Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 34 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio supe-riore della magistratura" (cosi' come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (cosi' come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle parole: "il voto di lista ed", alla parola: "eventuale", nonche' alle parole: "nell'ambito della lista votata"; art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b): "determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;" e lettera c), limitatamente alle seguenti parole: "nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista"; art. 39, comma 1, limitatamente alle parole: "nell'ambito della stessa lista"; comma 2: "Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', si passa alle liste successive."; comma 4, limitatamente alle parole: "e 2". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro della giustizia |