Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 16 marzo 2000 |
Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 93/116/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999; Vista la direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati I e II del decreto 12 giugno 1981, come da ultimo modificato dal decreto 8 maggio 1995, sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, non e' consentito, per motivi riguardanti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante: rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o rifiutare l'omologazione nazionale, o rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE, se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, non e' consentito: rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e; rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono tati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2001 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2002, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg: non sono piu' validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposzioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, non e' consentito immatricolare, vendere e immettere in circolazione i veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformita' a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto. |
| Art. 3. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2000 Il Ministro: Bersani |
| ----> vedere allegato da pag. 35 a pag. 37 della G.U. <---- |
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