Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 29 marzo 2000
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000. (Deliberazione n. 55/00/CSP).

L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2000;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;
Vista legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni;
Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenze del 3 febbraio 2000, ha dichiarato ammissibili, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, sette referendum abrogativi di cui e' pertanto prevista l'indizione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2000;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare la prima applicazione alle consultazioni referendarie della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione, in occasione dei referendum abrogativi previsti per la primavera 2000.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum di cui al comma 1.
 
Art. 2.
Soggetti politici
1. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:
a) il comitato promotore di ciascun referendum;
b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento nazionale, nonche' le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, ai singoli quesiti referendari. Tali organismi devono essersi costituiti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
2. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma l rendono nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro i singoli quesiti cui sono interessati, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti di cui al titolo II, capi I e II. L'Autorita' comunica l'elenco dei predetti soggetti ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi; lo stesso elenco e' pubblicato sul sito informatico dell'Autorita'.
 
Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. A partire da lunedi' 17 aprile 2000 e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica sui temi propri dei referendum - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni favorevoli e contrarie - un complesso di spazi ripartito per ogni referendum, nell'arco di una settimana, in misura uguale tra i favorevoli e i contrari. Nel rispetto di tale equilibrio, una singola trasmissione puo' riferirsi anche a piu' quesiti referendari. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di piu' di un rappresentante per ciascuna delle indicazioni di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da piu' Comitati promotori, deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi e, ove cio' non sia possibile, si applica un criterio di rotazione.
2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. Nei programmi di cui al comma l e' adoperato ogni accorgimento utile a distinguere agevolmente il quesito referendario cui si fa riferimento.
4. L'individuazione delle persone che partecipano ai programmi di cui al comma l tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.
5. Ai programmi di cui al comma l non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso ed a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
 
Art. 4.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
1. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendano trasmettere a partire da lunedi' 17 aprile 2000, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita';
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 09,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere d) ed e). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti posti dalle predette disposizioni;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente;
g) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
1) comunicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Ogni variazione successiva deve essere comunicata all'Autorita' con almeno cinque giorni di anticipo. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi, che puo' avvenire o riprendere solo dopo che tali comunicazioni siano state effettuate;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento rendono pubblico il loro intendimento mediante un apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato a una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorita', anche a mezzo telefax, le proprie richieste, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
 
Art. 5.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica sui temi propri dei referendum si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
 
Art. 6. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di lunedi' 17 aprile 2000 e quella di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita':
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 07,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 09,00-11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere d) ed e). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti poste dalle predette disposizioni;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;
f) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
h) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato.
2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le regioni abbiano accertato la disponibilita' delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.
 
Art. 7. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento
1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalita' di cui all'art. 6 hanno facolta' di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalita':
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente;
f) le emittenti che intendono avvalersi della facolta' di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione ditali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonche' le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 8.
Programmi di informazione
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, cioe' quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i singoli quesiti vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo. Nei medesimi programmi puo' altresi' essere fornita, per i referendum, una informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalita' di voto ed i contenuti dei quesiti referendari.
2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.
 
Art. 9.
C i r c u i t i
1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.
3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 
Art. 10.
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 
Art. 11.
Monitoraggio e conservazione delle registrazioni
1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato.
2. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.
 
Art. 12. Modalita' e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
1. Gli editori di quotidiani e periodici che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai referendum, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici favorevoli o contrari ai singoli quesiti referendari, che richiedono spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
6. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma l e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 13. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici
1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla illustrazione delle posizioni favorevoli o contrarie ai singoli quesiti; pubblicazioni di confronto tra posizioni favorevoli e contrarie ai singoli quesiti - debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati secondo modalita' uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura "messaggio elettorale".
2. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 14.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di soggetti politici interessati ai singoli referendum.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.
 
Art. 15.
Provvedimenti e sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima, per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonche' di quelle previste nel presente titolo, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.
 
Art. 16.
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni sui referendum e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni medesime e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresi' la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o la pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi e' obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' letta ai radioascoltatori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
 
Art. 17.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:
a) trasmettono all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonche' quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;
b) propongono all'Autorita' la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione - in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;
c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;
d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.
 
Art. 18.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorita'. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 e' inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonche' al gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonche' una motivata argomentazione.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita'. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 5.
5. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza - all'Autorita', che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
6. L'Autorita' puo' adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Napoli, 29 marzo 2000
Il presidente: Cheli
 
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