Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81
Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Enti utilizzatori

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attivita' progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attivita' diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra piu' enti in base alla vigente normativa, la possibilita' di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attivita' e' collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attivita'.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 45, comma 2, della legge
17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118:
"2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad
apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo
assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della
legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del
decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo
sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione
stabile".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomi locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
1o dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge
24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
"1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici,
dalle societa' a totale o prevalente partecipazione
pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono
essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per
materia anche su proposta delle regioni e degli enti
locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di
lavori socialmente utili".
- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinatari al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo".



 
Art. 2
Definizione dei soggetti utilizzati

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1: a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei
requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti
dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni; b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni; c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi
dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1998, n. 141; d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi
dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni; e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di
cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n.
468 del 1997, e successive modificazioni; f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al
comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attivita' socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilita' in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonche' dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.



Note all'art. 2:
- L'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 468/1997, cosi' recita:
"5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di anzianita' o divecchiaia, la concessione di un
contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
proseguimento volontario della contribuzione ovvero
all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata".
- Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, ovviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), e' il seguente:
"6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative delle
societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, e' il
seguente:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del
31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti
commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della direzione regionale del
lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, le quali inviano
tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un
contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
proseguimento volontario della contribuzione ovvero
all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione
del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi
quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito
dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c)
del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'art. 10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31
dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
misure di cui al comma 5".
- Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 reca:
"Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori
impegnati nei lavori socialmente utili".
- L'art. 9 del decreto legislativo n. 468/1997, e' il
seguente:
"Art. 9 (Decadenza). - 1. L'ingiustificato rifiuto
dell'assegnazione alle attivita' di cui all'art. 1, da
parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali,
comporta la perdita del trattamento e la cancellazione
della lista regionale di mobilita' di cui all'art. 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e
la cancellazione sono disposte dal responsabile della
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento e'
ammesso ricorso entro trenta giorni dalla direzione
regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che
decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La
partecipazione ad attivita' di orientamento e di
formazione, disposta dai competenti uffici pubblici,
costituisce giustificato motivo di rifiuto
dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la
cancellazione dalla lista di mobilita' di cui al comma 1,
non possono essere disposte quando le attivita' offerte si
svolgono in un luogo distante piu' di 50 chilometri da
quello di residenza del lavoratore o comunque non
raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La
commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
esistenti in esso, puo' modificare i predetti limiti
relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1
operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono,
per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca
dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano
partecipato regolarmente alle attivita' socialmente utili
alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato
le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti
previdenziali cessano dalla partecipazione alle attivita'
di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalita' di cui
al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi
utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del
progetto o della prestazione, la sostituzione con altro
lavoratore".
- Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n.
468/1997, e' il seguente:
"4. Le regioni e le province possono destinare risorse,
utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento
degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui
all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di
lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS
tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a
bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse
modalita' e gli stessi effetti di quelle del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri,
forfettariamente calcolati per la corresponsione degli
assegni familiari".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.



 
Art. 3
Attivita' socialmente utili

1. Le attivita' in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono: a) quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni; b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione; c) i trasporti e la connessa logistica. Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attivita' in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attivita' aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attivita'.
3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attivita' di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.



Note all'art. 3:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n.
468/1997, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Si definiscono lavori socialmente utili
le attivita' che hanno per oggetto la realizzazione di
opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva,
mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti,
alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo,
compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del
lavoro".
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
468/1997, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. I progetti di lavori di pubblica utilita'
sono attivati nei settori della cura della persona;
dell'ambiente, del territorio e della natura; dello
sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero
e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni
culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza,
agli anziani; riabilitazione e recupero di
tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone
detenute, nonche' interventi mirati nei confronti di
soggetti in condizioni di particolare disagio e
emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e
di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani,
tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi pubblici e
di lavoro, tutela delle aree protette e di parchi naturali,
bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di
bonifica dell'amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli
assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura
biologica, realizzazione delle opere necessarie allo
sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche
delle zone di montagna, della silvicoltura,
dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e
riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli
edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nella citta' e
centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e
perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di
recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo
sviluppo del turismo".



 
Art. 4
Disciplina della prestazione in attivita' socialmente utili

1. L'utilizzo nelle attivita' di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attivita' compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore.
 
Art. 5
Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

1. Al fine di proseguire le attivita', secondo le modalita' di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, commna 3, deliberano: a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati; b) le attivita' espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di
quelle indicate nell'articolo 3; c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e
l'attivita' da svolgere; d) la localita' e la sede di svolgimento delle attivita'; e) la durata dell'attivita' cosi' come disciplinata dall'articolo 4
del presente decreto; f) le modalita' organizzative delle attivita'; g) l'eventuale quantita' di ore aggiuntive e il corrispettivo
ammontare del trattamento economico; h) le forme assicurative attivate; i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina
delle attivita' svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma; l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme
previste agli articoli 6 e 7; m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco
dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attivita' ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutivita'.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attivita' comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si
veda in nota all'art. 2.



