Art. 7
Condizioni per l'importazione

1. Ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I deve essere: a) accompagnata dagli originali dei certificati, dei documenti
veterinari o degli altri documenti prescritti dalla legislazione
veterinaria, che devono essere conservati, per almeno tre anni,
presso il posto d'ispezione frontaliero; b) sottoposta al controllo d'identita' e al controllo materiale di
cui all'articolo 4, comma 4, salvo i casi di riduzione della
frequenza dei controlli materiali di cui all'articolo 10.
2. Se la partita soddisfa le condizioni previste per l'importazione, il veterinario ufficiale: a) consegna all'interessato al carico copia autenticata dei
certificati o documenti originali di cui al comma 1, lettera a); b) rilascia il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, attestante
la conformita' della partita stessa a dette condizioni, che
costituisce altresi' prova ai fini di cui al comma 3;
3. Le autorita' doganali ammettono all'importazione le partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che: a) i controlli veterinari siano stati effettuati con esito
favorevole; b) sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 5, comma
1; c) siano state pagate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
1998, n. 432, le spese per i controlli veterinari effettuati dal
posto d'ispezione frontaliero nonche' quelle ulteriori comunque
connesse alle misure o ai provvedimenti sanitari adottati dal
posto d'ispezione frontaliero.
4. Ai prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, ammessi all'importazione ai sensi del comma 3, si applicano, in materia di scambi, le relative discipline.



Note all'art. 7:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, si veda nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 8
Prescrizioni per prodotti particolari

1. Il posto d'ispezione frontaliero presso cui i prodotti vengono introdotti nel territorio comunitario trasmette all'autorita' competente del luogo di loro effettiva destinazione specifiche informazioni tramite la rete ANIMO, qualora: a) i prodotti siano destinati al territorio nazionale o ad un altro
Stato membro ovvero ad una parte di essi cui siano state
riconosciute esigenze specifiche nel quadro della normativa
comunitaria; b) siano stati effettuati prelievi di campioni ma, al momento della
partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero,
i risultati non siano conosciuti; c) si tratti, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, di
importazioni autorizzate a fini particolari;
2. Se i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono destinati ad un altro Stato membro, il posto d'ispezione frontaliero presso il quale vengono introdotti deve: a) effettuare i controlli documentali, d'identita' e materiali di cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, per verificare, in particolare, la
loro conformita' alle norme comunitarie applicabili allo Stato
membro di destinazione o parte di esso. Tuttavia le carni di
selvaggina di pelo, importata con la pelle, sono sottoposte a un
controllo d'identita' o materiale, con esclusione del controllo di
salubrita' e della ricerca di residui di cui al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 336, da effettuare, conformemente a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17
ottobre 1996, n. 607, nello stabilimento di destinazione in cui
tali carni devono essere trasportate sotto sorveglianza doganale
secondo la procedura prevista al comma 3, lettera a), in
abbinamento con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1; in
funzione del risultato dei controlli effettuati nello stabilimento
di destinazione, che deve essere comunicato al posto d'ispezione
frontaliero di entrata, quest'ultimo applichera' quanto previsto
all'articolo 22; b) adottare, in collaborazione con l'autorita' doganale, tutte le
misure necessarie a garantire che i prodotti giungano nel previsto
Stato membro di destinazione, con oneri a carico dell'interessato
al carico o del suo rappresentante.
3. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione fino allo stabilimento di destinazione, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: a) il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire,
sotto vincolo sanitario, in veicoli o contenitori a chiusura
ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto
d'ispezione frontaliero. I prodotti di cui al comma 1, lettera c),
devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di
destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dal regolamento
(CEE) n. 2454/93, con il certificato di cui all'articolo 5, comma
1, che deve recare indicazione della destinazione autorizzata,
compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista; b) il veterinario ufficiale deve informare, per il tramite della rete
ANIMO, il servizio veterinario competente sullo stabilimento di
destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del
luogo di sua destinazione; c) nello stabilimento di destinazione i prodotti devono essere
sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa
comunitaria; d) il servizio veterinario competente sullo stabilimento di
destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I
al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, quello competente
sul deposito intermedio, informato dal responsabile dello
stabilimento di destinazione dei prodotti ovvero dal responsabile
del deposito intermedio, deve:
1) notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliero
d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un
termine di quindici giorni;
2) procedere a controlli regolari per verificare, in particolare
attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti
nello stabilimento di destinazione.
4. Il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea, per la relativa pubblicazione, l'elenco degli stabilimenti di destinazione per i prodotti di cui al comma 3.



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca:
"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze Þ-agoniste nelle
produzioni di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti".
- Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, reca: "Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in
materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione
delle relative carni".
- Il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e'
pubblicato in G.U.C.E. n. L 253 dell'11 ottobre 1993".
- Il capitolo 10 dell'allegato I del citato decreto
legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, cosi' recita:

"Allegato I

(Omissis).

CAPITOLO 10 - MATERIALE GREZZO PER LA FABBRICAZIONE DI
ALIMENTI PER ANIMALI E DI PRODOTTI FARMACEUTICI O TECNICI.

