Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 24 settembre 1999 |
Tariffe per istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", ed in particolare l'art. 5, comma 12; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica delle notifiche di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i soggetti interessati sono tenuti, per ciascuna prestazione resa dall'unita' di notifica, di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo, al pagamento delle tariffe indicate nell'allegato. 2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al comma 1 deve essere allegata alla notifica cui si riferisce e costituisce condizione di ricevibilita' della notifica stessa. |
| Art. 2. 1. Le somme relative alle tariffe di cui all'art. 1 devono essere versate tramite c/c postale n. 10088011, intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, specificandone la causale, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo XX, capitolo 2230, art. 7, per essere successivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce i proventi di cui al comma 1 in relazione alle necessita' dei controlli di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e per il funzionamento dei servizi preposti all'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo decreto legislativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 1999
Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 180 |
| Allegato TARIFFE PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'UNITA' DI NOTIFICA RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLE NOTIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1997, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Esame fascicolo di base comprendente la documentazione | inerente alla valutazione del rischio (Allegato VII, | parte A - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) |L. 10.000.000 --------------------------------------------------------------------- Esame fascicolo di base non comprendente la | documentazione inerente alla valutazione del rischio | (Allegato VII, parte A - decreto legislativo 3 febbraio| 1997, n. 52) |L. 15.000.000 --------------------------------------------------------------------- Informazioni e prove complementari richieste per | quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi | tra 10 e 100 tonnellate all'anno (Allegato VIII, | livello 1 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)| L. 5.000.000 --------------------------------------------------------------------- Informazioni e prove complementari richieste per | quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi | tra 100 e 1000 tonnellate all'anno (Allegato VIII, | livello 1 - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)|L. 10.000.000 --------------------------------------------------------------------- Informazioni e prove complementari richieste per | quantitativi di sostanze immesse sul mercato superiori | a 1000 tonnellate all'anno (Allegato VIII, livello 2 - | decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) |L. 15.000.000 --------------------------------------------------------------------- Esame fascicolo di base comprendente la documentazione | inerente alla valutazione del rischio (Allegato VII, | parte B - decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) | L. 3.000.000 --------------------------------------------------------------------- Esame fascicolo di base non comprendente la | documentazione inerente alla valutazione del rischio | (Allegato VII, parte B - decreto legislativo 3 febbraio| 1997, n. 52) | L. 5.000.000 --------------------------------------------------------------------- Esame fascicolo di base (Allegato VII, parte C - | decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) | L. 1.000.000 --------------------------------------------------------------------- Esame fascicolo di base (Allegato VII, parte D - | decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) | L. 3.000.000 --------------------------------------------------------------------- Ricerca e sviluppo | L. 2.000.000 --------------------------------------------------------------------- Notifiche successive | L. 1.000.000 ----> vedere allegato da pag. 16 a pag. 19 della G.U. <---- |
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