 
Art. 6
Misure volte alla creazione di opportunita' occupazionali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attivita' previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potra' esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.



Note all'art. 6:
- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 468/1997, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Allo scopo di creare le necessarie ed
urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori
impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali
per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della
progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
inizialmente costituita, nella misura non inferiore al
40 per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al
30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi
impegnati; tale condizione andra' rispettata per un periodo
non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di
evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al
30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi
impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano
capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a
maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del
socio privato anche sotto forma di cooperative di
produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a
norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione
dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'art. 2 comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, stipulare convenzioni di durata non
superiore a 60 mesi con societa' di capitale, cooperative
di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione
che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia'
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di
contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella
misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a
tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di
partecipanti al consorzio".
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
cosi' recita:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
interministeriale 21 maggio 1998:
"Art. 8 (Assunzioni presso le imprese commissionarie di
lavori pubblici). - 1. I committenti pubblici, sino al 31
dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a
base di gare d'appalto per la realizzazione di opere
pubbliche le modalita' per una riserva obbligatoria di
assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all'art. 1,
in possesso delle qualifiche professionali richieste, non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento,
del numero medio di giornate lavorate oggetto dell'appalto
medesimo".



 
Art. 7 Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e', altresi', riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, nonche' la regolarita' dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette societa'.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi: a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite
convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono
comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S.
territorialmente competenti; b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle societa' miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa' miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.



Note all'art. 7:
- Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, e' il
seguente:
"2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti
con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4".
- Il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 223/1991, e'
il seguente:
"4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative ed istituti".
- L'art. 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale), cosi' recita:
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del
collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle
disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le
norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'art. 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai
sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla
sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed
il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1996, il datore di lavoro
e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto
dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta,
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro
matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il
contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La
mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui
al presente comma ed il mancato invio alla sezione
circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui
al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la
medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro
matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua
l'impossibilita' di accertare che il registro sia stato
compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione
circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle
agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la
comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti
comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale viene determinato un modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare
l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per
ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a
che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da
quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia
assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalita'. A quest'ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
i poteri di cui all'art. 3 del decretolegge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale
del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione
al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La
dotazione organica del contingente dell'Arma dei
carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' aumentata di
centoquarantatre unita' di cui due ufficiali, novanta
unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue
unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere
e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in
lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. All'onere relativo alle residue
quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del
20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale".
- Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468
del 1997, e' il seguente:
"4. I progetti di lavori di pubblica utilita' prevedono
l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove
attivita' stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere
un piano d'impresa relativo alle attivita' che si intendono
promuovere alla fine del progetto. I progetti sono
corredati da dichiarazione scritta attestante la
sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del
progetto di nuove attivita' stabili nel tempo, rilasciata
da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa
individuate con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche
su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime
agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante
la documentata fornitura di assistenza tecnica alla
definizione del progetto. I soggetti promotori possono
modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i
termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni
occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in
corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica
utilita' cui il piano e' collegato, previa relativa
certificazione ad opera della medesima agenzia di
promozione e lavoro che ha gia' rilasciato la dichiarazione
scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate
all'organo che ha approvato il progetto".



 
Art. 8
Fondo per l'occupazione

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attivita' di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attivita' progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver gia' deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attivita' socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001.



Note all'art. 8:
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e' il seguente:
"1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di
assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con
legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base si bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta".



 
Art. 9
Disciplina sanzionatoria

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attivita' socialmente utili qualora: a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da
quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6; b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui
all'articolo 7, comma 12, lettera a); c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per
l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni
o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attivita' di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attivita' formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.
2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997: a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma
6; b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8; c) articolo 3, commi 2 e 3; d) articolo 4; e) articolo 5; f) articolo 6; g) articolo 9; h) articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
468 del 1997, si veda in nota all'art. 2.
- Per il titolo del decreto interministeriale 21 maggio
1998, si veda in nota all'art. 2.
- Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 468
del 1997, e' il seguente:
"4. I progetti possono essere redatti sulla base di
convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
competenze interregionali. Le convenzioni contengono il
piano generale di svolgimento delle attivita' di lavori
socialmente utili, mentre le modalita' di attuazione in
ambito locale sono contenute nei singoli progetti da
presentare agli organi regionali competenti per
l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente
comma non si applicano ai progetti interregionali
presentati entro il 31 dicembre 1997".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone