Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2000 (vai al sommario) |
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281) |
PROVVEDIMENTO 16 dicembre 1999 |
Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunita' montane, per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego. |
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LA CONFERENZA UNIFICATA Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e in particolare il comma 1 dell'articolo 1, con il quale viene disciplinato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato; Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativamente all'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, sulla quale sono state consultate le parti sociali maggiormente rappresentative, trasmesso il 13 dicembre nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato nella sede tecnica Stato-regioni ed autonomie locali del 6 dicembre; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 8, comma 1 dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comuni delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'articolo 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nonche' di svolgere, in collaborazione, attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane; Sancisce il seguente accordo nell'ambito del ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato relativo alle politiche attive per il lavoro, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, i comuni e comunita' montane, nei termini sottoindicati: a) accompagnare il processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 da azioni integrate dirette alla complessiva riqualificazione del sistema dei servizi per il lavoro ed alla realizzazione di un'efficace rete di strutture di sostegno all'inserimento lavorativo; b) individuare gli standard minimi di funzionamento, secondo l'allegato sub A al presente accordo, che ne costituisce parte essenziale ed integrante, per la realizzazione, nei diversi contesti locali, dei servizi per il lavoro conferiti alle competenze delle regioni ed attribuiti alle province, ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si impegna a realizzare azioni di supporto e di qualificazione dei servizi alfine di sopportare l'implementazione degli standard richiamati e di consentire una complessiva qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro; d) le regioni e le province autonome e le province si impegnano, per quanto di competenza, a raccordare il proprio intervento con tali azioni di sistema ed a sostenere i processi di qualificazione dei servizi per il lavoro; e) la Conferenza unificata sara' periodicamente informata circa la realizzazione dei servizi pubblici dell'impiego, come pure dell'andamento del raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione. Il presidente Bellillo Il segretario della Conferenza Stato-regioni e province autonome Carpani Il segretario della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali Granelli |
| Allegato sub A Premessa L'esigenza preliminare e' relativa ad un preventivo accordo sulla terminologia, al fine di stabilire a quale soggetto o attivita' si intendano applicare gli "standard di qualita'". Si puo', per approdare ad una chiarezza concettuale e terminologica condivisa premessa per una attivita' coerente, stabilire che: i servizi per l'impiego rappresentano le azioni, prestazioni, attivita', erogate dagli organi ricompresi nel "sistema regionale per l'impiego" previsto dall'art. 4 capo II del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sulla base della concertazione con gli organismi di cui al comma 1, lettere b) e c) dello stesso articolo; gli organi istituzionali di erogazione e di coordinamento funzionale della erogazione dei servizi per l'impiego, possono organizzarsi ed articolarsi in vari modi secondo le normative adottate nei diversi contesti regionali, prevedendo anche la possibilita' di un ricorso, tramite le convenzioni, alle prestazioni di soggetti terzi privati e secondo i principi e gli orientamenti per la politica dell'occupazione dell'Unione europea. Condividendo tali premesse, in un'ottica di gradualita' indispensabile in questa fase, si puo' lavorare sulle seguenti ipotesi: individuare le funzioni/prestazioni essenziali che i "sistemi regionali per l'impiego" dovranno garantire, anche successivamente, fissando limiti temporali per la loro attivazione (in questo caso lo standard e' dato dalla stessa esistenza o meno di un determinato servizio/prestazione in un determinato territorio); definire i criteri della qualita' di tali funzioni, soprattutto con riferimento al "grado di copertura" degli utenti potenziali, anche in coerenza con l'approccio di mainstreaming sulle pari opportunita' tra uomini e donne, con le linee guida dell'UE e con l'impegno a rispettare gli standard quantitativi nei tempi previsti nel Piano d'azione nazionale. Le funzioni/prestazioni dei servizi cui fissare standard potrebbero in questa fase limitarsi a quelle di tipo informativo, orientativo, consulenziale (soprattutto in un ottica di "intermediazione"), incontro domanda/offerta, promozione dell'accesso al lavoro dei soggetti in difficolta'. Contesto di riferimento. La regionalizzazione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro, a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e' coerente con il processo di programmazione previsto dalle linee guida per l'occupazione, che si concretizzano nei NAP, sostenuto dal quadro comunitario di sostegno FSE 2000-2006. Il percorso e' evidente ma il punto di partenza e' difficile. Va detto, onestamente, che i Servizi pubblici per l'impiego (SPI) in Italia, pur riconoscendo che importanti e significative esperienze sono gia' in corso, si caratterizzano ancora complessivamente per una sostanziale marginalita' del proprio ruolo nel governo del mercato del lavoro e per una non totale efficacia dell'azione svolta, cui si aggiunge una complessiva inadeguatezza organizzativa (salvo significative esperienze). L'identificazione esplicita di una missione dei servizi per l'impiego e la consapevolezza della necessaria dimensione organizzativa sono invece oramai da ritenere condizione indispensabile per efficaci misure di politica attiva del lavoro. L'individuazione del livello nel quale si collocano le responsabilita' e' una delle premesse necessarie per comprendere a chi spetta fissare gli standard, con quale grado di penetrazione, a chi spetti realizzarli. Cio' in un'ottica di ordinata considerazione del processo di riforma e di valorizzazione del partenariato istituzionale e sociale. La realizzazione della riforma in corso (decentramento, collocamento disabili e collocamento mirato) costituisce, dunque, condizione irrinunciabile tanto per l'efficacia degli interventi nel territorio quanto per la valorizzazione del ruolo dell'amministrazione centrale, nella quale si ricompongono le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione. La Conferenza unificata sara' periodicamente informata circa la realizzazione dei servizi pubblici dell'impiego, come pure dell'andamento del raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione. Mentre importanti funzioni sono conferite ai livelli territoriali competenti, l'amministrazione centrale dovra' dunque svolgere un ruolo di promozione nel collocamento, nelle politiche attive del lavoro, nella gestione coordinata ed integrata del SIL. Quest'ultimo in un'ottica, dunque, non di strumento per il monitoraggio ma funzionale alle politiche attive. E' necessario operare a partire dalla distinzione tra cio' che e' operativo e cio' che concerne l'individuazione delle funzioni e degli obiettivi. Le funzioni dell'amministrazione centrale, anch'esse rapportabili alla realizzazione di standard qualitativi condivisi e verificabili, si devono sostanziare anche in azioni di sostegno che accompagnino la riforma, promuovano occasioni di confronto e contribuiscano a valorizzare le esperienze di eccellenza e di migliore utilizzo delle risorse, indirizzino la finalizzazione delle risorse pubbliche, aiutino a monitorare l'esistente ed a coglierne l'evoluzione e la sperimentazione, in accordo con le regioni interessate e di concerto con le parti sociali. Il processo di definizione degli standard dei servizi pubblici dell'impiego costituisce un percorso di partenariato sociale ed istituzionale, destinato a non concludersi con l'avvio dei nuovi servizi per l'impiego. Per tale processo sara' decisivo il ruolo dei diretti gestori e degli enti locali, riconoscendo e valorizzando la funzione di indirizzo delle regioni. In particolare, per quanto riguarda i comuni, va sottolineato il ruolo assegnato dal legislatore, disciplinato dal titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede la pressoche' totale devoluzione dei compiti di gestione ai medesimi, in materia di servizi sociali. Si tratta quindi di elaborare e condividere un modello sufficientemente flessibile per essere praticabile nell'immediato, adattabile ai diversi contesti (nazionali, regionali, provinciali e locali), offrendo in tal modo una migliore garanzia all'utenza sostenibile attraverso il concorso integrato di risorse e linee finanziarie diverse, promozione ed indirizzo da parte dello Stato centrale non piu' gestore, ma raccordo funzionale tra le diverse realta' regionali. A tale proposito lo Stato potrebbe promuovere il partenariato territoriale tra una regione ed un'altra. L'individuazione di standard e' funzionale al loro utilizzo, il che, a sua volta, richiede di dare luogo ad un sistema di monitoraggio non astratto e di verifica degli standard da raccordare con le linee guida previste a tale riguardo dall'UE - reale terreno di misura della capacita' di realizzare un effettivo decentramento - o, meglio ancora, delle performance dei servizi rispetto agli stessi. Il decentramento previsto puo', quindi, corrispondere, in ragione della funzione assolutamente centrale, che si va sempre piu' riconoscendo e definendo, proposta a livello regionale, nazionale e comunitario (comunicazione n. 641 del 13 novembre 1998 della Commissione