Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2000 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 13 marzo 2000
Invasi del Bidighinzu e Bunnari. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Enti gestori: E.S.A.F. e comune di Sassari. (Ordinanza n. 181).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, aisensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;
Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno 2000;
Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale e' stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione di uno studio finalizzato alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;
Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo uno studio riguardante tra l'altro anche i serbatoi del Bidighinzu e del Bunnari;
Atteso che sulla base di tale studio, con ordinanze numeri 114 e 116 del 5 dicembre 1998, sono stati approvati i modelli di regolazione rispettivamente del Bidighinzu e del Bunnari ed al contempo approvato il volume erogabile annualmente dai due invasi pari rispettivamente a 4,5 Mmc e 0,6 Mmc;
Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolamente siccitosi e si e' reso conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilita' al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;
Atteso che a tale scopo si e' svolta, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una prima riunione tecnico preparatoria in data 1o marzo 2000 alla quale hanno preso parte:
l'assessorato regionale dell'agricoltura;
l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
l'assessorato regionale dell'industria;
l'assessorato regionale dei lavori pubblici;
l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);
l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);
i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica;
Atteso che in data 3 marzo 2000 si e' tenuto un ulteriore incontro di approfondimento conclusivo presso il commissario governativo, al termine del quale e' stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi dell'esito dell'istruttoria svolta, nella quale e' contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi di che trattasi e l'utilizzo delle stesse, fino al 31 dicembre 2000;
Atteso che la scheda suddetta riporta, con riferimento agli invasi del Bidighinzu e del Bunnari, la situazione sottoindicata:

=====================================================================
|Valori in milioni di mc ===================================================================== Volume invasato al 1° marzo 2000 .... | 3,86 --------------------------------------------------------------------- Volume derivabile stimato dal 1° marzo 2000 | al 31 dicembre 2000 | 3,86

(ivi compresi gli afflussi naturali stimati dal 1o marzo 2000 al 31 dicembre 2000 e dedotte le perdite, dovute ad evaporazione)

Atteso che la domanda annua complessiva dei centri serviti dall'acquedotto del Bidighinzu e' pari a 11,76 Mmc e che conseguentemente per soddisfare le esigenze idropotabili dal 1o marzo 2000 al 31 dicembre 2000 si evidenzia un deficit di 7,9 Mmc che comporta un'erogazione ridotta del 39,3%;
Atteso che la grave situazione desumibile dai dati predetti impone l'adozione di opportune misure dirette ad assicurare un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse al momento disponibili;
Attesa l'opportunita' di effettuare mensilmente una ricognizione dello stato delle risorse al fine di modulare tempestivamente le misure disposte con la presente ordinanza, in funzione dell'andamento positivo o negativo del bilancio idrico verificato al 1o marzo 2000.

O r d i n a
con decorrenza immediata:
Art. 1.
1. In relazione allo stato attuale delle risorse idriche disponibili per usi civili pari a 3,86 Mmc, che impone un consistente risparmio di risorsa al fine di consentire almeno parzialmente l'alimentazione potabile dei centri serviti dagli invasi del Bidighinzu e del Bunnari, l'E.S.A.F. ed i comuni gestori delle proprie reti idriche alimentate dagli invasi stessi, provvederanno, con effetto immediato, a limitare l'erogazione dell'acqua per usi civili entro un arco orario giornaliero non superiore alle 10 ore.
 
Art. 2.
1. L'E.S.A.F. provvedera' con la massima urgenza ad individuare gli interventi rapidamente attuabili per incrementare le risorse disponibili a servizio dell'acquedotto Bidighinzu - Bunnari.
 
Art. 3.
1. La regione autonoma della Sardegna provvedera', con la massima urgenza, ad attivare tutti i procedimenti volti all'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 (Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico), con particolare urgenza e priorita' per quanto previsto dal sesto comma dell'art. 22 stesso, allo scopo di perseguire la tutela quantitativa delle risorse idriche mediante prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative delle risorse stesse, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
 
Art. 4.
Con successiva ordinanza, ove il monitoraggio mensile registrasse in futuro un andamento positivo o negativo del bilancio idrico rispetto a quello stimato alla data del 1o marzo 2000, si provvedera' a rimodulare tempestivamente le determinazioni assunte con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 13 marzo 2000
Il commissario governativo: Floris
 
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