1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche,
le ghiandole, gli organi e le altre interiora, nonche' la
mucosa intestinale, non destinati al consumo umano. Il
materiale grezzo e' considerato fresco se e' stato
sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un
altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni
non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale
riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a
rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508.
2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal
documento commerciale o certificato di cui all'art. 8,
comma 2, oppure da un certificato conforme ad un modello da
stabilire in sede comunitaria.
3. L'originale del certificato sanitario o del
documento commerciale deve essere presentato, per gli
scambi, alle autorita' veterinarie competenti
rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per
il magazzino provvisorio - magazzino frigorifero o per lo
stabilimento di selezione, nonche' per le importazioni da
Paesi terzi, all'autorita' responsabile del controllo al
posto d'ispezione alle frontiere.
4. Il materiale grezzo deve essere direttamente
trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione
autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni del
decreto legislativo n. 508 del 1992, oppure, per il
magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi
autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla
fabbricazione di prodotti farmaceutici puo' anche essere
selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in
stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine dagli
Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione in
merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di
selezione.
5. Il materiale grezzo puo' essere trasportato verso lo
stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi
di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati.
I contenitori e i documenti di accompagnamento devono
essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la
dicitura "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di
alimenti per animali ovvero "Destinato esclusivamente alla
fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici . Sui
contenitori e sui documenti di accompagnamento devono
essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello
stabilimento di destinazione.
6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il
trasporto delle merci, nonche' tutte le attrezzature o le
apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo
non trattato, devono essere puliti e disinfettati. Il
materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato
in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario
ufficiale.
7. II magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo e'
ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza
del veterinario ufficiale, in magazzini frigoriferi
autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato
dalle altre merci e depositato in modo da evitare la
diffusione di malattie epizootiche.
8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale
grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli
organismi patogeni e da evitare la contaminazione della
popolazione animale locale. L'asportazione di materiale
grezzo dallo stabilimento e' consentita solo, previa
autorizzazione del veterinario ufficiale, in casi
eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi
del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, verso
stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a
tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica
al veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di
trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni
dei punti 5, 6 e 9.
9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento
d'origine o dal confine con il Paese terzo deve essere
comunicato al veterinario ufficiale responsabile dello
stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o
dello stabilimento di selezione:
negli scambi intracomunitari, dal veterinario
ufficiale responsabile dello stabilimento di origine;
in caso di importazione da Paesi terzi,
dall'autorita' preposta al controllo alla frontiera
mediante il sistema Animo oppure per telex o telefax.
10. Per le importazioni nella Comunita' vigono inoltre
le seguenti disposizioni:
a) e' possibile autorizzare l'importazione di
materiale grezzo nella Comunita' soltanto in provenienza da
Paesi menzionati nell'elenco stabilito in sede comunitaria
oppure con decisione particolare della Commissione relativa
al materiale grezzo in questione;
b) dopo il controllo alla frontiera il materiale
grezzo deve, sotto la sorveglianza dell'autorita'
veterinaria competente, essere direttamente trasportato in
uno stabilimento di trasformazione riconosciuto o
registrato, che sia sottoposto al controllo permanente di
un veterinario ufficiale e abbia fornito la garanzia che il
materiale grezzo verra' utilizzato solo per il fine
autorizzato e non uscira' dallo stabilimento senza essere
stato trattato, oppure in un magazzino provvisorio
autorizzato o in uno stabilimento di selezione autorizzato;
c) il certificato veterinario con l'annotazione
relativa all'entrata apposta dall'autorita' preposta al
controllo alla frontiera oppure una copia autenticata del
certificato deve accompagnare le merci fino allo
stabilimento di destinazione".



 
Art. 9
Trasbordi e scarico di prodotti

1. Le partite giunte in un posto d'ispezione frontaliero ma che sono destinate ad essere importate in uno dei territori elencati nell'allegato I attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato nel medesimo territorio o, eventualmente, nel territorio di un altro Statomembro, sono sottoposte, limitatamente ai casi di trasporto per via marittima o aerea, a un controllo d'identita' e materiale nel posto d'ispezione frontaliero di destinazione. Presso il primo posto d'ispezione frontaliero si applicano le seguenti procedure: a) se la partita e' trasbordata da un aereo a un altro o da una nave
ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o
aeroporto, o direttamente o previo scarico sulla banchina o sul
terminale per un tempo inferiore al periodo minimo stabilito in
sede comunitaria, l'interessato al carico deve informarne il
veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che per
ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali, puo'
effettuare un controllo documentale dei prodotti basandosi sul
certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi
altro documento originale che accompagna la partita in questione o
su copia autenticata degli stessi; b) negli altri casi di scarico, la partita deve essere:
1) immagazzinata, per un periodo massimo e minimo e alle
condizioni stabilite in sede comunitaria, con oneri a carico
dell'interessato al carico o del suo rappresentante, sotto la
vigilanza del posto d'ispezione frontaliero nella zona doganale
del porto o dell'aeroporto in attesa dell'inoltro, per via
marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione frontaliero;
2) sottoposta al controllo dei documenti di cui alla lettera a);
3) sottoposta, fatto salvo l'articolo 19, comma 1, lettera c), a
controlli d'identita' e materiale in caso di rischio per la salute
umana o degli animali.
 
