Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 marzo 2000
Regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 951;
Vista la decisione della Commissione europea 94/173/CE del 22 marzo 1994;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/29 del 2 febbraio 1996;
Visti gli articoli 18, 29 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale e' stato costituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura per il finanziamento dei regimi di aiuti di cui al decreto legislativo n. 173/1998;
Vista la legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 448, con la quale sono stati recati nella tabella D stanziamenti in favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura per lire 100 miliardi annui per il triennio 2000-2002;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", con la quale, all'art. 2, comma 3, e' stato disposto lo stanziamento di lire 250 miliardi in conto esercizio 1999 per i regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173/1998;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome;
Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto detta le disposizioni generali e le modalita' applicative per l'attuazione di un regime di aiuti a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, i consorzi agrari e le organizzazioni dei produttori e loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformita' da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilita' degli aiuti.
3. Gli interventi saranno applicati nel rispetto della regolamentazione comunitaria, della decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994 e successive modificazioni e tenuto conto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/29 del 2 febbraio 1996.
4. Gli interventi devono essere motivati da considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici di portata generale, con progetti che assicurino un'adeguata, certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici degli interventi.
 
Art. 2.
Modalita' applicative
1. Il programma di interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' articolato in programmi operativi multiregionali e regionali, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente al regime di aiuti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
 
Art. 3.
Beneficiari
1. Sono ammesse a beneficiare degli aiuti le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, iscritte nel registro delle imprese, i consorzi agrari e le organizzazioni dei produttori e loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie.
2. I beneficiari organizzati in forma societaria (v. tab. 2 e 4) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) societa' cooperative iscritte nella terza sezione del registro prefettizio, ed i loro consorzi iscritti nella medesima sezione agricola per le province di Trento e Bolzano in base ad i propri registri;
b) societa' di persone costituite per almeno il 50 per cento da imprenditori agricoli. Tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni dall'erogazione del contributo;
c) societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale cooperative o loro consorzi, organizzazioni dei produttori o loro unioni costituite in forma giuridica societaria e gli amministratori preposti alla gestione siano in possesso della medesima qualifica; tali condizioni debbono permanere e comunque essere assicurate anche nel caso di circolazione delle quote od azioni, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo.
 
Art. 4.
Disposizioni generali
1. Gli aiuti sono concessi per specifiche iniziative di sviluppo, su presentazione di un piano di durata triennale. Il piano deve dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneita' a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni agricole, mediante:
a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture di servizio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o fusione e comunque di aggregazione;
c) l'acquisto di strutture, impianti, anche attraverso la capitalizzazione delle imprese cooperative;
d) l'impiego di personale direttivo qualificato e specializzato.
 
Art. 5.
Aiuti ammissibili
1. Gli aiuti ammissibili ai sensi del presente decreto devono riguardare interventi mirati:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale, alla riconversione e al miglioramento delle attivita' di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei prodotti;
d) per gli interventi previsti ai punti a) e b) si potra' intervenire attraverso aiuti per la capitalizzazione delle imprese cooperative finalizzati alla realizzazione di investimenti mirati al rafforzamento strutturale;
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, soggetti consortili e associativi rappresentativi dei produttori agricoli, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 28 del trattato, e di processi o di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e avviamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto, previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
2. I massimali relativi alle azioni finanziabili ai sensi del comma 1 sono riportati nell'allegato A.
 
Art. 6.
Tipologia dei finanziamenti
1. Il finanziamento degli interventi avviene a titolo:
a) di cofinanziamento secondo le modalita' del regolamento (CE) n. 951/97 e successive modifiche ed integrazioni;
b) di aiuti di Stato secondo le disposizioni e le modalita' del presente decreto.
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2000
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 93
 
Allegato
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