Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 7 marzo 2000
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Remicade" infliximab. (Decreto U.A.C. n. 98/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 2683 IT recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Remicade" infliximab;
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE, che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita';
Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto l'art. 29, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il parere espresso in data 22/23 febbraio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Remicade" infliximab debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale "Remicade" infliximab - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone di vetro (tipo I) da 2o ml - infusione endovenosa;
034528012/E (in base 10) - 10XQSD (in base 32).
Titolare:
Centocor B.V. Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden The Nederlands.
 
Art. 2.
La specialita' medicinale e' classificata in classe H.
Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 1.105.000 (ex factory, IVA esclusa).
Su tale prezzo la ditta e' tenuta a praticare una riduzione del 10% sulle forniture agli ospedali.
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 1.509.400 (IVA inclusa).
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita e di consumo.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
 
Art. 5.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.
Roma, 7 marzo 2000
Il dirigente generale: Martini
 
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