Art. 10
Riduzione della frequenza dei controlli

1. I posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli materiali sui prodotti con le frequenze ridotte stabilite, anche su motivata richiesta degli Stati membri, dalla Commissione europea in presenza dei seguenti pressupposti: a) la provenienza dei prodotti da Paesi terzi, o parte di essi, che
offrono garanzie sanitarie soddisfacenti in materia di controllo
all'origine dei prodotti destinati all'importazione nel territorio
comunitario; b) la provenienza dei prodotti da stabilimenti compresi o nell'elenco
elaborato dalla Commissione europea ovvero in quelli provvisori di
cui alla decisione 95/408/CE; c) l'avvenuta adozione dei certificati d'importazione relativi agli
specifici prodotti.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli con la frequenza ridotta negoziata in base a un accordo di equivalenza veterinaria concluso tra la Comunita' europea e un Paese terzo su base di reciprocita'.



Nota all'art. 10:
- La decisione 95/408/CE: del Consiglio, del 22 giugno
1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo
transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di
Paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad
importare determinati prodotti di origine animale, prodotti
della pesca o molluschi bivalvi vivi, e' pubblicata in GUCE
n. L 243 dell'11 ottobre 1995.



 
Art. 11
Transiti

1. Il veterinario ufficiale autorizza il transito di partite provenienti da un Paese terzo e dirette verso un altro Paese terzo, anche per conto di tutti gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che: a) le partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono
soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione e
siano destinati ad un altro Paese terzo. E' consentito derogare a
tale ultima condizione nel caso in cui una partita sia trasbordata
conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a), all'interno
della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di
essere rispedita, senza alcun'altra sosta, nei territori elencati
nell'allegato I, secondo criteri generali stabiliti in sede
comunitaria; b) il transito sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario
ufficiale presso il quale la partita entra per la prima volta in
uno dei territori elencati nell'allegato I; c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per
iscritto al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di
riprendere possesso della partita ai fini dell'applicazione di
quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3, qualora i prodotti
vengano respinti;
2. L'autorizzazione al transito di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la partita presentata in regime di transito al posto d'ispezione
frontaliero deve:
1) essere accompagnata dai certificati o documenti di cui
all'articolo 7, comma l, lettera a) e, se del caso, dalle
traduzioni autenticate;
2) essere sottoposta al controllo documentale e al controllo
d'identita'. Nel caso di trasporto per via marittima o aerea,
fatti salvi i casi di rischio per la salute umana o degli animali
ovvero di sospetto d'irregolarita', che comportano l'esecuzione di
controlli materiali complementari, il veterinario ufficiale puo'
non effettuare il controllo documentale e d'identita' se la
partita:
a) non viene scaricata; in tal caso, fatto salvo l'articolo 19,
il controllo documentale si limita all'esame del registro di
bordo della nave o dell'aereo;
b) e' trasbordata, conformemente all'articolo 9, comma 1,
lettera a);
3) se trattasi di transito attraverso i territori elencati
nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua
navigabili:
a) essere inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la
procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92, al
punto di uscita dalla Comunita' europea, accompagnata dai
documenti di cui al punto 1) e dal certificato di cui
all'articolo 5, comma 1, recante indicazione del posto
d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa
uscira' dalla Comunita' europea;
b) essere trasportata, senza rottura o frazionamento del carico
dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di
introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale
del citato posto d'ispezione e senza manipolazione durante il
trasporto;
c) uscire dalla Comunita' europea attraverso un posto
d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di trenta
giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero
d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la
procedura comunitaria per tener conto di situazioni di
lontananza geografica debitamente motivata; b) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto deve informare
il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di
uscita della partita per il tramite della rete ANIMO; c) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di
uscita deve attestare nel certificato di cui all'articolo 5, comma
1, che la partita ha lasciato il territorio della Comunita'
europea e inviare copia di detto certificato al posto d'ispezione
frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora
quest'ultimo posto d'ispezione frontaliero non sia stato informato
dell'uscita dei prodotti dalla Comunita' europea entro il termine
previsto alla lettera a), punto 3), lettera c), ne informa la
competente autorita' doganale che procede ad ogni indagine per
determinare la reale destinazione dei prodotti.
3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.



Nota all'art. 11:
- Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda
nelle note all'art. 2.



