IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilita' di effettuare operazioni di cartolarizzazione. Tali operazioni possono essere realizzate mediante cessione dei crediti a societa' appositamente costituite (c.d. societa' cessionarie o societa' "veicolo") che emettono direttamente i titoli per finanziare l'acquisto dei crediti oppure si avvalgono di altre societa' allo scopo dedicate (c.d. societa' "emittenti"). Secondo il dettato legislativo, alle societa' per la cartolarizzazione si applicano le disposizioni del titolo V del testo unico bancario concernenti la disciplina degli intermediari finanziari non bancari. Ne consegue che, in materia di redazione del bilancio di esercizio, le societa' in questione sono tenute ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 87/1992 e dai relativi provvedimenti attuativi (in particolare, provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 concernente i bilanci degli enti finanziari). Tali disposizioni non contengono una disciplina specifica delle operazioni di cartolarizzazione. Pertanto, nella nota tecnica acclusa si forniscono indicazioni circa le modalita' cui devono attenersi le societa' cessionarie e le societa' emittenti i titoli nella predisposizione del bilancio di esercizio. Al riguardo, considerato che, secondo quanto previsto dalla legge n. 130/1999, "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni" nella predisposizione della disciplina di bilancio particolare attenzione e' stata posta al fine di assicurare che la rappresentazione contabile delle operazioni avvenga nel rispetto di tale previsione. Cio' posto, tenuto anche conto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dal decreto legislativo n. 87/1992, con riferimento alle operazioni della specie si richiede, in particolare, che: a) le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi allegati alla nota integrativa; b) gli allegati debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna operazione. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999. Roma, 29 marzo 2000 Il Governatore: Fazio |