europea "Modernizzare i servizi pubblici per l'impiego per sostenere la strategia europea per l'occupazione") per i servizi per il lavoro, ad un'azione di loro radicale trasformazione e, conseguentemente, anche alla realizzazione di interventi diretti a garantire la corrispondenza agli standard. La realizzazione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego costituisce condizione irrinunciabile per l'effettivo e positivo ruolo dei privati, complementare e non sostitutivo del ruolo dei servizi pubblici, nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Obiettivi. Si pone, innanzitutto, il tema del ruolo dei servizi nelle politiche per il lavoro e per la valorizzazione delle risorse umane. A tale riguardo si propongono alcuni obiettivi: a) il riconoscimento della missione degli SPI nell'ambito delle politiche per il lavoro e lo sviluppo; b) la definizione dei criteri per l'individuazione degli standard (funzionali) dei servizi; c) la realizzazione di condizioni di rete fra e nei servizi, quali le procedure utilizzate, la formazione degli operatori, il sistema informativo, gli strumenti di informazione e comunicazione; d) la programmazione di interventi per la qualificazione degli SPI e per la formazione delle risorse umane; e) utilizzo finalizzato di risorse comunitarie; f) sperimentazione e promozione del partenariato. Funzioni. Il primo obiettivo e' definire le funzioni dei servizi per l'impiego. E' inutile, infatti, ragionare di standard o di formazione o, addirittura di regolamenti e SIL, se non si condivide un'idea di cosa gli SPI possano/debbano rappresentare, nell'ambito della rete di servizi per lo sviluppo locale. Ed a questo proposito si propone di prevedere che questi, utilizzando il metodo dell'approccio individualizzato nei confronti degli utenti, corrispondano alle funzioni di: facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovere l'accesso al lavoro; garantire la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro; garantire l'adozione di un approccio di genere nell'offerta del servizio, promuovere l'inserimento occupazionale delle donne e le azioni positive per l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro; promuovere opportunita' ed interventi mirati per i soggetti in difficolta' individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro; promuovere l'accesso dei singoli e delle imprese alle opportunita' di qualificazione del lavoro; garantire la base dati informativa per l'analisi del mercato del lavoro e la valutazione dell'efficacia occupazionale delle politiche. Standard dei servizi. L'azione diretta alla definizione di standard deve essere connessa all'esigenza di garantire livelli minimi nelle prestazioni dei servizi per l'impiego, in accordo con quanto richiesto dall'UE attraverso le linee guida per l'occupazione e la comunicazione della Commissione ed in coerenza con gli standard internazionali condivisi, in particolare la convenzione OIL n. 181 del 1997 (ma anche le convenzioni relative alla promozione delle risorse umane ed altri strumenti internazionalmente condivisi). La definizione di standard minimi nazionale dei servizi comporta che sia precisato il ruolo assegnato agli SPI. In questo senso gli standard individueranno i servizi ed i risultati attesi dell'attivita' degli SPI. In altri termini l'azione diretta alla definizione di standard deve essere da un lato fortemente connessa all'esigenza di garantire livelli minimi nelle prestazioni degli SPI, dall'altro correlata alle azioni locali di monitoraggio e di qualificazione dei servizi. Infatti, pur escludendo, al momento, di percorrere la strada della "carta dei servizi" cosi' come definita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 il cui aspetto sara' successivamente approfondito, e' evidente che la logica degli standard presuppone un meccanismo di definizione e verifica dei risultati e di supporto agli SPI per raggiungere gli obiettivi attesi. Le funzioni di tali servizi si dovranno adeguare ai cambiamenti del quadro normativo, tanto in sede UE quanto a livello nazionale (es. riforma del collocamento, riforma degli ammortizzatori sociali, ecc.) e regionale (es. misure per l'inserimento al lavoro). Aspetto centrale e' quello relativo alla definizione dei livelli minimi e delle modalita' di intervento per le fasce deboli o con maggiori difficolta' occupazionali. La tipologia dei servizi offerti, la messa a disposizione di strumenti di formazione per gli operatori (anche attraverso scambi fra regioni), la creazione e l'utilizzo di strumenti di supporto (per esempio un catalogo dei progetti di politica attiva, una banca dati giuridica, un elenco ragionato di casi di eccellenza, supporti finanziari per lo scambio di operatori) costituiscono altre indispensabili condizioni di rete da realizzare. Funzioni essenziali. Si sintetizzano di seguito le funzioni da poter considerare irrinunciabili dei servizi per l'impiego: 1. Accoglienza ed informazione orientativa. Fa un primo vaglio della domanda e del bisogno del cliente (lavoratore/impresa), fornisce una prima informazione di carattere generale, indirizza la persona verso uno o piu' servizi specifici. Azioni: fornisce servizi strutturati di informazione e di autoinformazione; raccolta dati anagrafici e verifica posizione amministrativa; identifica esigenze dell'utente; canalizza l'utente verso le altre funzioni; 1. Gestione procedure amministrative. Gestisce gli atti obbligatori in base alla normativa sia nazionale che regionale. Azioni: integrazione dati anagrafici del lavoratore tramite scheda professionale (compresa appartenenza a categorie speciali ai sensi della normativa statale e regionale); integrazione scheda professionale; gestione movimenti dei lavoratori (iscrizioni, avviamenti, cancellazioni, ecc.); liste, elenchi e graduatorie (quando previste dalla normativa); gestisce banca dati delle imprese interessate. 1. Orientamento e consulenza. Effettua attivita' di natura consulenziale sia alle persone, per un loro orientamento consapevole verso i percorsi di formazione e di inserimento al lavoro, sia alle aziende. Azioni: colloqui individuali di orientamento; orientamento sia formativo che finalizzato all'inserimento al lavoro; individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni degli utenti; individuazione e proposta di una strategia di inserimento; preselezioni degli utenti verso le opportunita' che le politiche, le misure ed i progetti per il lavoro possono offrire e promozione tirocinii formativi e di orientamento al lavoro; identificazione di capacita', attitudini, professionalita' e competenze dell'utente; servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate. 1. Promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno delle "Fasce deboli". Svolge attivita' finalizzata ad evidenziare i bisogni delle persone e delle aziende per far emergere quelle variabili relative alla capacita' lavorativa del soggetto valorizzando in tal modo le risorse spendibili. Azioni: raccolta di informazioni utili alla gestione mirata della lista di collocamento obbligatorio; inserimento mirato dei disabili; servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate; attivita' di sostegno ai disoccupati di lunga durata; inserimento lavorativo degli stranieri; ricollocamento guidato dei lavoratori cassa-integrati o in mobilita' dalle grandi imprese; promozione dell'inserimento occupazionale dei post-cinquantenni. 1. Incontro domanda/offerta. Raccoglie e sistematizza le informazioni sui soggetti che richiedono un impiego o l'accesso ad una misura di inserimento lavorativo, raccoglie e sistematizza le proposte di impiego delle imprese, nonche' la loro offerta di opportunita' di pre-inserimento (tirocini, piani di inserimento, etc.). Azioni: richiamo ed integrazione informazioni sui lavoratori, sulla base della scheda professionale contenente tra l'altro: profilo professionale; storia lavorativa e percorsi formativi; tipo di impiego ricercato; disponibilita' (orari, mobilita' geografica, ecc.); richieste delle imprese (proposte di impiego o di altri tipi di rapporto del genere workexperience): profili professionali ricercati; competenze ed abilita' specifiche; condizioni offerte; matching domanda/offerta e preselezione: livello locale; livello nazionale; livello europeo. |
| Allegato L'individuazione di standard di qualita' da riferirsi alle "politiche per l'impiego", in senso lato, potrebbe essere rinviata ad una seconda fase, in quanto lo spettro delle problematiche di natura valutativa appare a questo proposito decisamente ampio e complesso. Ovviamente rientrerebbero comunque nelle attivita' da "sottoporre a standard" tutte le azioni che nell'ambito di una determinata "politica" hanno natura informativa, orientativa e di intermediazione. Esercizio utile successivamente sara' proporre ed elaborare un atto di indirizzo sulle finalita' dell'attivita' di orientamento intesa in un'ampia e corretta accezione non solo come orientamento all'addestramento professionale, ma anche all'inserimento lavorativo. Da questo punto di vista si puo' considerare come quasi tutte le "politiche" includano o necessitino di attivita'/servizi di tale ultima natura - almeno nella loro fase di avvio - per garantire un matching adeguato tra le iniziative per il lavoro e l'occupazione avviate, e l'utenza specifica alla quale esse intendono prioritariamente indirizzarsi, sia essa costituita da persone, imprese od organismi. Parimenti, si puo' rinviare ad una fase successiva eventuale la definizione di standard organizzativi dei servizi. In questo contesto non e' stato affrontato il tema dell'individuazione delle professionalita' necessarie ne' i criteri di selezione dei dirigenti dei futuri servizi. Nell'immediato, il conseguimento di standard organizzativi indispensabili per garantire gli standard di qualita' sara' oggetto di specifiche azioni di sistema, in particolare nel contesto del FSE. I servizi per l'impiego dovranno, altresi' contribuire alla complessiva azione di emersione del lavoro nero. |
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