 
Art. 12
Introduzione in deposito franco, deposito doganale e zona franca

1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/1992, possono esservi ammesse soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se: a) la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera
pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra
destinazione finale da precisare; b) i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per
l'importazione.
2. In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto e' considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.
3. Le partite di cui al comma 1 devono essere: a) sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero
d'introduzione, ad un controllo documentale, d'identita' e
materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le
condizioni d'importazione; salvo in caso di sospetto che esistano
rischi per la salute umana e degli animali, il controllo materiale
non e' richiesto qualora dal controllo documentale risulti che i
prodotti in questione non soddisfano i requisiti comunitari; b) accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), e, se necessario, a tali documenti devono essere allegate le
traduzioni autenticate.
4. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale redige il certificato di cui all'art. 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorita' doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale.
Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica.
5. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale redige comunque il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali e sottopone i prodotti a vincolo sanitario; le autorita' doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale, solo se, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, sussistono i seguenti requisiti: a) i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto di divieto di
esportazione verso il territorio comunitario; b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono
riconosciuti dal Ministero della sanita' ai fini del magazzinaggio
dei prodotti ai sensi del comma 6; le spese relative alla
procedura di riconoscimento dei depositi sono a carico del
richiedente e determinate, sulla base del costo effettivo del
servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Con provvedimento del Ministero della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di vigilanza dei depositi di cui al comma 5, nonche' la procedura per il loro riconoscimento; tali depositi, al fine di detto riconoscimento, devono comunque soddisfare le seguenti condizioni: a) avere aree recintate i cui punti di entrata e di uscita sono
costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso
di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere
recintata e costantemente controllata dall'autorita' doganale; b) essere conformi ai requisiti di riconoscimento stabiliti dalla
legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il
prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una
legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale; c) disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in
entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e
della quantita' dei prodotti per ogni partita e del nome ed
indirizzo del destinatario, da conservare per almeno tre anni; d) disporre di locali di immagazzinamento e, se del caso, di
refrigerazione separati per i prodotti non conformi alla normativa
veterinaria. Per i depositi esistenti, e' tuttavia consentito
autorizzare l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un
medesimo locale qualora i prodotti non conformi alla normativa
comunitaria siano depositati in un recinto chiuso a chiave; e) disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli
veterinari.
7. Le autorita' doganali e veterinarie, per quanto di rispettiva competenza, verificano: a) la permanenza nei depositi dei requisiti necessari al
riconoscimento; b) che i prodotti che non soddisfano i requisiti veterinari
comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti
dei prodotti conformi ai detti requisiti; c) le entrate e delle uscite dal deposito; durante le ore di accesso
ai depositi o alle zone, la competente autorita' veterinaria
vigila, in particolare, che i prodotti non conformi ai requisiti
comunitari non lascino i locali o compartimenti in cui sono
depositati senza il suo consenso; d) che non vi sia stata alcuna alterazione, sostituzione dei prodotti
immagazzinati nei depositi o cambiamento di imballaggio o di
confezionamento o loro trasformazione.
8. Per motivi di salute umana o degli animali il Ministero della sanita' puo' disporre il divieto di introduzione nei depositi doganali, depositi franchi o zone franche, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.
9. Le partite sono introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.
10. Le partite di cui al comma 5 possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un Paese terzo, in un deposito di cui all'art. 13, o per essere distrutte, fermo restando che: a) la spedizione verso un Paese terzo deve effettuarsi nel rispetto
dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), comma 2,
lettera a), numeri 1) e 3), nonche' al medesimo comma 2, lettere
b) e c); b) il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve
avvenire tramite il formulario di controllo doganale T1, mediante
indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal
suddetto articolo, dei dati identificativi di tale deposito; c) il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa
denaturazione dei prodotti in questione; per il successivo
inoltro, il trasporto deve essere effettuato, senza rotture del
carico, sotto la vigilanza delle autorita' competenti, in veicoli
o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime; d) fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera b), le partite non
possono formare oggetto di trasferimento in altri depositi o zone
franche, neanche in via temporanea.
11. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 6, 8, 9 e 10, se dovuto al fatto del responsabile dei deposito determina la sospensione o la revoca del riconoscimento del deposito stesso da comunicare alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
12. Il Ministero della sanita': a) trasmette alla Commissione europea l'elenco delle zone franche,
dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al comma 5,
nonche' degli operatori di cui all'art. 13; b) cura la diffusione dei nominativi degli operatori di cui
all'articolo 13 che operano negli altri Stati membri, resi noti
dalla Commissione europea.
13. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
14. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5, lettera b), il richiedente deve esibire copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al decreto previsto allo stesso comma 5, lettera b).



Nota all'art. 12:
- Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda
nelle note all'art. 2.



 
Art. 13
Approvvigionamento di navi

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1, 3, 5, 8, 9 e 13, gli operatori che forniscono i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono essere autorizzati dal Ministero della sanita' sulla base di apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, gli operatori devono: a) rifornirsi di prodotti che possono essere sottoposti a
trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti
comunitari; b) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano
costantemente controllate dal responsabile del deposito; nel caso
di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere
recintata e costantemente controllata dall'autorita' doganale; c) non immettere per il consumo, in alcuno dei territori elencati
nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5; d) segnalare tempestivamente, al competente posto d'ispezione
frontaliero, l'arrivo dei prodotti di cui all'articolo 12, comma
5, in una zona o in un deposito di cui alla lettera c).
3. Gli operatori autorizzati ai sensi del comma 1 devono: a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto
marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel
porto presso il quale deve essere effettuata la consegna, fermo
restando che i prodotti non devono in alcun caso lasciare la zona
portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito
d'origine fino a quello del porto presso il quale deve essere
effettuata la consegna deve essere effettuato sotto sorveglianza
doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE)
n. 2913/1992 ed essere accompagnato da un certificato veterinario
conforme al modello stabilito in sede comunitaria; b) informare preventivamente l'autorita' competente della zona
portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti
consegnati nonche', limitatamente alle consegne destinate ad un
deposito di cui alla lettera a), le autorita' competenti della
zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di
spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione, fornendo loro
altresi' prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione
finale consentita; c) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle
uscite, dal quale deve essere possibile controllare anche le
eventuali frazioni delle partite conservate nel deposito.
4. Gli operatori di cui al comma 1 devono destinare i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie esclusivamente alle navi in navigazione al di fuori delle acque territoriali.
5. L'autorita' competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati preavvisa della consegna l'autorita' competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al piu' tardi al momento della spedizione dei prodotti, informandola anche del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.
6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorizzazione di cui al comma 1, e' revocata; il Ministero della sanita' informa della revoca la Commissione europea e gli altri Stati membri.



Nota all'art. 13:
- Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda
nelle note all'art. 2.



 
Art. 14
Destinazioni doganali diverse

1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, e' diversa da quelle previste all'articolo 7 e all'articolo 12, comma 4, sono sottoposti, se non devono essere distrutti o riesportati, al controllo d'identita' e al controllo materiale che ne accertino la conformita' o meno alle condizioni previste per l'importazione.



Nota all'art. 14:
- Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda
nelle note all'art. 2.



 
Art. 15
Reimportazione

1. Le partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un Paese terzo, possono essere reimportate solo se: a) i prodotti sono accompagnati:
1) dall'originale del certificato con il quale i prodotti sono
stati esportati verso il Paese terzo o da una sua copia
autenticata dall'autorita' di detto Paese, integrato con i motivi
del respingimento, la garanzia che sono state rispettate le
condizioni di magazzinaggio e di trasporto e la dichiarazione che
i prodotti non hanno subito alcuna manipolazione;
2) nel caso di contenitori sigillati, da un attestato nel quale il
trasportatore dichiara che il contenuto non e' stato manipolato o
scaricato; b) i prodotti sono sottoposti presso il posto d'ispezione frontaliero
in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei
territori elencati nell'allegato I, a controllo documentale, a
controllo d'identita' e, nei casi previsti all'articolo 19, a
controllo materiale; c) la partita sia inviata direttamente, nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), verso lo
stabilimento d'origine dello Stato membro che ha rilasciato il
certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati
membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per
conto di tutti gli Stati membri di transito, dal veterinario
ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in cui la partita
viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati
nell'allegato I.
2. Nel caso di cui al comma 1: a) prodotti oggetto di reimportazione devono essere trasportati sino
allo stabilimento d'origine, nel rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), con mezzi di trasporto a
chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del
posto d'ispezione frontaliero presso il quale la partita viene
introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati
nell'allegato I, in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di
qualsiasi apertura del contenitore; b) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di cui
alla lettera a), che ha autorizzato il trasporto, informa il
servizio veterinario competente del luogo di destinazione per il
tramite del sistema ANIMO.
3. Non e' possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le prescrizioni di cui al comma 1, l'autorita' competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.
4. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di controllo veterinario, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
 
Art. 16
Esclusioni dai controlli

1. Sono esclusi dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a 15, i prodotti: a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro
consumo personale, a condizione che la quantita' trasportata non
superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie,
con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano da un
Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco
stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono
vietate le importazioni; b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che
si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere
commerciale, la quantita' spedita non superi quella stabilita, in
attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del
Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da una
parte di un Paese terzo che figura nell'elenco stabilito in sede
comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le
importazioni; c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti
internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e
dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti in uno dei
territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro
rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e'
tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti
sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua
tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e
sotto vigilanza doganale; d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con
valore Fo pari o superiore a 3,00, a condizione che la quantita'
non superi quella definita in sede comunitaria, e sono:
1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al
loro consumo personale;
2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si
tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli introdotti al
fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad
essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati
dal Ministero della sanita' e non possano essere destinati ad usi
diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio
nazionale; inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a
cio' destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n. 2); f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma restando la
vigilanza del competente servizio veterinario a che:
1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne' ad usi diversi
da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio
nazionale;
2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad eccezione dei
quantitativi utilizzati per le analisi, distrutti o rispediti nel
rispetto di adeguate garanzie sanitarie fissate dal medesimo
servizio veterinario.
2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, in materia di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.
3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del detentore o altro soggetto responsabile della merce.



Nota all'art. 16:
- Il D.P.R. 1o marzo 1992, n. 231, reca: "Regolamento
di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e
91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia
sanitaria in materia di importazione di animali, della
specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da
Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni
fresche di animali domestici della specie suina". Il testo
dell'art. 1, commi 2 e 3, del suddetto decreto, cosi'
recita:
"2. Il presente regolamento, non si applica:
a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo
o al lavoro temporanei in prossimita' della frontiera
italiana;
b) alle carni, purche' in quantita non superiore ad
un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o
costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;
c) alle carni destinate ad essere consumate dal
personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti
internazionali.
3. Le carni di cui al comma 2, lettera c), e i
rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto
internazionale devono essere distrutti sotto controllo
dell'autorita' sanitaria competente per territorio; non si
ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o
dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo
doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto
internazionale ad un altro".



 
Art. 17
Misure sanitarie cautelari

1. Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformita' a quanto previsto al comma 2.
2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarita', il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone: a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati
nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato
al carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con
partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso
mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione
veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria
Inoltre, il veterinario ufficiale:
1) avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, primo trattino, della decisione 92/438/CEE;
2) annulla, con le modalita' stabilite in sede comunitaria, i
certificati o i documenti veterinari che accompagnano i prodotti
respinti al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto
d'ispezione frontaliero; b) la distruzione del prodotto con le modalita' di cui al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso l'impianto piu'
vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti casi:
1) la rispedizione non e' possibile in base ai risultati
dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di
polizia sanitaria;
2) e' trascorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera
a);
3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio
assenso.
3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorita' doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.
4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformita' al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto.
5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative: a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla
trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4,
nonche' quelle comunque connesse; b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3.
6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.
7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.



Note all'art. 17:
- Per quanto riguarda la decisione 92/438/CEE, si veda
nelle note alle premesse.
- Per quanto riguarda l'art. 1, paragrafo 1, della
suddetta decisione, si veda nelle note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio
del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul
mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
agenti patogeni degli alimenti per animali di origine
animale o a base di pesce e che modifica la direttiva
90/425/CEE".



 
Art. 18
Prodotti della pesca freschi

1. I prodotti della pesca freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un Paese terzo, prima di poter essere importati in uno dei territori elencati nell'allegato I devono essere sottoposti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, i controlli veterinari previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro. Tuttavia, i tonni congelati sbarcati direttamente da un peschereccio appartenente a societa' miste registrate conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, senza essere decapitati ne' sventrati, possono essere sottoposti, previa deroga all'articolo 3, comma 1, accordata in sede comunitaria su richiesta del Ministero della sanita', ai controlli previsti dal presente decreto nello stabilimento di destinazione riconosciuto per la trasformazione di detti prodotti se: a) i controlli sono effettuati direttamente dal veterinario ufficiale
del posto d'ispezione frontaliero piu' vicino allo stabilimento; b) lo stabilimento non dista oltre 75 km dal posto d'ispezione
frontaliero piu' vicino; c) i prodotti in oggetto sono trasferiti dal punto di sbarco fino
allo stabilimento, sotto sorveglianza doganale secondo la
procedura di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).



Nota all'art. 18:
- Il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del
6 maggio 1994, e' pubblicato in G.U.C.E. legge n. 121 del
12 maggio 1994 e reca: "Condizioni applicabili ai
pescherecci di Paesi terzi per lo sbarco diretto e la
commercializzazione delle loro catture nei porti della
Comunita'".



 
Art. 19
Controlli eventuali

1. Fermi restando i controlli espressamente previsti dal presente decreto, il veterinario ufficiale procede a quelli ulteriori ritenuti opportuni per confermare o escludere il sospetto nel caso in cui ritenga sussistente una mancata osservanza della legislazione veterinaria o abbia dubbi circa: a) l'identita' di un prodotto o la sua effettiva destinazione; b) la conformita' di un prodotto alle garanzie previste per la
specifica tipologia; c) il rispetto delle prescritte garanzie in materia di salute umana e
degli animali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i prodotti devono restare sotto sorveglianza fino a che non siano noti i risultati del controllo; in caso di conferma del sospetto i prodotti aventi la stessa origine sono sottoposti ai controlli rafforzati di cui agli articoli 22 e 23.
 
Art. 20
Misure di salvaguardia

1. Se in occasione dei controlli di cui al presente decreto una partita di prodotti manifesta un pericolo per la salute umana o degli animali, il veterinario ufficiale: a) dispone il sequestro e la distruzione della partita; b) informa immediatamente gli altri posti di ispezione frontalieri e
il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla
Commissione, di quanto constatato e dell'origine dei prodotti,
conformemente alla decisione 92/438/CEE.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, se si ha notizia che sul territorio di un Paese terzo si e' manifestata o diffusa una malattia per la quale e' previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea, una zoonosi, un'altra malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che puo' costituire un grave rischio per la salute umana o per gli animali, il Ministero della sanita', in mancanza di provvedimenti adottati in sede comunitaria dispone, informandone gli altri Stati membri e la Commissione europea, misure cautelari: a) di carattere generale, nei confronti del Paese terzo interessato o
dello stabilimento di detto Paese terzo; b) specifiche, nei confronti dei prodotti, compresi quelli rientranti
nel campo di applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
3. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative alle misure di cui al presente articolo.



Nota all'art. 20:
- Per quanto riguarda la decisione 92/438/CEE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 21
Verifiche comunitarie

1. Il Ministero della sanita' fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea incaricati di verificare che i controlli veterinari siano svolti in conformita' alla normativa comunitaria.
 
Art. 22
Rafforzamento dei controlli

1. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto il veterinario ufficiale riscontra un'infrazione grave o ripetute infrazioni ne informa gli altri posti d'ispezione e, per il tramite del Ministero della sanita', la Commissione europea.
2. Nel caso di cui al comma 1, i posti di ispezione frontalieri sottopongono tutte le partite di prodotti della stessa tipologia e della medesima origine o provenienza a controlli rafforzati; di esse, le prime dieci, complessivamente considerate, sono soggette a: a) sequestro presso i posti d'ispezione frontalieri; b) controllo materiale con prelievo di campioni ed esecuzione degli
esami di laboratorio previsti all'allegato III; se i risultati
relativi a tale controllo confermano il mancato rispetto della
normativa comunitaria, la partita, o frazione di essa, e'
assoggettata ai provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Il Ministero della sanita' informa la Commissione europea del risultato dei controlli di cui ai comma 2.
4. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto si riscontra il superamento dei limiti massimi di residui, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera b).
5. Gli oneri connessi alle misure previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.
 
Art. 23
Mutua assistenza

1. Il Ministero della sanita', qualora dai risultati dei controlli effettuati nel luogo di commercializzazione dei prodotti venga informato che un posto d'ispezione frontaliero, un deposito doganale, una zona franca o un deposito franco di cui all'articolo 12 di un altro Stato membro: a) non ha rispettato le disposizioni comunitarie, segnala il caso
alla competente autorita' centrale dell'altro Stato membro
affinche' adotti le misure necessarie e provveda a comunicare la
natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi
delle stesse e, nel caso ritenga le misure non sufficienti,
individua, con l'autorita' competente dello Stato membro in
questione, le modalita' per porre rimedio alla situazione, anche
mediante un sopralluogo; b) ha commesso ripetute infrazioni alle disposizioni comunitarie:
1) informa la Commissione europea e le autorita' competenti degli
altri Stati membri;
2) chiede alla competente autorita' dello Stato membro dal quale i
prodotti sono giunti nel territorio nazionale di rafforzare i
controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il
deposito doganale, la zona franca o il deposito franco in
questione;
3) intensifica i controlli sui prodotti provenienti dai posti
d'ispezione, dai depositi e dalle zone di cui al punto 2), in
attesa delle eventuali misure disposte dalla Commissione europea.
 
