Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario)
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
COMUNICATO
Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1999

Art. 1.
Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 10 aprile 2000.
Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 10 aprile 2000.
 
Art. 2.
Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualita' sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto, con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1999; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto. La circolazione forzata puo' essere non necessaria per quei magazzini ubicati in particolari zone, le cui condizioni climatiche consentono il mantenimento delle caratteristiche qualitative di cui sopra. La quantita' di prodotto sara' ripartita per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilita' di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.
Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo e' stabilito per un importo massimo di lire 14/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.
Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande, tenuto conto della quantita' effettivamente ammassata, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre il 10 giugno 2000, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.
Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato e l'A.I.M.A. risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.
Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%.
Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo.
Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sblocchera' automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato; una ulteriore quota del 35% verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e, l'ammassatore, a dette scadenze, dovra' individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.
Le singole associazioni di produttori di patate possono destinare prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitativo e a sviluppare azioni di tipo promozionale e pubblicitario.
 
Art. 3.
Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli produttori, previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.
Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore e' tenuto pena la decadenza dall'aiuto, a richiedere all'autorita' regionale il controllo delle eventuali quantita' di patate residue.
L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;
b) ubicazione e capacita' dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;
d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprieta' o disponibilita' dei propri associati;
e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;
f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza.
Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali.
Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.
Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.
L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconcosciute ed operanti nella regione di appartenenza o di regioni limitrofe o dalle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza e' la patata comune da consumo di qualita' sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 1999, e che il magazzino ove verra' lo stoccaggio ha le caratteristiche previste dal precedente art. 2.
L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sara' accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme, oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovra' essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.
 
Art. 4.
L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3, provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalita' e la qualita' del dichiarente, l'ubicazione, l'idoneita' e la capacita' del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto delle richiesta di aiuto e la campagna di produzione.
In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.
L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.
Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. in liquidazione nella sua sede di Roma, in via Palestro 81, U.O. XI, dallo stesso beneficiario, unitamente all'originale dall'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 e' condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.
 
Art. 5.
L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza previste all'art. 2 e per la parte rimanente, allo scadere del quarto mese.
Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed e' svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale a mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.
La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovra' corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.
L'ammassatore riprendera' la piena disponibilta' del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.
Nei confronti del prodotto per il quale e' appurata la non presenza delle caratteristiche di qualita' sopraindicate non sara' corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.
Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore puo' chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero un frazione di essa.
Lo svincolo puo' riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.
Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto al precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. puo' autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.
Lo svincolo e' autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.
L'autorizzazione si intende comunque concessa, qualora l'A.I.M.A., non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.
Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, e' frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi: il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda meta' del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.
 
Art. 6.
Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno, l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonche' in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:
a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantita' ammassate in magazzino;
b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantita' uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 5.
Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non puo' mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno ne sostituirla.
Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore e' tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.
 
Art. 7.
L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, e' corrisposto dall'A.I.M.A., dopo che sara' stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed e' calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.
Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovra' presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:
per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attivita' commerciale;
certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantita' di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantita' di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;
attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, e' di qualita' sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;
verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale;
elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.
La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A., sara' fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso all'A.I.M.A. mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta dell'A.I.M.A. stessa.
Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A., deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.
 
Art. 8.
Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto.
In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore e' obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A., che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.
 
Art. 9.
Alle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;
applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantita' complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;
controllo preventivo sulla documentazione da presentare all'A.I.M.A.
Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscera' alle Unioni un contributo di lire 4/kg per attivita' di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.
 
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