Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle norme concernenti il voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25 per cento dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 33 emessa in data 3 febbraio 2000 e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000 comunicata in data 7 febbraio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nei termini in detta sentenza indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra le liste concorrenti", nonche' alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonche' alle parole: ", comma 1", e n 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unita' superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste", e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale": comma 2, limitatamente alle parole: ", nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all' articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonche' alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "piu' di una lista di candidati ne'"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonche' alle parole: "la lista o", e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonche' alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati": n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste": n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6: "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste", nonche' alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonche' alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonche' alle parole: "e delle liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonche' alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonche'";
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonche' alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale", nonche' alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alla parole: "e delle liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonche' alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all' Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4) ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista nonche' alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
 
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