Art. 24
Scambio di funzionari

1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea, ai sensi della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanita' predispone annualmente un programma di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari nelle importazioni da Paesi terzi, lo sottopone al coordinamento del Comitato veterinario permanente e adotta le misure di esecuzione da esso disposte.



Nota all'art. 24:
- Per quanto riguarda la decisione 90/424/CEE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 25
Formazione

1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea ai sensi del titolo III della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanita' realizza programmi specifici di formazione obbligatoria per i veterinari ufficiali destinati ai posti di ispezione frontalieri, secondo linee guida predisposte in sede comunitaria.



Note all'art. 25:
- Per quanto riguarda la decisione 90/424/CEE, si veda
nelle note alle premesse. Il titolo III della suddetta
decisione cosi' recita:

"Titolo III
Controlli veterinari

Art. 27.
La Comunita' contribuisce a rendere piu' efficace il
sistema dei controlli veterinari:
tramite la concessione di un aiuto finanziario a
laboratori di collegamento o di riferimento;
partecipando finanziariamente all'attuazione dei
controlli intesi a prevenire le zoonosi;
partecipando finanziariamente all'attuazione della
nuova politica in materia di controlli nel quadro della
realizzazione del mercato interno.

Capitolo 1
Laboratori di collegamento o di riferimento

Art. 28.
1. Puo' beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi
laboratorio di collegamento o di riferimento che sia
designato come tale in conformita' della normativa
veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che
soddisfi i requisiti ivi previsti.
2. Le modalita' per la concessione degli aiuti
contemplati al paragrafo 1, le condizioni a cui essi
possono essere subordinati, nonche' la loro entita', sono
stabilite secondo la procedura prevista all'art. 41.
3. Per le azioni previste nel presente capitolo,
l'importo degli stanziamenti necessari e' fissato ogni anno
nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2
Controlli per la prevenzione delle zoonosi

Art. 29.
Fin dall'applicazione di una normativa comunitaria per
il controllo delle zoonosi, gli Stati membri potranno
sollecitare un contributo finanziario della Comunita' ai
propri programmi di controllo, nell'ambito di un programma
nazionale che deve essere approvato dalla Commissione
conformemente alla procedura prevista all'art. 41.
Art. 30.
Lo Stato membro interessato che presenta il programma
di controllo alla Commissione fornisce anche tutte le
informazioni finanziarie appropriate ed indica in
particolare il costo complessivo previsto annualmente per
la realizzazione del suddetto programma.
Art. 31.
Il livello del contributo finanziario della Comunita'
per ciascun programma nazionale di controllo e le eventuali
condizioni cui detto contributo puo' essere subordinato
sono stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 41.
Art. 32.
Ai fini del presente capitolo e' applicabile l'art. 24,
paragrafi da 5 a 8.
Art. 33.
Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo
degli stanziamenti necessari e' stabilito ogni anno nel
quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 3
Nuova politica in materia di controlli

Art. 34.
1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambi di
funzionari competenti nel settore veterinario.
2. Nell'ambito del comitato, la Commissione procede con
gli Stati membri, ad un coordinamento dei programmi di
scambi.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie
alla realizzazione dei programmi coordinati di scambi.
4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame
dello stato di avanzamento dei programmi, in base alla
relazione degli Stati membri.
5. Gli Stati membri tengono conto dell'esperienza
acquisita per migliorare e approfondire i programmi di
scambio.
6. Un aiuto finanziario della Comunita' puo' essere
accordato per la realizzazione efficace dei programmi di
scambio in particolare attraverso tirocini di formazione
integrativa, quali quelli contemplati all'art. 36,
paragrafo 1. L'entita' del contributo finanziario della
Comunita' nonche' le eventuali condizioni cui puo' essere
subordinato sono stabilite secondo la procedura prevista
all'art. 41.
7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli
articoli 20 e 21.
Art. 35.
L'art. 34, paragrafi 6 e 7, e' applicabile ai programmi
che devono essere varati nell'ambito della decisione
prevista all'art. 19 della direttiva 89/662/CEE del
Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli
veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno, per
organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne
per i prodotti provenienti dai Paesi terzi introdotti nella
Comunita'.
Art. 36.
1. La Commissione puo' organizzare, direttamente o
tramite le autorita' nazionali competenti, periodi di
tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale
nazionale, in particolare per quello incaricato dei
controlli di cui all'art. 35.
2. Le modalita' per l'organizzazione delle azioni di
cui al paragrafo 1 nonche' il livello del contributo
finanziario della Comunita' sono stabilite dalla
Commissione, secondo la procedura prevista all'art. 41.
Art. 37.
1. La creazione di sistemi d'identificazione degli
animali e di notifica delle malattie nell'ambito della
normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi
intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della
realizzazione del mercato interno, puo' beneficiare di un
aiuto finanziario della Comunita'.
2. Le modalita' per l'organizzazione dell'azione di cui
al paragrafo 1 ed il livello del contributo finanziario
della Comunita' sono stabiliti dalla Commissione, previa
consultazione del comitato.
Art. 38.
1. Se uno Stato membro, per attuare la nuova politica
di controlli richiesta dalla realizzazione del mercato
interno per gli animali vivi ed i prodotti di origine
animale, incontra, dal punto di vista strutturale o
geografico, difficolta' in materia di personale o di
infrastruttura, esso puo' beneficiare, a titolo
transitorio, di un'assistenza finanziaria decrescente della
Comunita'.
2. Lo Stato membro interessato presenta alla
Commissione un programma nazionale che sia inteso a
migliorare il sistema di controllo vigente e che sia
corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.
3. Ai fini del presente articolo e' applicabile l'art.
24, paragrafi 3 e da 5 a 8.
Art. 39.
Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo
degli stanziamenti necessari e' stabilito ogni anno nel
quadro della procedura di bilancio".



 
Art. 26
Ricorsi

1. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.
2. I provvedimenti adottati dalle competenti autorita' relativamente alle partite riscontrate non conformi sulla base dei controlli di cui al presente decreto: devono essere comunicati, per iscritto, con la relativa motivazione, con l'espressa indicazione delle vie di ricorso offerte e relativi forme e termini, all'interessato al carico o al suo rappresentante.
 
Art. 27
Modalita' applicative

1. In attesa di disposizioni comunitarie, il Ministero della sanita' stabilisce ove occorra: a) le modalita' di applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, con
esclusione delle disposizioni finanziarie; b) l'elenco dei prodotti vegetali che per la loro destinazione
successiva possono presentare un rischio di propagazione di
malattie contagiose o infettive per gli animali e devono pertanto
essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dal presente
decreto ed in particolare a quelli di cui all'articolo 4, allo
scopo di accertare l'origine e la destinazione previste per tali
vegetali, nonche':
1) le norme di polizia sanitaria che i Paesi terzi dovranno
rispettare e le garanzie che dovranno offrire, riguardanti, in
particolare, la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in
funzione della situazione sanitaria di detti Paesi;
2) l'elenco dei Paesi terzi che, sulla base delle garanzie di cui
al punto 1), sono autorizzati ad esportare verso il territorio
nazionale detti prodotti vegetali;
3) eventuali modalita' specifiche di controllo, in particolare
quelle relative ai prelievi di campioni da detti prodotti e
specificamente nel caso di importazione alla rinfusa.
 
Art. 28
Apparato sanzionatorio

1. Chiunque introduce nel territorio nazionale prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di ispezione frontalieri e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni per ciascuna partita.
2. Chiunque effettua il transito dei prodotti di cui al comma 1 nel territorio nazionale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni per ciascuna partita.
3. Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 12, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 12, comma 8, e nel caso di esercizio di un deposito di cui all'articolo 12, comma 5, senza il prescritto riconoscimento.
4. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
6. L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
 
Art. 29
Disposizioni finanziarie

1. Relativamente alle spese connesse alle procedure di ispezione e controllo veterinari previste dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.



Nota all'art. 29:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo
19 novembre 1998, n. 432, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 30
Disposizioni finali

1. Le disposizioni che prevedono l'applicazione di norme nazionali per i controlli veterinari di cui all'articolo 1 da effettuarsi presso i posti di ispezione frontalieri sui prodotti disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 231, 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 555, 10 dicembre 1997, n. 497, e 17 ottobre 1997, n. 607, sono abrogate; tali controlli si effettuano secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono apportate le seguenti modifiche: a) sono abrogati gli articoli da 18 a 34 e l'articolo 39; b) sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli
articoli e nel titolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 30:
- Per quanto riguarda il D.P.R. 1o marzo 1992, n. 231,
si veda in note all'art. 16.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530,
reca: "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce
le norme sanitarie applicabili alla produzione e
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 531, reca: "Attuazione
della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione
dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche
apportate aIla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme
igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca
ottenuti a bordo di talune navi".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, reca:
"Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che
stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di
acquacoltura".
- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 497, reca:
"Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero".
- Per quanto riguarda il D.P.R. 17 ottobre 1997, n.
607, si veda nelle note all'art. 8.
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse.



 
ALLEGATO I

----> Vedere Allegato <----
 
ALLEGATO II


----> Vedere Allegato <----



Note all'allegato II:
- La direttiva 90/425/CEE, e' pubblicata in G.U.C.E.
L 224 del 18 agosto 1990. L'art. 20 della suddetta
direttiva, cosi' recita:
"Art. 20. - 1. La Commissione attua, secondo la
procedura prevista all'art. 18, un sistema informatizzato
di collegamento tra autorita' veterinarie, in particolare
al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le
autorita' competenti delle regioni in cui e' stato
rilasciato un cerrificato o documento sanitario che
accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e
le autorita' competenti dello Stato membro destinatario.
2. Le modalita' della partecipazione finanziaria
comunitaria di cui all'art. 37 della decisione 90/424/CEE,
necessarie alla realizzazione di questo programma sono
adottate secondo la procedura prevista all'art. 42 della
stessa decisione.
3. La Commissione adotta le modalita' di applicazione
del presente articolo, secondo la procedura prevista
all'art. 18, e in particolare le norme appropriate per lo
scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei
dati scambiati".
- La direttiva 90/667/CEE, e' pubblicata in G.U.C.E.
L 363 del 27 dicembre 1990".



 
ALLEGATO III
----> Vedere Allegato <----
 
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